L’approvazione definitiva dei modelli di dichiarazione per le società di capitali consente di ripercorrere e riesaminare tutte le rilevanti novità che la disciplina di determinazione del reddito di impresa ha subito a seguito di provvedimenti normativi emanati nell’ultimo anno.

In particolare, i due provvedimenti a cui fare riferimento sono la finanziaria per il 2008 e il decreto anticrisi dello scorso 29 novembre.

Le novità possono esser così sintetizzate:

•viene fissata la nuova aliquota dell’imposta sul reddito delle società nella misura del 27,5 per cento;

•vengono previste nuove regole di deducibilità dal reddito degli interessi passivi con la conseguente abolizione del pro rata patrimoniale e della thin capitalization di cui agli articoli 97 e 98 del TUIR;

•le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento dei redditi imputati per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite;

•viene eliminata la facoltà di operare ammortamenti accelerati o anticipati sui beni materiali. Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applica la riduzione a metà per il primo esercizio della quota di ammortamento per i nuovi beni acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettere b) del comma 1 dell’articolo 164 (autoveicoli) e nel comma 7, primo periodo, dell’articolo 102-bis del TUIR;

•per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione dei suddetti canoni a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento. In caso di beni immobili, qualora l’applicazione del metodo precedente determini un risultato inferiore ad undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. La disposizione concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008;

•le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità così come definiti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008. Sono comunque deducibili le spese relative a beni di valore unitario non superiore a euro 50;

•è stata disposta la soppressione delle deduzioni extracontabili dei componenti negativi con la possibilità mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap di riallineare i maggiori valori emersi nella compilazione del quadro EC;

•viene prevista la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 10% dell’IRAP determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2008;

•viene data la facoltà, in presenza di operazioni straordinarie, di assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali ad un’imposta sostitutiva del 16%, mentre ai marchi si applica un’imposta sostitutiva del 20 per cento. La deduzione di cui all'articolo 103 del TUIR e agli articoli. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva;

•viene prevista la facoltà, anche in deroga all'articolo 2426 del Codice civile, di rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini dell’IRES e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.


Fonte: IPSOA

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