Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto, la prova dell’operazione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro. Così ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

(risoluzione n. 477/e del 15 dicembre 2008 )

Fonte: Min.Finanze

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