La sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale non è di ostacolo all'iscrizione ipotecaria. È quanto stabilito dai giudici della seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza n. 12/2/09 del 18 febbraio.

La decisione è importante in quanto ribalta quanto già sostenuto proprio dalla stessa Ctp, anche se da altra sezione (la terza). In precedenza, infatti, con la sentenza 73/2007, veniva affermato che "il precetto dell'articolo 77 del D.P.R. 602/1973, in forza del quale (...) ha operato l'iscrizione ipotecaria di specie, richiamando l'articolo 50, stessa decretazione, rende evidente che l'iscrizione di ipoteca è atto del procedimento di esecuzione, diretto alla riscossione coattiva esattoriale, e non già provvedimento cautelare del processo (...)".

La vicenda

Un contribuente impugnava la comunicazione, inviatagli dall'agente della riscossione, dell'avvenuta iscrizione di ipoteca da parte dello stesso.

Nella comunicazione si faceva preciso riferimento ai debiti tributari relativi a due cartelle esattoriali che gli erano state regolarmente notificate presso il suo domicilio.

Eccepiva che, trattandosi di misura espropriativa, l'agente non aveva osservato le disposizioni di legge previste per le esecuzioni e che, per una cartella, la Commissione tributaria provinciale aveva ordinato la sospensione dell'esecuzione.

Concludeva, pertanto, per la nullità del provvedimento impugnato, con conseguente cancellazione dell'ipoteca.

Il concessionario convenuto, costituendosi in giudizio, resisteva sostenendo la natura di garanzia reale dell'ipoteca e l'infondatezza di tutte le eccezioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso.

La decisione

Il ricorso del contribuente è stato giudicato dalla Commissione infondato e, dunque, respinto.

L'ipoteca, disciplinata dagli articoli 2808 e seguenti del codice civile, "attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione".

Eccezion fatta per il disposto di cui all'articolo 77, comma 2, Dpr 602/73 (ovvero, se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5% del valore dell'immobile da sottoporre a espropriazione, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca), l'iscrizione ipotecaria infatti non ha natura esecutiva, ma di garanzia reale e rientra tra le facoltà dell'agente della riscossione.

L'eccepita sospensione dell'esecutorietà di una delle due cartelle per le quali è stata eseguita l'iscrizione ipotecaria, non rileva a nulla, sia perché, come già evidenziato, l'ipoteca non ha natura esecutiva, sia perché, nel caso in esame, la sospensione era in realtà avvenuta successivamente alla iscrizione dell'ipoteca stessa.

La sospensione dell'esecuzione non inficia, comunque, gli atti esecutivi precedentemente posti in essere, inibendo esclusivamente la prosecuzione della procedura.

Inoltre, i giudici tributari hanno colto l'occasione per precisare che l'articolo 19, comma 1, lettera e-bis), del Dlgs 546/1992, prevede l'impugnabilità dell'iscrizione di ipoteca, ma non della comunicazione dell'iscrizione. Questa, infatti, non viene notificata, ma solo comunicata ex articolo 6 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e articolo 21-bis della legge 241/1990 (sul procedimento amministrativo).

Ne consegue che la comunicazione ha l'esclusivo scopo di rendere edotto il contribuente della garanzia reale attuata dall'agente della riscossione, scopo che si ritiene conseguito con la comunicazione dell'avvenuta iscrizione, dei titoli esecutivi che la giustificano, degli immobili colpiti, dell'importo iscritto, delle modalità di impugnazione dell'iscrizione avanti la Commissione tributaria competente.

L'ipoteca risulta pertanto legittimamente iscritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, del Dpr 602/73 - a norma del quale il concessionario procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento - e dall'articolo 77, comma 1, dello stesso decreto, secondo il quale, decorso inutilmente il termine, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore.


Fonte: Agenzia Entrate

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