sono socio al 80 % di una srl nella quale sono anche amministratore unico. nel gennaio di quest'anno , il mio socio del restante 20% ha esercitato il diritto di recesso con una raccomandata .Recesso da me accettato nonostante i motivi da lui addotti, non sono contemplati ne dallo statuto ne dalla legge.Quali sono gli adempimenti per legalizzare il recesso alla camera di commercio e nelle scritture dei registri societari?Quali i criteri per valutare la sua quota del 20% avendo una situazione contabile patrimoniale pari a 150.000 euro , con l'attivita' che negli ultimi 6 anni ha avuto solo perdite.le quote hanno un valore nominale di 2.000 euro e sono state da lui acquistate nel 2002 per 150.000 euro .Lui pretende indietro tutti i soldi investiti ed ha gia dato mandato al suo legale di adoperarsi per recuperarli. da parte mia ho valutato la sua quota pari al 20% 15.000 euro da (liquidare tramite le riserve della societa' e cosi trasformandola in srl unipersonale) , in quanto il valore di mercato non trovando acquirenti l'ho valutato zero la potenzialita' di produrre reddito e' stata negativa negli ultimi 6 anni ed una legge con decorrenza gennaio 2010 vieta la produzione di sacchetti in plastica che attualmente e' l'attivita' prevalente della societa'.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 20/9/08 11:13

Il nuovo art. 2437 ha aumentato di numero le cause di recesso, suddividendole in tre categorie;
a) cause di recesso necessarie, ineliminabili; aumentate rispetto all'attuale, anche in dipendenza della nuova disciplina complessiva. In questa categoria troviamo alle lettere a), b),e c) le stesse del testo previgente, con una specificazione. La modifica dell'oggetto sociale che origina la nascita del diritto di recesso, nel nuovo testo, non è qualsiasi modifica, ma solo quella che consente un cambiamento significativo dell'attività della società. In sostanza, quella che altera in misura significativa il rischio dell'investimento del socio. Nuove cause ineliminabili introdotte dalla riforma sono poi le deliberazioni che revocano lo stato di liquidazione, facendo così venir meno il diritto ormai acquisito dal socio alla liquidazione della propria partecipazione, nonché le deliberazioni che cambiano le regole del recesso e quindi quelle che eliminano una o più delle cause di recesso facoltative, ovvero modificano i criteri di liquidazione della quota in caso di recesso. Infine, è ineliminabile il recesso quando l'assemblea approva modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
b) cause di recesso previste in principio, ma eliminabili in sede di statuto. Si tratta solo delle deliberazioni che prorogano il termine di durata della società, ovvero introducono o modificano i vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

c) altre cause di recesso determinabili dallo statuto; libertà questa limitata alle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in considerazione della turbativa che in società con diffusa platea azionaria porterebbero facili, diffusi recessi.
Sono poi fatte salve le disposizioni speciali in tema di società soggette ad attività di direzione e coordinamento ( articolo 2497 quater ).

All'art. 2437-ter le modalità di determinazione del valore della quota del recedente, fortemente penalizzanti nell'attuale disciplina, hanno costituito un serio problema, trattandosi di conciliare un atto, ed un intento, liquidatorio, quale quello del socio, con i caratteri di una società, di un'impresa, in esercizio. Le due prospettive, liquidazione e continuità, sono evidentemente in contrasto.
Per l'ipotesi che nulla lo statuto preveda, la nuova norma fa riferimento alla "consistenza patrimoniale", volendo così indicare che non si è vincolati al risultato dei dati contabili, ed alle "prospettive reddituali", come elemento correttivo della situazione patrimoniale; il riferimento ad un valore di mercato è eventuale.
Si è però previsto che lo statuto, a seconda del diverso assetto delle varie società, possa dare indicazioni analitiche di quali poste rettificare e sui criteri di rettifica. In questo caso potrà tenersi conto, se statutariamente indicato, anche, ad esempio, dell'avviamento.

Il socio non è tenuto ad accettare il valore della partecipazione determinato dagli amministratori, perché la norma prevede un procedimento di contestazione, risolto da un arbitratore ( articolo 1349), nominato dal Presidente del Tribunale.

Gli stessi principi esposti in tema di società per azioni hanno ispirato la stesura dell'articolo 2473, che disciplina il recesso del socio nella società a responsabilità limitata.

Inoltre nel secondo comma dell'articolo 2469, si prevede una causa di recesso inderogabile dallo statuto, per il caso in cui il trasferimento delle partecipazioni sia vietato od assoggettato senza condizioni o limiti al gradimento di organi sociali, di soci o terzi, ovvero per il caso in cui lo statuto ponga condizioni o limiti che impediscano nel caso concreto il trasferimento mortis causa.

In tutte tali ipotesi, il socio o gli eredi possono esercitare il diritto di recesso, con l'unico limite nel fatto che lo statuto può impedirlo per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.
Altra causa di recesso prevista solamente nella srl e non nella spa, è quella contenuta nel primo comma dell'articolo 2481-bis : se l'atto costitutivo prevede che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. Ritengo tale norma inderogabile, perché è motivata proprio dalla centralità del socio e dei rapporti tra i soci, voluta dalla riforma.
A parte queste ipotesi, la riforma riprende in tema di cause di recesso ineliminabili la maggior parte di quelle previste in tema di società per azioni, compreso il rinvio all'articolo 2497, in tema di recesso da società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
Non vengono ripetute per la srl due cause ineliminabili nella spa e precisamente la revoca dello stato di liquidazione e l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto. Ciò vuol dire che, in questo caso, si è ritenuto lasciare alla libertà statutaria un maggior spazio.
Al di là delle cause ineliminabili, lo statuto della srl può prevedere un numero indefinito di altre cause di recesso e liberamente stabilire le relative modalità.
Per quanto riguarda la valutazione della quota del recedente, nella società a responsabilità limitata si fa riferimento ad un "valore di mercato", con una disposizione senz'altro criticata, proprio perché in questo tipo di società è ben difficile che esista un "mercato" al quale riferirsi. Sarebbe forse stato meglio richiamare la disciplina della società per azioni, di più facile applicazione. Il procedimento di liquidazione è invece mutuato, con poche modifiche, da quello della società per azioni.


Fonte: Consiglio Nazionale Notariato

 
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