salve sono a porgervi un quesito la mia compagna ha acquistato un immobile col suo ex compagno con le agevolazioni prima casa, dopo un anno circa il loro rapporto si è interrotto e con atto notarile nel 2004 l'unico proprietario è diventato il suo ex.... nel paragrafo prezzo pattuito dell' atto si evince che il prezzo di vendita era fissato nll'accollo del mutuo restante senza null'altro a pretendere da parte del venditore nei confronti del compratore.nel 2005 alla scadenza dell'anno sabatico come un fulmine a cel sereno è arrivata la richiesta di accertamento e la sanzione per perdita dei benefici. quindi è stato avanzato un ricorso c/o la commissione tributaria che con sentenza 2007 ha dato torto alla mia compagna asserendo che la norma parla di vendita o donazione, tutto vero ma se uno non lucra come fa a reinvestire soprattutto se all'atto della stipula e dell'accertamento stesso la parte era disoccupata e pertanto tornata a vivere con la famiglia di nascita? vale la pena ricorrere in appello? o cosa fare?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 19/9/08 22:27

La commissione tributaria ha ragione. Si è trattato, per quanto riguarda la sua compagna, di una cessione di prima casa prima dei termini stabiliti entro i quali si perdono le agevolazioni. Non ci sono inoltre le attenuanti che ci espone per poter esperire con successo un ricorso in appello.

 
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