non sono sposata, convivo con il mio compagno da 4 anni e abbiamo una figlia, nata il 4 maggio 2007. devo compilare, ai sensi della legge 244/2007 articolo 1 comma 221, la dichiarazione imposta sul reddito delle persone fisiche per chiedere le detrazioni. Non so con che percentuale di carico dichiarare mia figlia. Non essendo sposati, posso dichiararla al 100 % a mio carico, indipendentemente da chi ha il reddito piu' elevato tra me e il mio compagno? e se si, come devo compilare il campo "Dichiarazione dell'altro genitore" che fa' riferimento solo al reddito piui' elevato?Se utile, preciso che io sono dipendente di una societa', mentre il mio compagno e' libero professionista.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 20/9/08 17:48

La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori separati. La circolare spiega che, nel caso di affidamento ad un solo genitore, essa spetterà interamente a quest'ultimo, salvo la possibilità di accordo per suddividere la detrazione al 50% tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato.

In caso, invece, di affidamento congiunto, la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori salvo la possibilità di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito più elevato. Solo nel caso in cui il genitore originariamente beneficiario della detrazione non può fruirne per limiti di reddito, la detrazione non fruita può essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore. Quest'ultimo dovrà in tal caso riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione (o, in caso di affidamento congiunto pari al 50% della detrazione), salvo la possibilità di accordarsi diversamente. La possibilità di attribuire la detrazione al genitore con reddito con reddito più basso è, in sostanza, riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente nel caso in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.

Ancora in tema di detrazioni per figli a carico la circolare si sofferma sui requisiti e sulla documentazione necessaria per poterne fruire, nel caso si sia residenti in un paese comunitario. La Finanziaria 2007 ha infatti attribuito anche ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia. Esse spettano però a condizione che i soggetti richiedenti dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti al di fuori del territorio dello Stato. E' inoltre richiesto che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, o in altro, di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

Quanto all'ulteriore detrazione introdotta per le famiglie con almeno quattro figli a carico, il documento spiega che non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativamente alla detrazione ordinaria: l'ulteriore detrazione, pari a 1.200 euro, è comunque ripartita tra gli stessi al 50 per cento. Se però la percentuale di carico varia durante l'anno, sarà necessario calcolare la media ponderata delle percentuali.

 
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