L'Iva è un'imposta sui consumi con caratteristiche di un tributo "plurifase" applicato sul valore aggiunto. E', quindi, il consumatore finale l'unico effettivo soggetto su cui lo stesso grava (contribuente "di fatto" o "inciso"), anche se gli adempimenti contabili e l'obbligo di versamento all'Erario fanno capo a tutti gli altri soggetti (contribuenti "di diritto") i quali, nella qualità di imprenditori, artisti o professionisti, titolari di partita Iva, partecipano anche a una sola fase del processo di produzione e di commercializzazione del prodotto o del servizio destinato al consumo. Essendo un'imposta plurifase, pertanto, l'Iva viene pagata in tutti i passaggi nella misura corrispondente all'incremento che il bene o il servizio subisce rispetto allo stadio di commercializzazione precedente.

Il criterio di applicazione dell'Iva "plurifase" è quello generalmente utilizzato in Italia in armonia alle direttive dell'Unione europea in materia.

Esistono, tuttavia, sistemi speciali di determinazione dell'imposta. Uno di questi è quello previsto dall'articolo 74 del Dpr 633/1972. In base a tale norma, per alcune attività, l'Iva, contrariamente alla regola generale, si applica con il sistema "monofase", individuando come contribuente di fatto sempre il consumatore finale, ma come contribuente di diritto solo il primo soggetto che partecipa al processo economico di produzione-commercializzazione.

Destinatario di tale regime "monofase" è innanzitutto il settore dell'editoria. Lo sono anche il commercio dei sali e tabacchi ceduti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato attraverso le rivendite di generi di monopolio, il commercio di fiammiferi commercializzati dal Consorzio industrie fiammiferi, le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, la vendita al pubblico da parte di gestori autorizzati di "biglietti" relativi al trasporto pubblico urbano di persone.

L'editoria, quindi, è un sistema caratterizzato dal pagamento dell'Iva da parte di un solo soggetto (più precisamente, l'editore), fermo restando che è il consumatore finale l'unico soggetto a cui l'imposta è posta a carico.

Indichiamo, qui di seguito, le norme, le procedure e le concrete modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel settore editoriale.

Normativa e prassi di riferimento

Dpr 633/1972 - articolo 74, lettera c), istitutivo del regime monofase nel settore dell'editoria

Dpr 633/72 - tabella A - parte II - numeri 18 e 35, che prevede l'aliquota ridotta del 4%

Dm 9/4/1993, contenente le modalità applicative del regime speciale

Dlgs 2/9/1997 n. 313 - articolo 6 - che ha modificato l'articolo 74 del Dpr 633/1972

Dlgs 23/3/1998 n. 56, che ha previsto la resa forfetaria anche per i beni "funzionalmente connessi"

legge 28/12/2001 n. 448 - articolo 52, comma 75 - che ha elevato al 70% e all'80% la percentuale di forfetizzazione della resa, rispettivamente per i libri e per i quotidiani e periodici

circolare 24/12/1997 n. 328

circolare 27/8/1998 n. 209.

Prima di descrivere il regime di applicazione dell'Iva nel settore dell'editoria, è opportuno fare cenno alle aliquote a cui i vari prodotti sono assoggettati, in base alle disposizioni previste dalle tabelle allegate al Dpr 633/1972 (segnatamente la tabella A, parte II). Si rammenta, difatti, che in taluni casi è prevista l'aliquota ridotta ma non l'applicazione del regime speciale.

L'aliquota ridotta del 4% è prevista per giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici (anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti; sono esclusi i giornali e i periodici pornografici e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria), edizioni musicali a stampa, carte geografiche (compresi i globi stampati), atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e carta occorrente per la stampa degli stessi, materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

In sintesi, per la cessione di tutti i prodotti editoriali, escluse le pubblicazioni pornografiche e i cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, nonché per l'acquisizione della carta e delle prestazioni di servizio relative alla loro produzione, l'Iva si applica con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

Ambito di applicazione del regime speciale

Come detto, il settore dell'editoria è caratterizzato da un sistema particolare, che si distingue nettamente sia dal metodo ordinario sia da quelli forfetari, in quanto, in deroga al principio generale che vede l'Iva applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o del servizio fino al consumo, l'imposta diventa "monofase", corrisposta, cioè, una sola volta e da un solo soggetto: l'editore.

