Con l’articolo 2 comma 6 del decreto legge 93 del 2008, è stato soppresso il comma 2 lettera b dell’art. 51 del TUIR che prevedeva la non imponibilità (l’esclusione quindi dalla base imponibile) fra gli altri di tutte le erogazioni liberali riconosciute dal datore di lavoro “alla generalità o a categorie di dipendenti” in occasione di festività o ricorrenze.


L’agevolazione era limitata a € 258,23, nel senso che, per importi fino al limite appena citato, le suddette liberalità erano escluse dalla base imponibile, gli importi eccedenti invece (e solo gli importi eccedenti) venivano tassati come reddito da lavoro dipendente.


Dunque con l’abrogazione di cui sopra è venuta meno la possibilità di esentare da tassazione i “regali” che il datore di lavoro fa in occasione di festività o ricorrenze alla totalità dei dipendenti o a categorie di essi. Con la circolare 59/E l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro hanno chiarito che le liberalità in commento (concesse ad esempio in occasione del Natale), possono usufruire, ai fini della esenzione da tassazione, del comma 3 dello stesso art. 51, laddove si afferma che sono esclusi da tassazione (“non concorre a formare il reddito”) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, se di valore inferiore allo stesso limite di cui sopra, cioè € 258.23.


La stessa circolare precisa che tale agevolazione sussiste laddove le liberalità siano erogate in natura (“sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi”).


Con una accortezza però. Se infatti con la disposizione abrogata (il comma 2 lettera b dell’art. 51), era escluso dalla tassazione l’importo di 258,23 euro ed era tassata solo l’eccedenza rispetto allo stesso (se il valore delle liberalità riconosciuta a ciascun dipendente fosse stata ad esempio di 300, concorreva a formare la base imponibile solo l’importo di € 41,77 per dipendente) ora, secondo quanto stabilisce lo stesso comma 3 dell’art. 51, se la liberalità eccede l’importo di € 258.23, l’intero suo valore concorrerà a formare la base imponibile e sarà dunque tassato (rimanendo all’esempio precedente, l’intero importo di 300 euro sarebbe considerato reddito di lavoro dipendente ed andrebbe dunque a formare la base imponibile).

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