La notifica di un atto di impugnazione al domicilio eletto presso il difensore di più parti, tramite la consegna di una sola copia, è viziata da nullità e non da inesistenza giuridica. Tuttavia, la nullità è sanata ove si verifichi la regolare costituzione di tutti i destinatari.

Così si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 18663 dell’8 luglio 2008.

La vicenda

A seguito di un avviso di accertamento del valore relativo a immobili assegnati con atto notarile, i ricorrenti si rivolgevano alla Commissione tributaria provinciale, che ne accoglieva l’istanza. L’ufficio proponeva appello; appello dichiarato inammissibile dalla Commissione regionale per “l’inesistenza” della notifica eseguita presso il procuratore mediante consegna di una sola copia dell’atto di impugnazione, nonostante i destinatari dell’atto fossero cinque.

L’Amministrazione finanziaria ricorreva, quindi, in Cassazione, deducendo l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli 330, 170 e 291 del Codice di procedura civile, e 53, 17 e 49 del Dlgs 546/1992.

Con il primo motivo del ricorso, l’Amministrazione sosteneva che la decisione dei giudici di secondo grado andasse cassata in quanto l’appello proposto dall’ufficio era stato validamente notificato ai sensi dell’articolo 330 Cpc, in quanto nel corso del giudizio di primo grado non era stato eletto alcun domicilio, né era possibile dedurlo dagli atti di causa o dalla sentenza.

Il citato articolo 330, in materia di luogo di notificazione dell’impugnazione, prevede, infatti, che in assenza di dichiarazione di residenza o domicilio, la notificazione della sentenza debba avvenire presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Con il secondo motivo del ricorso, veniva poi affermato che l’intervenuta costituzione degli appellati potesse sanare la nullità dell’atto, in quanto la consegna di una sola copia dello stesso, diretto a più parti difese da un unico avvocato determina esclusivamente la nullità, fattispecie che nel caso concreto viene sanata, e non l’inesistenza della notificazione.

Tesi questa accolta dalla Suprema corte.

La nullità, e non l’inesistenza della notifica, fa sì che il vizio possa essere sanato per il raggiungimento dello scopo qualora vi sia la costituzione in giudizio di tutti i destinatari. Tale effetto, tra l’altro, retroagisce al momento del compimento della notifica viziata.

Alla luce di questa sentenza, quindi, l’articolo 53 del Dlgs 546/1992 che, in materia di forma di appello nel giudizio tributario, dispone che il ricorso in appello è proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, deve essere letto nel senso che la proposizione dell’impugnazione nei confronti di alcune delle parti non comporta l’inesistenza giuridica dell’impugnazione stessa, ma dà luogo alla necessità di integrare la stessa, integrazione comunque sanata di fatto dalla costituzione di tutte le parti in giudizio.


Fonte: Agenzia Entrate

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