L'ente provinciale che, avendo affidato un servizio a un'impresa risultata poi inadempiente nel pagamento dei lavoratori impiegati, corrisponde tali retribuzioni, è tenuto anche ad effettuare le relative ritenute e ad adempiere i conseguenti obblighi di versamento, certificazione e dichiarazione.

È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 481/E, con la quale l'agenzia delle Entrate risponde all'interpello formulato da una Provincia che, trovandosi nella situazione descritta, riteneva invece di non assumere la qualifica di sostituto d'imposta e, di conseguenza, di dover liquidare gli emolumenti al lordo delle ritenute fiscali. L'obbligazione tributaria - secondo l'ente - sarebbe stata assolta dagli stessi lavoratori nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Di tutt'altro avviso i tecnici dell'Amministrazione finanziaria.

La Provincia rientra tra i soggetti che, se corrispondono somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir, ossia "a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro", assumono la qualifica di sostituto d'imposta (articolo 23 del Dpr 600/1973). Il principio - prosegue la risoluzione - trova applicazione anche nel caso in cui il pagamento venga effettuato dal committente in virtù della responsabilità solidale attribuitagli dal codice civile (articolo 1676).

Per quanto riguarda, infine, la mancata effettuazione delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte, l'ente, laddove non siano venuti meno i presupposti, potrà regolarizzare la violazione attraverso l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, del Dlgs 472/1997).

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