La problematica trattata dalla circolare n. 9/2009 concerne la norma interpretativa contenuta nel comma 310 dell'articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), secondo cui il trattamento tributario dei contributi versati per il ripiano delle perdite di esercizio delle aziende o dei consorzi di trasporto pubblico locale non rileva al fine del calcolo del pro rata di deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell'articolo 61 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2008, e della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi - ad eccezione degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale - deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2004.

Con la risoluzione 126/2005, l'agenzia delle Entrate, in riferimento al regime fiscale delle società di trasporto pubblico (articolo 3, comma 1, del decreto legge 833/1986), aveva precisato che i contributi pubblici erogati a dette aziende, pur non essendo considerati tra i ricavi di cui all'articolo 85 del Tuir, tuttavia dovevano essere computati nel calcolo del pro rata di deducibilità delle spese generali ex articolo 109, comma 5, del Tuir e degli interessi passivi ex articolo 96 del Tuir, in vigore fino al 31 dicembre 2007, per il quale gli interessi passivi erano deducibili in base al rapporto tra i ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli non tassati.

La medesima risoluzione aveva chiarito che detti contributi erano irrilevanti ai fini del riporto delle perdite di cui all'articolo 84 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2004, non dovendosi tenere conto delle variazioni in diminuzione operate per effetto di elementi positivi del conto economico - quali i contributi in esame - non soggetti a tassazione.

La norma contenuta nel comma 310 della Finanziaria 2008 stabilisce la neutralità fiscale dei contributi erogati alle aziende e ai consorzi operanti nel trasporto pubblico e, come precisato dalla circolare in commento, appare adeguata al nuovo testo dell'articolo 96 del Tuir, in vigore dal 1° gennaio 2008, che stabilisce il limite di deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica, rappresentato - come dispone il comma 2 dell'articolo 96 - dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del codice civile, al netto delle immobilizzazioni e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.

Fonte: Agenzia Entrate

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