E' quest'ultimo, quindi, l'unico soggetto passivo d'imposta per la commercializzazione dei prodotti editoriali. Tutti gli altri soggetti che intervengono nei successivi passaggi (distributori, commercianti e rivenditori), fino alla vendita all'acquirente finale, restano fuori dall'imposta, sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale. A loro, tuttavia, non è preclusa la detrazione dell'Iva pagata per l'acquisto dei beni, diversi dai prodotti editoriali, utilizzati nello svolgimento dell'attività di commercializzazione di questi ultimi. La possibilità della detrazione (e dell'eventuale rimborso) pur in assenza di "operazioni imponibili" deriva dalle espresse previsioni degli articoli 7, comma 3, del Dm 9/4/93 (ma a condizione che venga utilizzato il "registro degli acquisti"), e 19, comma 3, lettera e), del Dpr 633/1972.

E' utile ricordare che, per il settore dell'editoria, l'articolo 1556 c.c. prevede il "contratto estimatorio", una forma particolare di contratto che in un certo qual senso dà una giustificazione alla volontà del legislatore di stabilire il sistema monofase al posto di quello plurifase.

Ai sensi del citato articolo del codice civile, l'editore affida al rivenditore il prodotto editoriale, restandone proprietario fino al momento in cui lo stesso non venga ceduto all'acquirente finale, riscuotendone il prezzo, evidentemente al netto del corrispettivo spettante al rivenditore medesimo.

I prodotti rimasti invenduti vengono restituiti dal rivenditore all'editore senza che il passaggio faccia insorgere alcuna operazione imponibile.

Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, pertanto, l'unica cessione vera e propria (quella soggetta a Iva) si realizza tra l'editore e l'acquirente finale, mentre il rivenditore e anche gli eventuali precedenti distributori (sia nazionali che locali), pur svolgendo un'attività essenziale per la vendita del bene, non sono giuridicamente (e fiscalmente, ai fini Iva) parti della compravendita.

Giuridicamente, quindi, in editoria la vendita è sempre "diretta" tra editore e consumatore finale, una caratteristica che, come si anticipava, giustifica l'applicazione dell'Iva esclusivamente da parte dell'editore e l'esclusione di tutti gli altri soggetti.

Ma chi è identificato quale "editore"?

L'editore è colui che assume il rischio d'impresa della commercializzazione del prodotto editoriale.

Per i prodotti editoriali provenienti da territori extra-Ue, si considera fiscalmente editore chi procede alla importazione delle pubblicazione per la successiva commercializzazione; per i prodotti provenienti da Territori Ue, soggetto passivo è colui che effettua l'acquisto intracomunitario.

A questo punto, è opportuno conoscere i beni che possono essere considerati "prodotti editoriali" che, come tali, sono ammessi al particolare regime "monofase".

I prodotti editoriali

In base a quanto previsto dall'articolo 6 del Dlgs 313/1997, ferma restando l'eventuale aliquota ridotta prevista dalla Tabella, il regime speciale è applicabile a condizione che i prodotti ceduti siano classificabili in una delle categorie di prodotti editoriali "stampati" (necessità del supporto cartaceo), abbiano il prezzo di vendita in copertina (o in un allegato contenente anche il titolo dell'opera e l'indicazione dell'editore), siano giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi o cataloghi.

Giornali quotidiani: sono tali i fogli pubblicati giornalmente per la diffusione di notizie varie. Non sono giornali quotidiani i notiziari e i dispacci di agenzie di stampa che applicano l'imposta con il criterio normale, anche se con l'aliquota ridotta del 4 per cento.

Periodici: per potere essere considerati tali, occorre che si tratti di "prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948 n. 47, e successive modificazioni" (la registrazione avviene presso la cancelleria del Tribunale). Se i periodici non sono "registrati", il regime speciale non si può applicare.

Con la risoluzione n. 14 del 14/2/2000, il ministero delle Finanze ha negato l'aliquota ridotta alla trasmissione di informazioni in via telematica; ciò per la mancanza dell'elemento "supporto cartaceo" che caratterizza tradizionalmente l'attività editoriale. L'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 186 del 30/9/2003, ha confermato che le agevolazioni fiscali del settore dell'editoria "riguardano cessioni di prodotti editoriali caratterizzati da una fruizione materiale in quanto acquisiti attraverso i canali tradizionali di diffusione, quali il punto di vendita (edicola) o la spedizione presso il domicilio dell'utente".

