Nel servizio di corporate banking l’attività di mera veicolazione dei dati informatici rappresenta una generica prestazione di servizi e, come tale, è da assoggettare ad aliquota IVA ordinaria del 20%; di contro, tale servizio può fruire dell’esenzione da IVA delle operazioni di pagamento nei casi in riflette il medesimo contenuto di queste (anche se in via accessoria). L’esenzione IVA delle operazioni finanziarie prescinde dalle qualità del soggetto prestatore. Pertanto un servizio a contenuto telematico - anche se reso da una banca - fruisce di tale trattamento fiscale unicamente quando produce effetti di carattere finanziario.

Il caso

Una banca intendeva porre a disposizione dei propri clienti un servizio telematico che, tramite una piattaforma tecnologica di accesso alla rete interbancaria, avrebbe loro consentito di realizzare on line operazioni bancarie. Dopo l’immissione codici di accesso per la propria identificazione, il cliente avrebbe avuto accesso al portale della propria banca al fine di dare a quest’ultima per via telematica istruzioni di pagamento; tali operazioni sarebbero state eseguite da un'unica banca (coincidenza tra banca del cliente e banca esecutrice dell’operazione di pagamento) ovvero da soggetti distinti attraverso una comunicazione interbancaria. Per la fruizione di tali servizi il cliente avrebbe ricevuto l’addebito di talune specifiche commissioni in relazione alle quali la parte chiedeva quale fosse il corretto trattamento IVA.

La risposta dell’Agenzia

Secondo la risoluzione in commento il servizio on line reso dalla banca potrebbe risultare strumentale alle operazioni di pagamento che istituzionalmente la medesima va ad effettuare: il cliente impartisce telematicamente l’ordine alla propria banca la quale procede all’esecuzione. Il fatto che si svolgerebbe tra gli stessi soggetti dell’operazione di pagamento e che vi sarebbe un nesso di strumentalità tra quest’ultima ed il servizio on line ha indotto l’Agenzia delle entrate ad affermare che, in tale contesto, potrebbe applicarsi la norma IVA sull’accessorietà (art. 12, dpr 633/1972); le commissioni per il servizio on line, reso dalla medesima banca esecutrice di tale ordine, potrebbero fruire dello stesso trattamento di esenzione IVA delle operazioni principali di pagamento (queste sono rese possibili dal servizio informatico).

A diverse conclusioni giunge la risoluzione quando si tratta di stabilire il trattamento IVA del servizio informatico a mezzo del quale il cliente trasmette alla propria banca l’ordine di pagamento da veicolare ad altra banca (sulla quale egli possiede un ulteriore conto). In merito a tale servizio viene evidenziato che gli effetti di carattere finanziario sono prodotti dalla banca esecutrice del pagamento, diversa da quella su cui è stato istruito l’ordine on line e che ha provveduto a trasmettere quest’ultimo alla rete interbancaria; così operando, detti effetti sono prodotti - non nella fase a monte di trasmissione telematica dei dati dalla prima alla seconda banca - bensì al momento in cui quest’ultima esegue l’ordine trasmesso on line”.

La risoluzione conclude, pertanto, che le commissioni afferenti tale servizio informatico - di incarico del cliente alla trasmissione telematica dell’ordine da lui impartito - non riguardano specificamente operazioni di pagamento (rispetto alle quali detto servizio si presenta propedeutico), bensì attengono ad una generica prestazione di servizi che - anche se resa da un istituto di credito - andrà tassata ordinariamente.

Le conclusioni

Va da sè che ove via fosse coincidenza tra banca che riceve l’ordine di pagamento on line e banca esecutrice del medesimo si ricadrebbe nella fattispecie già esaminata di commissione del servizio informatico accessoria alla commissione del servizio di pagamento. La pronuncia in rassegna completa quanto affermato nella risoluzione 175/2008 a proposito dell’acquisto, da parte di operatori bancari, della piattaforma tecnologica a mezzo della quale vengono resi i servizi di corporate banking.

Mutuandosi dalla Corte di Giustizia (sent. 5/6/1997) il principio che un servizio - anche se propedeutico alla realizzazione delle operazioni di pagamento - rappresenta una generica prestazione quando non produce gli effetti di queste ultime – si era affermato che il suddetto acquisto - non essendo ex se produttivo di effetti finanziari – andava tassato con IVA ordinaria; pertanto, in assenza di tali effetti, occorre procedere ad operare nello stesso senso quando si effettua la successiva fornitura ai clienti dei medesimi servizi discendenti dall’utilizzo della piattaforma tecnologica (ciò, anche se il prestatore fosse un soggetto istituzionalmente bancario).


Fonte: Agenzia Entrate

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