Nel mese di marzo 2009 ho ricevuto una cartella per il pagamento di arretrati irpef a tassazione separata sul TFR, comprensivo dell’incentivo all’esodo, come conguaglio di quanto versato in acconto dalla Telecom nel gennaio 2004. La cartella del 2009 si basa sull’aliquota da applicare per gli uomini sotto i 55 anni d’età: norma dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia della Comunità Europea , con sentenza del 21 luglio 2005 emessa nella causa C-207/2004, che l’ha ritenuta in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne, per cui, avendo all’epoca 53 anni ho diritto all’aliquota agevolata come per le donne al di sopra dei 50 anni. Pertanto, non solo la richiesta di conguaglio è illegittima, ma avrei diritto ad un rimborso, per la parte eccedente l’aliquota minima, su quanto versato in acconto dalla Telecom. Dato che sono passati più di 4 anni dal versamento in acconto da parte della Telecom, Vi chiedo se, con l’emissione della nuova cartella con la richiesta di conguaglio, si modificano i termini di prescrizione e decorrono, non dalla data del versamento in acconto, ma dalla nuova data del marzo 2009, data della cartella con il calcolo (anche se errato) dell’imposta dovuta. In questo caso, quindi, sarei legittimato, non solo ad oppormi al pagamento del conguaglio, ma anche a richiedere il rimborso per quanto pagato in eccesso in fase di acconto. Vi sarei grado se mi indicaste l’esistenza di sentenze in tal senso.

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