Sono proprietario di un immobile acquistato con regolare atto notarile mutuo ipotecario ecc ecc. poco dopo è intervenuto un sequestro per lottizzazione abusiva quindi mi hanno eletto custode giudiziale di casa mia... sicuramente non posso modificare o vendere il mio appartamento ma mi sapete dire se almeno posso affittarlo...?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 22/10/08 19:39

Funzione della custodia - che, non a caso, come il pignoramento, si estende a "tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti" (articolo 559 c.p.c.) - è quella di realizzare effettivamente tale vincolo di indisponibilità. La custodia, quindi, non determina alcuna modifica della titolarità dei beni e dei frutti che ne sono oggetto: il debitore esecutato, seppure privato del potere di disporre degli stessi, ne rimane comunque proprietario. A riprova di ciò è la circostanza che, in primis, custode è lo stesso debitore, e che solo "su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore" (articolo 559 c.p.c.). Il custode, quindi, non assume la titolarità dei beni che sono oggetto della custodia, ma si limita alla loro gestione. Tale attività di amministrazione è peraltro ordinaria, posto che al debitore o al terzo nominato custode, ai sensi dell'articolo 560 c.p.c., "è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione". Compito fondamentale del custode, inoltre, è provvedere alla conservazione dei frutti del bene pignorato, anch'essi vincolati al soddisfacimento dei creditori.

 
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