In caso di permuta servizi tra un'agenzia viaggi e una pubblicitaria, per cui in cambio della sponsorizzazione viene offerto alla società di comunicazione un ventaglio di pacchetti turistici tra cui scegliere, entrambe le agenzie devono emettere fattura improrogabilmente entro la data di inizio del viaggio. Prima di tale momento, infatti, la controprestazione dell'agenzia turistica non può considerarsi effettuata ai fini Iva, perché non definita nei suoi contenuti, anche se la società pubblicitaria ha reso in fase antecedente il suo servizio. Questo, in estrema sintesi, il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 331/E del 31 luglio, in risposta all'interpello di un'agenzia di viaggi che ha pattuito una permuta di servizi con una società pubblicitaria e vuole sapere qual è il momento impositivo Iva.

L'impresa ritiene che la corretta fatturazione debba coincidere con l'inizio del viaggio, anche se la società di comunicazione ha già prestato il suo servizio di promozione pubblicitaria. Finché quest'ultima non opta per un pacchetto piuttosto che per un altro, infatti, non è determinabile ai fini fiscali l'oggetto specifico della prestazione, anche in relazione al requisito di territorialità, come prevede l'articolo 74- ter, comma 6 del decreto Iva.

L'Agenzia è d'accordo con la soluzione prospettata. La scelta del pacchetto turistico definisce il requisito della territorialità delle operazioni e il relativo regime d'imposta applicabile.

Nel dettaglio, le Entrate richiamano la risoluzione 75/2000 in cui avevano già chiarito che il momento impositivo coincide per entrambi i servizi con l'esecuzione della seconda prestazione, che funge da corrispettivo e vale come termine ultimo per fatturare.

Il servizio dell'agenzia turistica si considera effettuato ai fini Iva nel momento in cui il viaggio è iniziato, in quanto il pagamento del corrispettivo reso dalla società pubblicitaria avviene prima che sia definita la controprestazione.

Ultime battute del documento di prassi per spiegare quando fatturare eventuali conguagli in denaro. Nel caso in cui questi siano corrisposti dall'agenzia turistica, non costituiscono autonoma controprestazione e si considerano come un semplice acconto da fatturare in coincidenza con il relativo pagamento.

Qualora le somme siano corrisposte dalla società di comunicazione successivamente alla scelta del pacchetto, ma prima dell'inizio del viaggio, allora l'agenzia turistica dovrà emettere fattura per l'intero valore della prestazione, sempre all'atto del relativo pagamento. La corresponsione del conguaglio in denaro, infatti, integra il pagamento dell'intero corrispettivo e coincide col momento impositivo della prestazione.

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