La controversia trae origine dall’impugnazione di un atto di riclassamento relativo a un immobile di proprietà di una Spa, con il quale l’agenzia del Territorio aveva comunicato che l’unità immobiliare era stata riclassificata nella categoria “D/7”, a seguito d’istanza di revisione del classamento.

A giudizio dell’Amministrazione finanziaria, l’unità immobiliare andava riclassificata nella “categoria D/7”, in quanto era costituita da un sito industriale a carattere permanente e non temporaneo, nel quale si svolgeva un’attività a fine di lucro.

A sostegno del proprio ricorso, la società deduceva che il complesso immobiliare veniva utilizzato per la gestione di un metanodotto e, quindi, proprio perché si “trattava di manufatti che servivano per finalità ed esigenze pubbliche”, andava accatastato nella “categoria E/9”, indipendentemente dal carattere temporaneo o permanente del sito industriale e dal carattere lucrativo dell’attività svolta.

L’opposizione del contribuente veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale, per i cui giudici tutti i manufatti a servizio dei metanodotti devono essere classificati in “E/9”, anche se utilizzati per lo svolgimento di attività lucrativa.

La Ctr, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, invece, dichiarava legittima la riclassificazione dell’immobile nella “categoria D/7”, in quanto l’impianto in questione non poteva definirsi di modesta consistenza, atteso che dalle planimetrie si rilevava la presenza di una struttura operativa di cospicue dimensioni.

Nel ricorso in Cassazione, la società eccepiva, fra l’altro, oltre alla connotazione pubblicistica del metanodotto (che andrebbe sempre ricompresso nel gruppo “E/9”, esente Ici), la violazione delle norme e dei principi in materia di motivazione degli atti di accertamento tributario, nonché l’erronea individuazione dei presupposti di fatto in base ai quali era stato effettuato il classamento.

Al fine di inquadrare correttamente la questione, occorre precisare che, per quanto qui d’interesse, rientrano nel gruppo “D” gli immobili a destinazione speciale e, in particolare, nella categoria “D/7”, i “fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”.

Fanno, invece, parte del gruppo “E”, gli immobili a destinazione particolare e nella categoria “E/9” sono compresi gli altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie del gruppo “E”; in buona sostanza, la categoria “E/9” è una categoria residuale che può trovare applicazione sempre che non possano essere utilizzati gli altri criteri di classamento.

Va anche sottolineato che gli immobili che rientrano nella categoria “E/9” sono esonerati dall’obbligo del pagamento dell’Ici; conseguentemente, la prova della sussistenza dei presupposti per beneficiare dell’esenzione grava sul contribuente.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso presentato dalla società contribuente, rilevando che “l’obbligo di motivazione di un avviso di classamento di un fabbricato deve ritenersi adempiuto con la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’Agenzia del territorio, posto che siffatti dati sono sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (cfr Cassazione, sentenze 12068/2004 e 333/2006).

Peraltro, la formula adottata dall’ufficio, nel motivare l’avviso di classamento: “trattasi di sito industriale a carattere permanente e non temporaneo”, esprimeva sinteticamente i due requisiti prescritti dalla legge al fine di potere classificare correttamente il complesso immobiliare in “D/7” e assoggettarlo a imposta: la destinazione industriale e la tendenziale non modificabilità della struttura, se non con radicali trasformazioni.

Proseguendo nelle proprie argomentazioni, la Suprema corte ha, infine, ritenuto del tutto irrilevante la tesi della società, secondo la quale la “connotazione pubblicistica” dei metanodotti avrebbe imposto il classamento di favore in “E/9” (esenzione Ici). Infatti, questa categoria residuale non menziona assolutamente il requisito della “finalità pubblica”, ma fa solo riferimento alla “particolarità della destinazione”; più specificatamente, gli immobili rientranti nel gruppo “E” “sono indicati in maniera analitica e specifica, con metodo casistico che non legittima una estensione a tutti gli immobili di rilevanza pubblica”.


Fonte: Agenzia Entrate

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