Libri: sono tali tutti i lavori dell'arte libraria, di qualsiasi dimensione, purchè siano stampati. Rientrano nel concetto di libro:

le ristampe di libri di antiquariato (i libri antichi originali restano soggetti al "regime del margine" per i beni usati)

i libri d'arte (anche quelli editi in occasione di mostre)

i libri di immagini

i libri per bambini

gli estratti di libri (a condizione, però, che l'estratto (ossia la parte specifica del libro pubblicata a solo) contenga anche il titolo del libro da cui è tratta.

Non è possibile considerare libri i diari scolastici e gli atti e le relazioni di enti e società (circolare ministero delle Finanze n. 63/1990).

Cataloghi: sono tali gli elenchi di beni e prezzi, le comunicazioni di natura commerciale, i depliant e gli opuscoli aventi funzione meramente pubblicitaria o promozionale. Rientrano nel regime speciale dell'editoria, anche quelli diversi dall'informazione libraria (questi ultimi soggetti al 4%), ma resta preclusa la detrazione forfetaria della resa, a meno che non siano qualificabili come "periodici" perché registrati come tali.

Negli ultimi anni si è diffusa una particolare forma di vendita di prodotti editoriali che vede la cessione delle pubblicazioni insieme ad altri beni. Tale forma di vendita editoriale è stata prevista anche dall'articolo 74 del Dpr 633/1972, dopo la modifica apportata dai Dlgs 313/1997 e 56/1998.

Tali disposizioni contengono la disciplina relativa alle cessioni congiunte di pubblicazioni con altri beni, ossia con i "supporti integrativi", i "beni diversi dai supporti integrativi" e i "beni funzionalmente connessi".

Beni funzionalmente connessi con la pubblicazione

Va detto subito che in questo caso, con decorrenza 1/1/1998, i beni che accompagnano e supportano il prodotto editoriale vero e proprio seguono totalmente la sorte di quest'ultimo, divenendone in tutti i sensi parte integrante.

Deve trattarsi di supporti che integrano in modo funzionale il contenuto del prodotto editoriale (libro, giornale, quotidiano e periodico non pornografico), divenendone un complemento illustrativo o didattico (un francobollo allegato a una rivista di filatelia, un disco allegato a una rivista di musica).

La funzionalità con il prodotto editoriale deve essere "autocertificata" dall'editore con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate.

La differenza tra questi beni e gli altri supporti integrativi (nei quali l'allegato può essere del tutto eterogeneo rispetto al prodotto editoriale) sta proprio nel rapporto di funzionalità che li fa diventare elemento essenziale ai fini dell'illustrazione e della didattica che sono il fine della pubblicazione.

Per questi beni si applica sempre il regime speciale e l'aliquota ridotta, prescindendo dal valore del supporto e quindi senza alcuna condizione. Inoltre, è sempre applicabile il sistema di forfetizzazione della resa.

Supporti integrativi

Sono tali nastri, dischi, videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in un'unica confezione insieme con i quotidiani, periodici e libri, a un prezzo indistinto, semprechè il costo di tali supporti non sia superiore al 50% della confezione stessa.

Per costo dei supporti (la cui conoscenza, quindi, è indispensabile per accertarne il regime Iva) si intende quello sostenuto dall'editore per il loro acquisto o per la loro produzione, documentato dalle relative fatture.

Pertanto, in presenza di beni:

costituiti da dischi, videocassette, altri supporti sonori o videomagnetici

ceduti in confezione unitaria con il prodotto editoriale vero e proprio (senza alcuna possibilità di vendita disgiunta) e a un prezzo indistinto

il cui costo non abbia superato la metà del prezzo della confezione

anche i supporti integrativi rientrano nel concetto di prodotto editoriale, con applicazione dell'aliquota ridotta e del regime speciale, ma non è consentita la "forfetizzazione della resa" (si applica il sistema delle copie effettivamente vendute).

Nel caso di vendita di alcune copie della stessa pubblicazione con supporti integrativi o altri beni e di altre copie senza, resta ferma la possibilità della "resa forfetaria" per le copie vendute senza altri prodotti.

Chiaramente, la singola vendita di nastri, dischi eccetera sconta l'aliquota ordinaria e segue le normali regole di applicazione dell'Iva.

Quando risultano soddisfatte tutte le condizioni tranne quella relativa al limite del costo (il 50% del prezzo), continua ad applicarsi il regime speciale monofase, ma sulla cessione del bene dovrà essere applicata l'aliquota propria, evidentemente diversa da quella del prodotto editoriale.

