Sono un pensionato INPS dal 2004 e inoltro la presente per sottoporVI il mio caso con la speranza di una possibile soluzione per il recupero di una rilevante somma di Irpef ( 50% pari a circa 27.000 euro) trattenutami dal datore di lavoro sull'incentivazione all'esodo percepita nel 2003 quando avevo 52 anni.Sono al corrente che l'istanza di rimborso doveva essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla percezione dell'incentivazione. Ritengo però ingiusto questo termine in quanto, nel caso specifico (che credo riguardi migliaia di ex lavoratori), viene generata una ulteriore discriminazione che si aggiunge a quella della parità di trattamento dei sessi. Infatti, considerato che la norma Italiana era in contrasto con quella Europea e che la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia al risarcimento, sarebbe corretto dare la possibilità di richiedere il rimborso del 50% dell'Irpef pagata con inizio dei 48 mesi di prescrizione decorrenti dalla data della sentenza della Corte UE e non dalla data di versamento dell'Irpef.Debbo anche rilevare che nel corso dell'anno 2007 ho ricevuto una comunicazione dall'ADE riguardante il ricalcolo delle imposte IRPEF sui redditi soggetti a tassazione separata percepiti nell'anno 2003 (T.F.R. e altre indennità tra cui l'Incentivazione all'esodo) alla quale ho fatto seguito con un versamento, a conguaglio, con F24 in data 16/11/2007 di euro 536,67. Tutto ciò premesso chiedo gentilmente un Vs. parere circa la possibilità di inoltrare un' istanza di rimborso anche se decorsi i 48 mesi dalla percezione dell'incentivo all'esodo, tenendo in considerazione anche l'ultimo versamento eseguito in novembre 2007 come termine di conguaglio del'Irpef dal quale far decorrere i 48 mesi di prescrizione.

0 commenti:

 
Top