FISCO - Canone per l'affidamento dei servizi gas e igiene urbana

CANONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI GAS E IGIENE URBANA

Premesso: che questo Ente ha trasferito i servizi Gas ed Igiene Urbana alla società a partecipazione totalmente pubblica e riceve annualmente dalla stessa un canone per l'affidamento di detti servizi.

Che il canone percepito è stato considerato ai fini fiscali fuori dal campo di applicazione dell'Iva non rinvenendo in detto rapporto ilrequisito soggettivo nell'attivita' posta in essere dal Comune e non esercitando piu' nessuna attivita' riferita ai servizi in argomento (sonostate cancellate le posizioni Iva relative a detti servizi).

Analizzata la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.348/E del 7 agosto 2008 che nella sostanza afferma:

1) che nel caso analizzato il Comune non agisce in veste di Pubblica Autorita' in quanto l'ente locale non ha operato nel proprio ambito autoritativo;

2) la verifica della sussistenza del profilo soggettivo,ai fini dell'applicazione dell'IVA, va fatta osservando se «il comune ... realizzi un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico».

Considerato che nel nostro caso, i servizi sono stati "esternalizzati" attraverso la procedura "in house providing" e quindi, a parere di chi scrive attraverso un provvedimento di natura autoritativa che modifica unilatermente la situazione giuridica del destinatario. Che quindi contrariamente alla situazione analizzata nella richiamata risoluzione n.348/08, nella quale l'individuazione del soggetto aggiudicatario avveniva tramite gara pubblica - procedura ristretta, nel nostro caso fra le parti risulta insussistente un rapporto di natura bilaterale, configurante sostanzialmente una modalità di gestione tipica degli operatori economici privati, regolato da norme e modelli negoziali di tipo civilistico. Si è dell'opinione che, nel nostro caso, le modalità di affidamento dei servizi sia avvenuta in un contesto in cui il Comune abbia agito in veste di pubblica autorità.

A supporto di quanto sopra si richiama quanto riportato nelle premesse del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi in oggetto: «l'Amministrazione comunale riconosce come proprie esclusivamente le funzioni di titolare dei servizi, da esercitare in termini di indirizzo e controllo, mentre ritiene estranee al proprio ruolo le attività e funzioni di gestione d'impresa e di organizzazione operativa dei servizi attraverso

la combinazione dei fattori produttivi. Le funzioni e le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza della società quale soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, capacità di svolgere incombenze soggette al naturale rischio d'impresa...."

Con il presente quesito si chiede se alla luce di quanto precisato il Comune agisce correttamente non assoggettando ad IVA il canone percepito per l'affidamento dei servizi in oggetto.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 29/3/09 14:30

A nostro avviso ricorrono nel caso presentato sia il requisito oggettivo che soggettivo.

L'ambito del requisito oggettivo è specificato nell'art.3 DPR 633/72: "le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte".

Il requisito soggettivo è inquadrato dall'art. 4 DPR 633/72 che delinea l'ambito dell'esercizio di attività commerciale, ancorché esercitata da ente di diritto pubblico: "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività commerciali individuate dall'art. 2195 c.c., anche se non sono organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività dirette alla prestazione di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c., se organizzate in forma d'impresa."

Pertanto la forma contrattuale e non l'esercizio autoritativo da parte del Comune inquadra il caso in un'operazione rilevante ai fini IVA.

 
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