Beni diversi dai supporti integrativi

Possono essere considerati tali i beni diversi da quelli che caratterizzano i supporti integrativi e che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche:

a) giocattoli,

b) articoli da bigiotteria,

c) gadget.

Anche in questo caso occorre che la vendita avvenga in un'unica confezione con il prodotto editoriale vero e proprio e a un prezzo indistinto.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e del regime speciale, occorre, inoltre, che il costo del bene non superi il 10% del prezzo complessivo della confezione.

Se il bene supera il 10% ma non il 50% del prezzo della confezione, continua ad applicarsi il regime speciale ma le aliquote saranno due: la prima che è quella del bene allegato ed è applicabile sul valore di quest'ultimo, l'altra, il 4%, sulla differenza tra il prezzo di copertina e il valore del bene ceduto congiuntamente.

Se il valore del bene supera il 50% del prezzo, l'intera confezione sconterà l'aliquota ordinaria e non potrà applicarsi il regime speciale.

Prodotti editoriali ceduti congiuntamente ad altri prodotti editoriali

Nel caso in cui un prodotto editoriale venga ceduto congiuntamente, o in allegato, a un altro prodotto editoriale, a un pezzo unitario indistinto (risultante dall'unica confezione che le racchiude), o anche a prezzi distinti per ciascuna delle due pubblicazioni, si applica a entrambe il regime speciale, senza alcuna delle limitazioni alle quali sono soggette le altre "vendite congiunte".

Determinazione della base imponibile

In base a quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 74, Dpr 633/1972, per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e dei cataloghi, l'imposta è dovuta dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute.

La quantità delle copie vendute viene determinata sottraendo al numero delle copie consegnate o spedite una percentuale forfetaria a titolo di resa.

In alcuni casi, però, la determinazione avviene tenendo conto delle copie effettivamente vendute, ossia quelle consegnate o spedite, al netto di quelle restituite in base al contratto estimatorio.

Ai fini del "momento impositivo", occorre tenere conto, in linea generale, di quanto previsto dall'articolo 6 del Dpr 633/1972.

L'imposta va applicata, quindi, al momento dell'effettiva vendita delle copie, attendendo la notizia della cessione da parte del distributore. La norma, alla lettera d), infatti, prescrive che le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori si considerano effettuate all'atto della rivendita a terzi oppure, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto dalle parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

In caso di "forfetizzazione della resa", però, il momento impositivo scatta già con la consegna o spedizione dei beni, nonostante il contratto estimatorio.

Per gli "abbonamenti", il momento impositivo è quello del pagamento del corrispettivo, anche in caso di resa forfetaria; per gli abbonamenti gratuiti (soggetti a Iva ai sensi dell'articolo 2, comma 2 n. 4, del Dpr 633/1972), il riferimento è al momento della consegna o spedizione.

La determinazione dell'imposta deve avvenire con riferimento a ciascun titolo (se libro) o testata (se quotidiano o periodico). La separazione è necessaria in quanto per un prodotto editoriale potrebbe essere applicata la resa forfetaria e per l'altro no.

Per i giornali quotidiani, i periodici (esclusi quelli pornografici e quelli ceduti congiuntamente con supporti integrativi o altri beni) e i libri, l'imposta viene pagata sulla base delle copie consegnate o spedite, anche se cedute a titolo gratuito, diminuite di una percentuale a titolo di forfetizzazione della resa (che rappresenta il sistema "naturale", fatta eccezione per i casi in cui, invece, è vietata), salva la possibilità dell'opzione per il sistema del numero delle copie effettivamente vendute.

La "forfetizzazione" non è possibile nel caso di vendita di giornali e periodici pornografici, di cataloghi, nonché di libri, quotidiani e periodici ceduti congiuntamente a supporti integrativi e ad altri beni, nonchè nel caso di cessioni di pubblicazioni da parte di associazioni sportive dilettantistiche.

Le percentuali di "forfetizzazione della resa" sono le seguenti:

70% per i libri

80% per giornali quotidiani e periodici.

L'imposta, quindi, viene pagata sul prezzo di copertina moltiplicato per tutte le copie consegnate o spedite al netto della resa forfetaria.

Il momento impositivo, come già detto, coincide con quello della consegna o spedizione.

E' possibile l'opzione per il sistema di "resa effettiva" (copie effettivamente vendute). Tale opzione va esercitata con le modalità previste dal Dpr 442/1997 (comportamento concludente) e poi comunicata in dichiarazione annuale nell'apposito quadro VO.

