Il termine di decadenza, previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973, per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti decorre dal giorno dei versamenti in acconto nel caso in cui questi, già al momento della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso già sussistono.

E’ questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 23074, depositata il 9 settembre scorso.

La pronuncia della Suprema corte ha fatto seguito al ricorso dell’agenzia delle Entrate contro la decisione dei giudici della Ctr Lazio, con la quale era stato riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di alcuni versamenti di acconto, effettuati ai fini Irpef, il cui ammontare era stato determinato sul reddito locativo di un immobile di interesse storico-artistico, anziché sul reddito determinato sulla base della tariffa d’estimo più bassa della zona censuaria nella quale l’immobile si trovava (come stabilito dall’articolo 11 della legge 413/1991).

Secondo la Commissione regionale, l’istanza di rimborso doveva ritenersi tempestiva per tutti i versamenti effettuati dal contribuente (anche per quelli in acconto di cui si contestava la decadenza), in quanto la decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso doveva individuarsi nel momento del versamento del saldo, momento coincidente con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, e non in quello, sostenuto dall’ufficio, del versamento delle singole tranche di acconto.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sancendo il principio sopra riportato, fondato sull’individuazione del termine di decorrenza della decadenza ex articolo 38 Dpr 602/1973 nel momento in cui il contribuente è effettivamente in grado di conoscere se deve assolvere il debito d’imposta e in quale misura.

Del resto, occorre considerare in proposito che il termine decadenziale previsto dall’articolo 38 del Dpr 602/1973 fa riferimento ai soli casi di “errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento”; in via generale, si tratta di situazioni nelle quali il versamento di cui si chiede il rimborso, già nel momento in cui viene eseguito non è dovuto (o non in quella misura), oppure appare essere dovuto in base a una disposizione di legge che sin dal versamento non doveva essere in realtà applicata perché non conforme al dettato della Costituzione o dell’ordinamento sovranazionale. Ciò spiega perché il termine per la richiesta di rimborso cominci a decorrere, in tali casi, dallo stesso momento nel quale è stato eseguito il versamento e sono sorti nel contribuente l’interesse e la possibilità di chiederne il rimborso.

Al contrario, il termine decadenziale non può ritenersi decorrente dal momento dello stesso versamento qualora il diritto al rimborso derivi – come precisato nella medesima sentenza in commento - da “un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale”. Pagamenti, cioè, che presentano un qualche carattere di provvisorietà e ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo (o in quella medesima misura) in via definitiva.

In queste situazioni, il versamento è da considerarsi dovuto (e in quella misura) al momento della sua effettuazione, e solo in seguito sarà possibile verificare l’inesistenza (totale o parziale) dell’obbligo tributario che vi era sotteso; perciò, non apparirebbe neppure concettualmente ammissibile il far decorrere il termine di decadenza della data del versamento medesimo, cioè da un momento in cui nessuna istanza di rimborso sarebbe stata ancora proponibile. E non lo sarebbe stata proprio in ragione della natura ancora precaria del titolo da cui l’obbligo del versamento è scaturito; cioè, per il carattere di provvisorietà di detto titolo, di per se stesso implicante la necessità di attendere la determinazione definitiva di quel medesimo obbligo prima di poter affermare con certezza se (o in quale misura) esso davvero sussista.


Fonte: Agenzia Entrate

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