Le plusvalenze da cessione di partecipazioni si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona il trasferimento a titolo oneroso delle stesse, piuttosto che nell'eventuale e distinto momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, che può avvenire sia anteriormente che successivamente al trasferimento (è il caso, rispettivamente, di pagamento in acconto o di dilazioni di pagamento).

E' stato ribadito con la risoluzione n. 313/E del 21 luglio, riprendendo quanto già affermato dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 165/1998.

Il caso esaminato

Quanto sopra affermato trae spunto da un caso concreto sottoposto all'attenzione dell'agenzia delle Entrate, caratterizzato da una vendita suddivisa in più fasi temporali e strutturata con una particolare modalità di contratti interni (nella pratica finanziaria molto usati).

Più precisamente, una società non residente intende acquisire l'intero capitale sociale di una società italiana. Tale volontà è formalizzata in una lettera di intenti e in un successivo protocollo d'accordo in cui le parti determinano il corrispettivo di cessione per l'intero pacchetto azionario della società italiana, suddividendo la vendita in due fasi temporali distinte: una caratterizzata dalla cessione del 50% + 1 del capitale sociale e una caratterizzata dalla cessione delle rimanenti azioni attraverso un meccanismo di call option (opzione di acquisto) e put option (opzione di vendita) da esercitarsi entro il mese di aprile 2010.

Nella prima fase, al soggetto non residente viene trasferito il 50% + 1 del pacchetto azionario della società italiana, in tal modo determinandosi il trasferimento del controllo di quest'ultima.

Le parti si sono impegnate a cedere e acquistare le azioni residue entro un termine prefissato e per un prezzo già convenuto impegnandosi così reciprocamente al trasferimento. Il corrispettivo della cessione di dette azioni comprenderà un acconto (già versato dalla società non residente) e un saldo da corrispondersi entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di acquisto o di vendita.

Va altresì sottolineato che, per rendere l'impegno ancor più stringente da entrambe le parti, a garanzia del pagamento del saldo è stata rilasciata da parte di una banca straniera e per conto della società acquirente una fideiussione bancaria per il residuo importo.

I soci della società italiana, invece, a garanzia della formalizzazione del trasferimento delle restanti azioni, hanno costituito un pegno su tali azioni in favore della società non residente; pegno che garantisce a quest'ultima il diritto di voto, l'incasso di eventuali distribuzioni di utili e ogni diritto inerente alle azioni.

Nodo centrale della fattispecie è quello di verificare se la vendita del pacchetto azionario, tenuto conto del particolare meccanismo negoziale creato dalle parti per la sua realizzazione, possa essere considerata già avvenuta (a prescindere dall'effettivo trasferimento delle azioni) o condizionata a un evento futuro (l'esercizio a opera di una delle parti dei contratti di opzione, put option e call option).

La soluzione

Come già sopra anticipato, a conferma di un precedente orientamento, l'Amministrazione ha correttamente dato rilievo, ai fini della tassazione, all'effettivo trasferimento delle partecipazioni. I contratti di opzione di vendita e di acquisto, in linea di principio, non danno, infatti, luogo a un evento certo come la vendita della azioni, ma si limitano a vincolare le parti entro un termine prefissato (nel caso di specie, aprile 2010) entro cui i promissari acquirenti e venditori avranno la facoltà di accettare la proposta.

Conseguentemente, anche la somma a titolo di acconto per la vendita del pacchetto di minoranza, già percepita dalla società italiana, sarà tassata nell'anno in cui avrà luogo la cessione del restante pacchetto.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top