L'opzione va esercitata per ciascuna testata o titolo e in questo caso è valida a tempo indeterminato, fino a revoca, e comunque per tre anni.

Può essere esercitata anche limitatamente a un singolo numero della pubblicazione e, in questo caso, è vincolante solo per il numero stesso.

Gli editori che applicano la "forfetizzazione della resa" devono istituire il "registro delle tirature", numerato e tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972, dove annotare, entro il mese successivo a quello di consegna o di spedizione delle copie, con annotazione globale per ciascun giorno e distintamente per testata o titolo:

a) il numero delle copie consegnate o spedite (con esclusione di quelle di cui alle successive lettere b) e c)

b) il numero delle copie consegnate o spedite in abbonamento, con esclusione di quelle di cui alla successiva lettera c)

c) il numero di copie cedute senza applicazione dell'imposta in esportazione o cessione intracomunitaria

d) il numero di copie costituenti la resa forfetaria, calcolata sul numero di copie consegnate o spedite di cui alla precedente lettera a)

e) il prezzo di vendita al pubblico, comprensivo dell'imposta, di ciascuna copia

f) l'ammontare dei corrispettivi, determinato moltiplicando il prezzo di cui alla lettera e) per il numero delle copie consegnate o spedite di cui alla lettera a), diminuito di quelle costituenti la resa forfetaria di cui alla lettera d)

g) l'ammontare dei corrispettivi, comprensivi dell'imposta, riscossi per le cessioni di pubblicazioni effettuate in abbonamento, ridotto delle percentuali di forfetizzazione della resa

h) l'ammontare complessivo imponibile determinato sulla base dell'importo dei corrispettivi di cui alle lettere f) e g), diminuito, a norma del comma 4 dell'articolo 27, delle percentuali ivi indicate

i) l'ammontare della relativa imposta.

In caso di "forfetizzazione della resa" non c'è obbligo di emissione della fattura, tranne che in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria.

Qualora la fattura venga comunque emessa, occorre indicare che l'imposta è assolta dall'editore ai sensi dell'articolo 74 del Dpr 633/1972.

Quando, in presenza del regime monofase con forfetizzazione della resa, si procede alla vendita di prodotti editoriali precedentemente oggetto di resa da parte dei rivenditori, tale cessione non dà luogo ad applicazione dell'imposta in quanto l'Iva è stata già assolta al momento della consegna o spedizione degli stessi prodotti, a nulla rilevando tutti gli eventuali passaggi successivi.

Sistema delle copie vendute

Per i giornali e periodici pornografici, per i cataloghi, nonché per i libri, i quotidiani e i periodici ceduti congiuntamente a supporti integrativi e ad altri beni, e per le cessioni di pubblicazioni da parte di associazioni sportive dilettantistiche, l'imposta si applica sulla base delle copie effettivamente vendute, ossia quelle consegnate o spedite, diminuite di quelle restituite dai rivenditori.

Il momento impositivo, in questo caso, coincide con il momento della vendita da parte del rivenditore con il quale si applica il contratto estimatorio, e comunque, dopo il decorso di un anno della consegna o spedizione per i beni non restituiti.

L'imposta viene pagata sul prezzo di copertina moltiplicato per le copie effettivamente vendute.

Anche nel caso di applicazione del sistema delle copie effettivamente vendute va istituito dagli editori un apposito registro, anch'esso tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972, che, in considerazione dello slittamento del momento impositivo all'evento della vendita da parte del rivenditore, serve per superare la presunzione di cessione di beni (articolo 53 del Dpr 633/1972) quando si verifica la consegna al rivenditore medesimo in virtù del contratto estimatorio.

Occorre annotarvi:

la data consegna

la descrizione del prodotto editoriale

la quantità consegnata

la data di restituzione

le quantità restituite

le quantità cedute

il prezzo di copertina

la base imponibile.

Gli editori che applicano il sistema della resa "effettiva" devono emettere fattura (con corrispettivo al lordo dell'imposta) entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'avvenuta vendita dei beni. E' possibile l'emissione di un'unica fattura per tutte le cessioni fatte in un mese solare fra le stesse parti.

La fattura, comunque, non può contenere addebito d'Iva, ma deve indicare il prezzo di vendita al pubblico comprensivo dell'imposta. Il documento emesso deve essere annotato sull'apposito registro, con distinta indicazione dell'importo imponibile e della relativa imposta.

