Le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina non decadono nel caso in cui il fondo venga conferito dal contadino in una società agricola in accomandita semplice, costituita dallo stesso coltivatore diretto e dai suoi familiari, prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto, termine che farebbe scattare la perdita del beneficio. In questo caso, infatti, non viene meno l'attività agricola che continua a essere esercitata dal contadino nella nuova veste di socio.

E' in sintesi il contenuto della risoluzione n. 455/E del 1° dicembre, concernente le cause di decadenza dai benefici fiscali in ambito rurale.

L'Agenzia ricorda in via preliminare che le agevolazioni tributarie riconosciute alla piccola proprietà contadina decadono se l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena il fondo, i diritti parziali su di esso o cessa di coltivarlo direttamente (articolo 7 della legge 604/1954). Oltre all'ipotesi di alienazione anche il conferimento della proprietà o di altri diritti reali sul fondo deve essere considerato come causa di decadenza dalle agevolazioni, in quanto determina un trasferimento di beni come corrispettivo della partecipazione societaria (Cassazione sentenze 6578/2008, 21229/2006, 5141/2002, 1963/1990).

Tuttavia, nel caso specifico, il conferimento del fondo, seppur attuato in anticipo rispetto ai tempi consentiti, non comporta la decadenza dalle agevolazioni in quanto, essendo i soci della conferitaria lo stesso agricoltore e i suoi familiari e continuando a coltivare direttamente il medesimo fondo, viene semplicemente attuata una riorganizzazione dell'attività precedentemente svolta, in linea con gli interventi normativi volti a favorire il lavoro agricolo in forme più moderne.

A sostegno della conclusione, l'Agenzia ricorda l'articolo 9 della legge 604/1954: "Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche…" e l'articolo 11 del Dlgs 228/2001, dove si precisa che "Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo…, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo...".

Fonte: Agenzia Entrate

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