L’operazione di scissione di una società e la conseguente cessione totale dell’intero pacchetto delle quote da parte dei soci persone fisiche è da considerarsi elusiva, in quanto realizzata per aggirare la normativa che disciplina il regime di tassazione sulla cessione d’azienda (articolo 86, comma 2 del Tuir). E’ il parere fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 97/E del 7 aprile.

 

Nello specifico, una snc (marito, moglie e figlia, soci rispettivamente al 25%, 25% e 50%) titolare di tre impianti di distribuzione di carburante, dichiara di aver proceduto alla rivalutazione delle quote della società. Il valore così determinato, secondo la soluzione prospettata, sarà ripartito “tra le quote della società scissa e le quote della società beneficiaria in proporzione ai rispettivi Patrimoni netti di scissione”. Conseguentemente, “le plusvalenze da cessione delle quote sociali della società beneficiaria saranno determinate confrontando il prezzo di cessione di esse con il loro valore, così come sopra determinato”.

 

L’Agenzia rileva, in via preliminare, che, nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito una compiuta rappresentazione giuridico-economica della situazione esistente e di quella che intende realizzare, in modo da presentare all’Amministrazione un quadro chiaro dei fatti e della soluzione proposta. Infatti, non è del tutto palese se i soci intendano cedere le quote della società scissa, quelle della beneficiaria o entrambe.

 

Tuttavia, la chiara volontà di vendere le partecipazioni fa presumibilmente ritenere che la tipica funzione della scissione sia in questo caso alterata. Dalla situazione prospettata, infatti, sembra che ai soci non interessi la riorganizzazione aziendale, bensì la creazione di una o più società “contenitori”, destinate ad accogliere i rami operativi dell’azienda da far circolare sotto forma di partecipazioni per poter beneficiare del meno oneroso regime di tassazione sui capital gains (articolo 68, comma 3 del Tuir) rispetto a quello ordinario della cessione d’azienda (articolo 86, comma 2 del Tuir).

 

Secondo l’Agenzia, inoltre, la scissione sarebbe priva di valide ragioni economiche in quanto gli impianti, come si evince dalla documentazione allegata dai soci, erano già stati affidati a terzi tramite contratti di comodato. L’impegno dei titolari, quindi, era poco rilevante nella gestione dell’attività.

L’operazione, infine, appare contraddittoria anche con la dichiarazione dei soci di voler cedere l’azienda per motivi personali (età dei coniugi, lontananza della figlia).

 

Sulla base dell’esposizione dei fatti, della documentazione allegata e delle considerazioni svolte, l’Agenzia ritiene che l’operazione così prospettata, sia preordinata unicamente ad aggirare le norme fiscali, per conseguire un indebito risparmio d’imposta e, quindi, è da considerarsi elusiva.


Fonte: Agenzia Entrate

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