In base al n. 127-sexies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, l’aliquota IVA ridotta si applica per i beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, tra l’altro, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica o eolica. Per beni finiti cui si applicano le aliquote agevolate si intendono quelli che anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile; non sono da considerare beni finiti quelli che, pur essendo prodotti finiti per il cedente, costituiscono materie prime e semilavorate per il cessionario.
L’applicazione dell’aliquota ridotta, prevista solo nella fase finale di commercializzazione dei beni, è subordinata, pertanto, al rilascio di una dichiarazione da parte dell’acquirente circa la utilizzazione dei beni stessi ed è estensibile anche alle relative prestazioni di posa in opera da parte del soggetto cedente, purché le stesse si configurino come operazioni accessorie.
Alle cessioni dei beni finiti (ovvero dei beni diversi sia dalle materie prime sia dai semilavorati), forniti per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% esclusivamente se detti beni sono acquistati da soggetti che rilasciano, sotto la propria responsabilità, un’apposita dichiarazione al cedente dalla quale risulti che i beni acquistati sono destinati ad essere impiegati per l’installazione o costruzione degli impianti in parola; l’aliquota agevolata prevista dal n. 127-sexies) spetta, pertanto, esclusivamente per le cessioni che intervengono nell’ultima fase di commercializzazione del bene (e non anche nei confronti delle cessioni poste in essere da soggetti operanti nelle relative fasi intermedie).
Detraibilità a monte dell’IVA
Per quanto riguarda eventuali limitazioni alla detraibilità dell’IVA assolta a monte sull’acquisto dei beni necessari alla costruzione degli impianti fotovoltaici, l’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 dispone che la detrazione è ammessa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione. A nulla rileva il fatto che l’aliquota IVA applicata dal fornitore sia quella ordinaria ovvero quella agevolata del 10% (applicabile solo a seguito di dichiarazione apposita rilasciata dall’acquirente); questa circostanza non inficia, infatti, il principio che presiede alla detraibilità a monte dell’IVA, pur nel rispetto dell’art. 19, comma 2, ai sensi del quale "non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette ad imposta".
Appalto e contratto d’opera
Il n. 127-septies) della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, dispone che possono essere agevolate le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione, tra l’altro, degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica. La previsione dell’aliquota agevolata riferita alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto può applicarsi anche in presenza di contratti d'opera che hanno per oggetto la realizzazione di una delle opere agevolate. In ogni caso, ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non al nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, senza limitarsi al dato letterale.
Reverse charge
Nel caso in cui la società, operante con il codice attività ATECO 2007 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), che a sua volta contiene, tra l’altro, l’installazione di impianti fotovoltaici, provvede non solo all’acquisto dei componenti dell’impianto e del materiale generico necessario, ma anche all’installazione dello stesso, incaricando artigiani o altre aziende specializzate, poiché gli artigiani o le aziende che provvedono alla installazione dell’impianto svolgono un’attività riconducibile al settore edile, si verificano i presupposti per l’applicazione dell’inversione contabile:•esistono un appaltatore (la società) e un subappaltatore (artigiano o altra azienda);•entrambi svolgono un’attività edile riconducibile ad una delle attività elencate nella sezione Costruzioni della tabella ATECO 2007;•oggetto del contratto è una prestazione di servizi, ossia l’installazione presso il cliente dell’impianto fotovoltaico richiesto.In tali condizioni, l’attività di installazione dell’impianto fotovoltaico eseguito attraverso l’intervento di altri soggetti economici, realizza i presupposti che determinano l’applicazione del reverse charge alle prestazioni da questi ultimi rese in favore della società.

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/12/2008, n. 474/E)

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