L'agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2008 per l'estromissione dei beni posseduti dall'imprenditore individuale, non può essere estesa alle società in nome collettivo che non hanno ricostituito la pluralità dei soci nel termine di sei mesi, previsto dall'articolo 2272 del Codice civile. In tali casi, infatti, non si è in presenza di un'impresa individuale così come richiede la norma di favore.

A queste conclusioni è giunta l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 433/E del 12 novembre.

La disciplina

La disciplina dell'estromissione agevolata, riproposta(1) con l'articolo 1, comma 37, dell'ultima legge finanziaria, consente agli imprenditori individuali di escludere i beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, versando un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Irap e dell'Iva. Il tributo, di misura pari al 10%, va applicato sulla differenza tra il valore normale dei beni - ottenuto applicando i moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali - e il relativo valore fiscale.

Per i beni la cui cessione è soggetta a imposta sul valore aggiunto, il prelievo è aumentato di un importo pari al 30% dell'Iva calcolata sul valore normale del bene.

Supponendo, ad esempio, un bene immobile strumentale soggetto a Iva con valore normale pari a 400mila euro e valore fiscale pari a 300mila euro, l'imposta sostitutiva è pari 34mila euro, ossia alla somma tra l'imposta sostitutiva senza Iva (100mila x 10% = 10mila) e la maggiorazione a titolo di Iva [(400mila x 20%) x 30% = 24mila].

Per beneficiare dell'agevolazione, che doveva essere richiesta entro il 30 aprile 2008, era necessario possedere la qualifica di imprenditore individuale al 30 novembre 2007; qualifica che andava, inoltre, conservata fino al 1° gennaio 2008.

La circolare 39/2008 ha individuato, tra i possibili fruitori del beneficio anche:

le imprese individuali in liquidazione

l'erede dell'imprenditore deceduto al 30 novembre 2007 che ha proseguito l'attività del de cuius in forma individuale

il donatario dell'azienda che ha proseguito l'attività imprenditoriale del donante

gli imprenditori che applicano il regime dei contribuenti minimi.

Si ricorda, inoltre, che la risoluzione 188/2008 ha disconosciuto l'agevolazione per l'imprenditore individuale che, alla data del 30 novembre 2007, deteneva i beni con un contratto di locazione finanziaria.

La risoluzione 433/2008

L'Agenzia ha precisato come, nel caso sottoposto al suo vaglio (come anticipato, una Snc che non aveva ricostituito, decorsi i sei mesi, la pluralità dei soci), l'unico socio che aveva continuato l'attività non avesse assunto automaticamente la qualifica di imprenditore individuale; qualifica necessaria per beneficiare dell'estromissione agevolata.

La continuazione dell'impresa in forma individuale, infatti, è sempre preceduta dallo scioglimento e dalla liquidazione della società(2). Decorsi i sei mesi previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci, la società si scioglie e deve essere effettuata la liquidazione, l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio supersite e la successiva estinzione della società.

In altri termini, il passaggio dalla società in nome collettivo all'impresa individuale non può avvenire automaticamente, ma deve realizzarsi con la previa liquidazione del patrimonio sociale e l'estinzione della società.

La procedura di estromissione agevolata, quindi, non può essere beneficiata se la società risulta ancora iscritta nel Registro delle imprese, poiché in tal caso il socio superstite non possiede la qualifica di imprenditore individuale.

Appare opportuno evidenziare, infine, quanto precisato nella risoluzione 329/2008, documento con il quale è stato chiarito che le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative all'ultimo periodo d'imposta della società devono essere presentate entro i termini ordinari, previsti dall'articolo 2 del Dpr 322/1998.

Pertanto, nei casi di scioglimento di società di persona senza procedura formale di liquidazione, la dichiarazione dei redditi e dell'Irap deve essere trasmessa in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si ricorda che tale termine è stato quest'anno prorogato al 30 settembre 2008, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legge 97/2008.

NOTE:

1) In precedenza, la disciplina dell'estromissione agevolata era stata introdotta dall'articolo 58 della legge 413/1991 e dall'articolo 3, commi da 4 a 6, della legge 448/2001.

2) Cfr la sentenza della Corte di cassazione 3671/2007, e la risoluzione 47/2006.


Fonte: Agenzia Entrate

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