Un contratto di finanziamento a favore di un ente pubblico non concorre alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali delle tasse sulle concessioni governative, solo se il predetto organismo è istituito per il perseguimento e l’esercizio esclusivo di funzioni statali.

E’, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 96/E del 3 aprile, con cui l’Agenzia ha chiarito l’ambito di applicazione del beneficio.

L’istante, un’autorità portuale, ritiene di poter fruire del regime di esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative previsto per "i finanziamenti fatti ad amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, a regioni, province e comuni" nonché a "enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio" (lettera b), articolo 19, secondo comma, Dpr 601/1973). Questo in considerazione del carattere pubblicistico attribuito dalla legge all’attività delle autorità portuali, preposte al corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative.

L’Agenzia ricorda, in via preliminare, i beneficiari individuati dalla norma, cioè:

amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo

Regioni, Province e Comuni

enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

In relazione a questi ultimi, in particolare, osserva che, per fruire dell’agevolazione, non basta che le funzioni svolte siano di natura pubblicistica, ma è necessaria una correlazione fra lo Stato e l’ente, che deve essere istituito esclusivamente per perseguire ed esercitare le funzioni statali.

Il carattere dell’esclusività delle funzioni statali è, quindi, indispensabile per riconoscere l’agevolazione a un ente pubblico. Non è sufficiente pertanto che l’attività abbia "carattere eminentemente pubblicistico", come specificato dal Consiglio di Stato (parere 1641/2002), secondo cui le Autorità portuali, sia per configurazione formale di enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico sia per il tipo di attività esercitata, assumono una connotazione "marcatamente pubblicistica". Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, per poter applicare la disposizione agevolativa, è necessario anche il requisito dell’esclusività delle funzioni statali.

Fonte: Agenzia Entrate

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