Incentivi fiscali in arrivo per chi scommette sulle "start up". Le plusvalenze realizzate attraverso la cessione di partecipazioni e reinvestite entro due anni in aziende di nuova o recente costituzione non sono soggette a tassazione. Condizione indispensabile per cogliere l'opportunità offerta dalla manovra d'estate è che la società in cui avviene il reinvestimento deve svolgere la stessa attività di quella a cui si riferiscono le quote cedute. Dal valore di questa operazione dipende l'ammontare della misura dell'esenzione, che non può però superare il quintuplo del costo sostenuto, nei cinque anni precedenti la cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di beni immateriali ammortizzabili e per spese di ricerca e sviluppo.

Come funziona l'agevolazione

Nel dettaglio, l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008 che ha anticipato all'estate la Finanziaria 2009, ha aggiunto all'articolo 68 del Tuir due nuovi commi, 6-bis e 6-ter. Questi escludono dalla base di calcolo del reddito imponibile i guadagni finanziari derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie al capitale di:

società commerciali di persone ed equiparate

società di capitale residenti nel territorio dello Stato.

Restano tagliate fuori dal beneficio le partecipazioni in enti residenti, sia commerciali che non commerciali, e in società ed enti non residenti, mentre rientrano nel campo dell'esenzione sia le partecipazioni qualificate che quelle non qualificate, a patto che siano possedute da almeno tre anni e riguardino società attive da non oltre sette anni. Un'agevolazione che si concretizza solo se nei due anni successivi al loro conseguimento le plusvalenze vengono utilizzate per finanziare altre imprese che svolgano la stessa attività e che siano operative da non più di tre anni. Un requisito, quest'ultimo, che individua le imprese in fase di start up. La norma specifica inoltre anche le modalità del finanziamento, che deve avvenire attraverso "la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale".

Non solo partecipazioni

La manovra economica riconosce l'esenzione dalle imposte non solo alle operazioni di cessione di partecipazioni, ma anche a quelle che comportano la cessione di strumenti finanziari e di contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, purché questi si riferiscano sempre a società costituite da non più di sette anni.

I paletti dell'esenzione

L'esenzione massima concessa non ha valore illimitato, ma è pari, per espressa previsione normativa, a cinque volte gli investimenti complessivamente effettuati nel quinquennio anteriore alla cessione dalla società le cui quote sono state cedute. Di conseguenza, per calcolare lo sconto fiscale è necessario tenere conto dei costi per l'acquisto di beni e per le attività di ricerca. Più precisamente, per citare le parole del provvedimento, le spese devono essere effettuate "per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo".

Fonte: Agenzia Entrate

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