Lo stabilisce un D.P.C.M. pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che attua la previsione contenuta nell’art. 4, comma 3, del D.L. anticrisi.
In particolare, la norma prevede, a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, una riduzione dell’imposta e delle addizionali, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione della misura della riduzione e delle sue modalità applicative.
Il D.P.C.M. 27 febbraio 2009, quindi, individua: •i soggetti destinatari della riduzione in tutto il personale militare delle Forze armate (compreso il Corpo delle capitanerie di porto), delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 35.000 euro;•la misura della riduzione in 134 euro (per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, la riduzione si applica sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito);•le modalità di applicazione (il sostituto d’imposta applica la riduzione in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo).
(D.P.C.M. 27/02/2009, G.U. 15/04/2009, n. 87)

Fonte: IPSOA

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