Un tabulato adoperato come ausilio per la gestione del magazzino, ancorché non costituente documentazione obbligatoria, non può non recare dati veritieri. Verrebbe meno, altrimenti, la funzione di valido ed efficace strumento per la rilevazione dei fatti di gestione intrinseca nella sua istituzione e nel suo utilizzo.

E' questa la logica seguita dai giudici di Cassazione che, con la sentenza 7184 del 25 marzo, hanno respinto il ricorso di una società avverso un accertamento ai fini Iva basato sulla rettifica in aumento del valore delle rimanenze di merci, con conseguente presunzione di acquisti non fatturati.

La Corte ha ritenuto legittima la presunzione dell'ufficio secondo cui le annotazioni del contribuente, seppur riportate in documenti non ufficiali, contenessero dati attendibili e veritieri in quanto connessi alla gestione aziendale. Era corretta pertanto la determinazione del valore delle giacenze effettuata sulla scorta dei prezzi di vendita indicati sul tabulato, da cui era stata poi desunta l'esistenza di merci non fatturate.

La parte eccepiva l'illegittimità del metodo induttivo in presenza di una contabilità regolare e di giacenze coincidenti con i dati rilevabili dalle stesse scritture oltre che dalle fatture di acquisto, che i verificatori non avevano esaminato.

Il ricorso al metodo induttivo è invece - secondo la Corte - pienamente ammissibile anche in fattispecie diverse da quelle dell'omessa dichiarazione e delle gravi irregolarità contabili contemplate nell'articolo 55 del Dpr 633/72, e ferma restando l'efficacia probatoria delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, secondo quanto sancito dall'articolo 2709 c.c.

Infatti, è l'articolo 54, secondo comma, dello stesso decreto, che autorizza l'accertamento sulla base di "altri documenti", "altre scritture contabili" e "altri dati e notizie" raccolti dall'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo, qualora da essi scaturiscano presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (si vedano anche sentenze nn. 5977/2007, 26130/2007 e 20857/2007).

Pertanto, osserva la Cassazione, in piena linea con il dettato normativo, l'ufficio finanziario e i giudici di merito hanno dato giusta rilevanza al "tabulato esibito dalla società, contenente l'inventario di magazzino con indicazione dei prezzi di vendita; tanto più che tale inventario, all'esame campionario diligentemente effettuato, si rivelava coerente con l'effettiva giacenza delle merci".

D'altronde le indicazioni provenienti dall'imprenditore stesso, ancorché non coincidenti con quelle della contabilità obbligatoria, non possono che avere valore di prova contra se, "non potendo la parte postulare la non corrispondenza al vero delle proprie annotazioni cartacee". Alla luce di tali considerazioni appariva pleonastica l'osservazione del ricorrente secondo cui i prezzi di vendita indicati sul tabulato fossero superiori a quelli reali e che gran parte della merce fosse invendibile, atteso che la prova di ciò doveva essere fornita dallo stesso contribuente, e non poteva consistere nella richiesta di un riscontro con le fatture di acquisto possedute, giacché la presunzione utilizzata dall'ufficio andava proprio a sostegno della tesi dell'esistenza di merci acquistate senza fattura.

La Corte di cassazione ribadisce pertanto l'ormai consolidato orientamento secondo cui tra le scritture contabili disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del codice civile debba essere ricompresa anche la "contabilità informale", ovvero tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, rappresentando fedelmente la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta.

Fonte: Agenzia Entrate

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