La mancanza della locuzione "quale legale rappresentante" è un mero errore materiale e non causa di inesistenza della notifica di un atto a una persona giuridica, se lo stesso è intestato al soggetto comunque legittimato a riceverlo e se la notifica è effettuata in luoghi e a persone che hanno un collegamento con il destinatario dell'atto. Di conseguenza, il ricorso proposto dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica di un diniego di rimborso è inammissibile. In questi termini la Commissione tributaria regionale di Firenze, con la sentenza n. 12/30/08, ha accolto l'appello dell'agenzia delle Entrate e rigettato il ricorso introduttivo di una società, la quale, secondo la propria tesi, aveva impugnato il silenzio-rifiuto che si era formato avverso una richiesta di rimborso Iva, presentata sul presupposto che determinate operazioni fatturate con applicazione dell'imposta erano state riconosciute esenti in sede di controversia civile tra cedente e cessionario, giudizio in cui era stata chiamata in causa l'Amministrazione finanziaria e ove la società stessa era stata condannata al rimborso dell'indebito.

La motivazione resa del giudice è stata molto articolata, dovendosi occupare della tematica degli effetti della nullità delle notifiche.

I fatti di causa

La ricorrente, avendo presentato domanda di rimborso avverso il silenzio-rifiuto per l'Iva versata dal 1987 al 1998, adiva il giudice tributario sul presupposto che l'Amministrazione aveva riconosciuto in sede civile che le operazioni effettuate fossero in realtà esenti, evidenziando come l'istanza fosse stata tempestivamente presentata in quanto era dalla data di passaggio in giudicato della sentenza civile che la domanda poteva essere proposta.

L'Agenzia si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la tardività del ricorso, per essere stato notificato dopo 60 giorni dalla notifica alla società di un provvedimento di diniego espresso e sostenendo, in via subordinata, l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda e il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla spettanza del rimborso richiesto.

Con successiva memoria, la controparte deduceva che l'eccepita notifica del provvedimento di diniego andava ritenuta tamquam non esset perché l'atto era stato notificato al legale rappresentante individuato come persona fisica e non come soggetto investito di tale carica.

La Commissione provinciale, ritenuta nulla la notifica effettuata nei termini suddetti, accoglieva il ricorso, pur riconoscendo che non potesse essere chiesta a rimborso l'Iva versata fino al 1990.

L'ufficio impugnava la sentenza di primo grado:

chiedendo nuovamente l'inammissibilità del ricorso per tardività

sostenendo, in via subordinata, che era solo dal giorno in cui era stata chiamata in causa l'Amministrazione nel giudizio civile e che, quindi, potesse essere al limite rimborsata l'imposta versata per gli anni 1997 e 1998

evidenziando, in ulteriore subordine, che gli interessi anatocistici non spettassero.

La società presentava controdeduzioni e appello incidentale sugli interessi composti, in quanto il giudice di primo grado non si era pronunciato su tale domanda.

La motivazione

Il collegio fiorentino si è subito soffermato sull'esame della questione preliminare sollevata dall'Agenzia (la tardività del ricorso), in relazione all'eccezione fatta dalla ricorrente di nullità della notifica dell'atto di diniego del rimborso.

In primo luogo, è stato rilevato che l'articolo 156 del codice di procedura civile, al secondo comma, stabilisce che la nullità non va dichiarata se l'atto ha raggiunto lo scopo.

In secondo luogo, analizzando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla nullità insanabile e sanabile (citando le sentenze della Cassazione n. 1079 del 22/1/2004, n. 3001 del 1/3/2002 e n. 12325 dell'8/10/2001), la Ctr ha evidenziato che ricorre la prima categoria quando "la notifica sia eseguita in luogo e presso persone che non siano in alcun modo e per nessuna via riferibili al soggetto passivo della notificazione medesima essendo riferibili ad un altro soggetto, assolutamente estraneo al destinatario e all'atto da notificare"; siamo, invece, nella seconda categoria quando "nonostante (l')inosservanza di formalità o disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona cui può essere consegnata la copia dell'atto, la notificazione tuttavia è avvenuta nel luogo e a persone che possono avere un qualche riferimento con il vero destinatario della notificazione".

La Ctr ha, quindi, osservato che, nel caso dedotto in giudizio, "l'atto di diniego è notificato a…(nome del soggetto) nella sede però della società…(indirizzo della società) e nell'oggetto è indicato che trattasi di istanza di rimborso con l'indicazione dell'anno di riferimento, la partita iva della società, il nominativo della società e nuovamente l'indirizzo ove è ubicata la sede. Nella parte motiva si comunica che dall'esame dell'istanza con cui si chiedeva l'Iva…è intervenuta decadenza …per cui dispone provvedimento di diniego per la richiesta di rimborso in oggetto. Nell'avviso di ricevimento, poiché la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale, si legge che il destinatario è…(nome della società) con timbro e sigla dell'addetto alla ricezione della posta di tale società".

Sulla base di questi antefatti, è stato ritenuto che "l'incompletezza che può essere rilevata nel non aver aggiunto accanto al nome proprio la dizione "quale legale rappresentante"…non è motivo di nullità in quanto dal contesto dell'atto notificato risulta con sufficiente chiarezza l'identificazione della parte e la consegna dell'atto a chi di dovere".

I giudici, quindi, citando la sentenza della Cassazione, seconda sezione, n. 7514 del 27/3/2007, hanno evidenziato che la notifica realizzatasi, piuttosto che essere viziata, va considerata alla stregua di un mero errore materiale, insuscettibile di provocare alcuna nullità in quanto "agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, e la mancata impugnazione dell'atto non è effetto di tale errore ma scelta cosciente e volontaria". E tale circostanza emerge chiaramente dall'esame dell'atto di diniego e dell'avviso di ricevimento in cui "gli elementi generali che integrano la notifica depongono univocamente per la identificazione del destinatario che è…(nome del soggetto) quale legale rappresentante della…(società) e non certamente come persona fisica, estranea fra l'altro al rapporto dedotto nell'atto di diniego".

A ulteriore supporto della decisione è stato, infine, stigmatizzato che "la notifica del resto è avvenuta nella sede della società mediante consegna di copia a persona addetta alla ricezione, così come prescritto dall'art. 145 cpc".

Fonte: Agenzia Entrate

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