Scatta l'operazione "bonus per le famiglie". Oggi il direttore delle Entrate, Attilio Befera, ha firmato il provvedimento di approvazione dei modelli, e le relative istruzioni, per la richiesta, al datore di lavoro o all'ente pensionistico o all'agenzia delle Entrate, del beneficio straordinario per le famiglie, i lavoratori, i pensionati e le persone non autosufficienti.

A partire da febbraio circa 8 milioni di famiglie potranno usufruire del beneficio una tantum, previsto dal Dl 185/2008. Il bonus va da un massimo di 1.000 euro a un minimo di 200 euro.

Il calcolo per stabilire la somma da erogare è fatto in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo del nucleo, nonché alla presenza di portatori di handicap:

200 euro single pensionati con reddito complessivo fino a 15mila euro

300 euro famiglie composte da due persone e reddito complessivo fino a 17mila euro

450 euro famiglie composte da tre persone e reddito complessivo fino a 17mila euro

500 euro famiglie composte da quattro persone e reddito complessivo fino a 20mila euro

600 euro famiglie composte da cinque persone e reddito complessivo fino a 20mila euro

1.000 euro famiglie composte da più di cinque persone e reddito fino a 22mila euro

1.000 euro famiglie con figli a carico portatori di handicap e reddito fino a 35mila euro.

Il bonus può essere richiesto una volta sola e da uno solo dei componenti il nucleo familiare, con riferimento ai redditi 2007 o ai redditi 2008. La somma erogata non costituisce reddito da dichiarare né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali e assistenziali, né costituisce ostacolo al rilascio della cosiddetta social card, laddove ricorrano i presupposti anche per usufruire di questo ulteriore aiuto che lo Stato ha già messo a disposizione, con la manovra finanziaria di giugno (legge 133/2008), per sostenere le famiglie e le persone anziane nella spesa alimentare e per le spese domestiche di luce e gas.

I soggetti che possono beneficiare del bonus straordinario sono i residenti in Italia che nel 2008 hanno percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione. Oppure che hanno percepito redditi di attività commerciale non abituale o di lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico. Infine, coloro che hanno percepito redditi fondiari fino a 2.500 euro, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente o di pensione.

I modelli di richiesta sono due: uno per avere il bonus dal proprio datore di lavoro o dall'ente pensionistico e l'altro invece per chiederlo all'agenzia delle Entrate.

Anche le scadenze sono diverse. Se il beneficio è richiesto sulla base dei redditi 2007, il termine di presentazione dell'istanza al sostituto d'imposta è il 31 gennaio 2009. Il bonus sarà erogato entro il successivo mese di febbraio dal datore di lavoro o entro il mese di marzo dall'ente pensionistico. Se invece, la richiesta è fatta sulla base dei redditi 2008, la scadenza slitta al 31 marzo 2009 e allora il bonus sarà erogato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, rispettivamente, nei mesi di aprile e maggio.

Fermo restando che i soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi possono richiedere il bonus direttamente con la dichiarazione dei redditi 2008, coloro che non hanno un sostituto d'imposta o sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione devono inoltrare telematicamente l'istanza all'agenzia delle Entrate con l'apposito modello. In questo caso, la scadenza della richiesta è il 31 marzo 2009, se relativa al reddito 2007, o 30 giugno 2009, se relativa al reddito 2008.

Entrambi i modelli presentano l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, nonché una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti precisati dalla norma. Possono essere indicate anche le coordinate del conto corrente e relativo codice Iban per avere l'accredito direttamente in banca.

Ovviamente i dati dichiarati dai soggetti richiedenti il bonus saranno verificati dagli uffici fiscali. I soggetti che hanno ricevuto somme non spettanti, in tutto o in parte, sono tenuti alla restituzione, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. Oppure tramite il modello F24, se non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Fonte: Agenzia Entrate

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