Da Bruxelles massimo accordo per i "minimi". Senza bisogno di alcuna discussione o voto, il Consiglio Affari generali dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare con effetto retroattivo, dallo scorso primo gennaio, il nuovo regime per i contribuenti minimi. Le misure, introdotte dalla Finanziaria 2008, esonerano dagli adempimenti Iva i soggetti con ricavi non superiori a 30mila euro annui. Una soglia che il governo italiano può ritoccare per mantenere lo stesso valore in termini reali tenendo conto del tasso di inflazione.

Il regime agevolato però non durerà in eterno. La decisione dell'organo Ue sancisce infatti che i contribuenti potranno avvalersene fino alla data di entrata in vigore di nuove regole comunitarie che stabiliscano un tetto standard per l'esenzione a livello europeo, e comunque non oltre la fine del 2010.

Alla base della promozione dei minimi anche il via libera da parte della Commissione, che ha avallato le stime dell'Italia riconoscendo l'impatto limitato del nuovo regime sul gettito Iva. Questo infatti inciderà sulle entrate fiscali nella misura dello 0,15% nel primo anno e dello 0,25% nei due anni successivi.

Ha trovato il sì dell'Unione, quindi, la richiesta inviata il 15 novembre 2007 dal governo italiano, che auspicava l'applicazione di una deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE. La misura derogatoria, infatti, avrebbe consentito di esonerare dagli obblighi tributari in materia di Iva i contribuenti con un fatturato annuale uguale o inferiore ai 30mila euro.

Semaforo verde dell'Ue, dunque, alla soglia fissata dall'Italia. Il tetto stabilito per il nuovo regime può infatti comportare una diminuzione considerevole del numero di adempimenti in materia di Iva a cui è soggetta la maggior parte dei piccoli imprenditori. Un vantaggio in linea con quello concesso in altri Stati membri dell'Unione.

Così il Consiglio dà l'ok ai minimi, anche alla luce del fatto che il regime agevolato produce effetti "trascurabili" sulle risorse proprie del bilancio della Comunità europea.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top