abbiamo stipulato tempo fa un contratto preliminare con un imprenditore,di un terreno edificabile rivalutato,con risoluzione del contratto,qualora in un tempo determinato ci dia in cambio 4 villette a schiere di 74m.fra non molto stipuleremo l'atto notarile di integrazione col passaggio di proprietà.desiderei sapere la tassazione e a chi spetta pagarle ed in che misura.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 18/11/08 16:27

Nella pratica commerciale è solito che in sede di stipula del contratto preliminare divendita le parti prevedano il pagamento di una somma avente il doppio valore di accontoprezzo e di caparra confirmatoria (1385 c.c.). In caso di mancata conclusione delcontratto definitivo avviene che se l’inadempimento proviene dalla parte che ha concessola caparra (promittente acquirente), l'altra parte (promittente venditore) può recedere dalcontratto e trattenere la caparra. Se, invece, inadempiente è la parte che ha ricevuto lacaparra, l'altra parte può recedere dall’obbligo di acquistare e richiedere il doppio diquanto versato. E’ bene precisare che in entrambi i casi si tratta di una facoltà concessaalle parti contraenti che possono comunque insistere per ottenere l'adempimento erichiedere il risarcimento per l'ulteriore danno subito.Un po’ meno frequente nella pratica commerciale , invece, è l’uso della caparrapenitenziale (art. 1386 c.c.) che rappresenta il corrispettivo del diritto di recesso, stabilitoconvenzionalmente dalle parti. Nella sostanza, attraverso la previsione di una caparrapenitenziale in un contratto, viene consentito ad una o ad entrambe le parti di recederedall’accordo versando all'altra parte (a titolo di penitenza) quanto pattuito come caparra.Precisato quanto sopra dal punto di vista civilistico, occorre osservare che, dal punto divista fiscale, i contratti preliminari di ogni specie, a mente dell’art.10 della tariffa, parteprima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , devono essere registrati a termine fisso entroventi giorni dalla sottoscrizione, previo versamento dell'imposta di registro in misurafissa pari ad euro 168,00. Deve, tuttavia, tenersi presente che con la nota apposta incalce al citato art.10, viene stabilito che:a) se il preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria, talisomme vengono valutate al pari di una garanzia e, pertanto, assoggettate all’impostaproporzionale dello 0,50 % prevista dall’art.6 della medesima tariffa;b)se, invece, il contratto preliminare prevede il pagamento di acconti di prezzo nonsoggetti ad I.V.A. si renderà dovuta su tali somme l'imposta di Registro nella misura del3%.In ordine alla tassazione della caparra versata ad un soggetto IVA, con la sopra citatarisoluzione n.197 del 1 Agosto 2007, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:1) se la somma viene versata al momento della firma del preliminare solo a titolo dicaparra confirmatoria, essa sarà soggetta a imposta proporzionale di Registro pari allo0,50 %, non rientrando la medesima nel campo di applicazione dell’IVA, a nulla rilevandola circostanza che al successivo momento della conclusione del contratto definitivo essadiverrà parte del corrispettivo soggetto ad IVA;2) se, invece, alla somma versata come caparra confirmatoria viene attribuitaespressamente dalle parti anche la natura di anticipazione del corrispettivo, e per taleacconto verrà, quindi, emessa la relativa fattura con addebito dell’IVA, in forza delprincipio di alternatività I.V.A -Registro fissato dall’art.40 del T.U. n.131/86, non assumeràrilievo ai fini dell’imposta di Registro ed il contratto preliminare si renderà soggetto allasola imposta fissa di Euro 168,00.

 
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