La targa professionale, che assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta nel luogo in cui è affissa, è soggetta all’imposta sulla pubblicità .La Corte di Cassazione conferma la pronuncia del giudice di merito, a parere del quale la targa professionale assolve il compito di rendere pubblico l’esercizio dell’attività svolta in quel luogo, e questo concetto è da ritenersi compreso nella previsione dell’art. 5, D.Lgs. n. 507/1993, che considera rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.La disciplina sulla pubblicità ex D.Lgs. n. 507/1993 ricalca la previgente disciplina ex D.P.R. n. 639/1972; al riguardo la Suprema Corte ricorda che - in tema di imposta sulla pubblicità, che si applica quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati «in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili» - il presupposto dell’imponibilità va ricercato nell’astratta possibilità del messaggio, in rapporto all’ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi «aperto al pubblico», perchè accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone.


(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/09/2008, n. 22572)

Fonte: IPSOA

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