Su un altro registro vanno annotati i corrispettivi riscossi per le cessioni in abbonamento.

E' consentito, comunque, annotare tutti i corrispettivi su un apposito registro, ai sensi dell'articolo 24 del Dpr 633/1972.

Certificazione

Il Dpr 696/1996 dispensa dall'emissione della ricevuta fiscale e dallo scontrino per la vendita di giornali, quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri, esclusi quelli da antiquariato.

Importazioni e acquisti intracomunitari

Anche nel caso di pubblicazioni estere, l'applicazione del sistema speciale per l'editoria è subordinato all'esistenza della indicazione del prezzo di vendita al pubblico.

Importazioni

L'imposta è sempre pagata in dogana sul prezzo di vendita al pubblico.

Nel caso di importazione per il consumo (non per la rivendita), l'importatore paga l'Iva in dogana in maniera definitiva.

Nel caso di importazione di prodotti editoriali per la successiva rivendita, il regime speciale (se sussistono le condizioni previste dall'articolo 74) è applicabile nei confronti dell'importatore come nei confronti dell'editore (regime monofase, con resa forfetaria se ne ricorrono le condizioni oggettive). L'Iva pagata in dogana è indetraibile e tutti i successivi passaggi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

Acquisti intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari nel settore dell'editoria sono regolati dal Dm 9/4/1993 (articoli 5, 6 e 7) e dalle disposizioni contenute nel Dl 331/1993.

Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotto editoriale non destinato alla rivendita (ossia, destinato al proprio consumo) da parte di un soggetto passivo d'imposta, l'Iva si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico in Italia ed è, evidentemente, indetraibile.

Nel caso di acquisto intracomunitario di prodotti editoriali per la successiva rivendita, il regime speciale (sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 74) è applicabile nei confronti dell'acquirente come nei confronti dell'editore. L'Iva viene versata, comunque, attraverso il particolare meccanismo previsto per tutti gli acquisti intracomunitari ed è indetraibile. Anche in questo caso, tutti i successivi passaggi sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta.

E' possibile, tuttavia, la scelta di un sistema alternativo che vede l'acquirente intracomunitario comportarsi come per l'acquisto di tutti gli altri beni intracomunitari (seguendo il regime ordinario), con possibilità di detrarre l'Iva; in questo caso, gli adempimenti caratteristici dell'editore, ossia l'applicazione del regime speciale di cui all'articolo 74, vengono trasferiti al successivo acquirente nazionale.

Esportazioni e cessioni intracomunitarie

Se l'esportazione avviene a nome dell'editore (anche tramite l'intervento del distributore), si applica il regime speciale considerando la cessione "non imponibile".

Se avviene, invece, a nome del distributore, dopo la cessione fatta dall'editore (anche con contratto estimatorio), l'esportazione si considera effettuata dal distributore medesimo ed è "non imponibile", ma non contribuisce al plafond per gli acquisti "in sospensione d'imposta" effettuabili dagli esportatori abituali.

Riguardo alle cessioni, quelle nei confronti di soggetti "non identificati" in altri Stati Ue si considerano effettuate nel territorio dello Stato e, quindi, seguono il regime delle altre cessioni nazionali.

Se avvengono nei confronti di "soggetti d'imposta" intracomunitari, l'operazione è "non imponibile", ai sensi dell'articolo 41 del Dl 331/1993. In questo caso, tuttavia, le disposizioni sul regime speciale per l'editoria prevedono l'obbligo della fatturazione con distinta annotazione sul registro di cui all'articolo 23 e l'obbligo dell'annotazione separata sul registro degli editori (sempre distintamente per testata o titolo).

Prodotti editoriali on-line

La cessione di prodotti editoriali diffusi in via telematica costituisce "commercio elettronico diretto", soggetto all'Iva con l'aliquota del 20% e con il sistema di applicazione previsto per tale tipo di attività (risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 186 del 30/9/2003).

Prestazioni di servizio nel settore dell'editoria soggette a Iva in maniera normale

Le prestazioni di intermediazioni rese da agenti con rappresentanza sono soggette a Iva con il sistema ordinario, con fatturazione e applicazione dell'aliquota ordinaria del 20% su tutte le provvigioni pagate dall'editore all'agente.

Anche per le prestazioni dei distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore i corrispettivi per trasporto, trabalzo, strillonaggio o altre prestazioni accessorie, deve essere sempre emessa fattura con l'addebito dell'Iva al 20 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

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