Il particolare meccanismo di determinazione del reddito, previsto nell'ambito della procedura di scioglimento agevolato delle società non operative, può essere applicato solo dal socio nudo proprietario e non anche dall'usufruttuario.

Questo il principio contenuto nella risoluzione n. 308/E del 21 luglio.

Lo scioglimento agevolato

Nella procedura di scioglimento agevolato, la tassazione della società in liquidazione e del socio è contenuta nei commi da 111 a 117 della legge finanziaria 2007, espressamente richiamati dall'articolo 1, comma 129, della Finanziaria 2008. Si ricorda, infatti, che il regime agevolativo è stato quest'anno riproposto e reso più appetibile.

In particolare, le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva:

del 10% sul reddito della liquidazione (in caso di scioglimento) o sulla differenza tra valore normale e fiscale dei beni (in caso di trasformazione in società semplice)

del 10% sulle riserve e i fondi in sospensione d'imposta

del 5% sui saldi attivi di rivalutazione.

Lo scioglimento agevolato (così come la trasformazione in società semplice) nasce con l'obiettivo di favorire la fuoriuscita dal reddito d'impresa di quelle società considerate non operative (in particolare, possono beneficiare della procedura di scioglimento agevolato e trasformazione in società semplice le società non operative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 o quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta) sulla base del test di operatività previsto dall'articolo 30 della legge 724/1994. Ne consegue, che possono "sfruttare" la procedura solo quelle società che hanno dichiarato ricavi effettivi inferiori ai valori presunti previsti dalla disciplina delle società di comodo.

Ulteriore requisito di accesso al regime agevolato è rappresentato dalla circostanza che tutti i soci della società siano persone fisiche iscritte nell'apposito libro soci alla data del 1° gennaio 2008. Sul punto si evidenzia la risoluzione 103/2007, che ha ammesso al regime agevolato anche quelle società i cui soci sono rappresentati da società semplici; ciò in quanto la ratio dello scioglimento agevolato è quella di favorire l'uscita dei beni dal regime d'impresa.

È necessario, infine, aver deliberato lo scioglimento prima del 31 maggio 2008.

La società, se in possesso dei requisiti sopra evidenziati, può beneficiare di un trattamento di favore rispetto al regime ordinario di tassazione, poiché l'obbligazione tributaria si esaurisce con il versamento di un'imposta sostitutiva che è inferiore rispetto all'imposta ordinaria.

La società, peraltro, può utilizzare il valore catastale per determinare il reddito degli immobili oggetto dell'assegnazione agevolata ai soci. Si ricorda, al riguardo, che la risoluzione 261/2008, ai fini delle imposte sui redditi, ha riconosciuto l'applicabilità del valore catastale a tutte le tipologie di immobili, indipendentemente dalla loro classificazione catastale.

Il medesimo trattamento di favore è riservato ai soci della società in liquidazione.

Il comma 113 della Finanziaria 2007 prevede, infatti, delle correzioni all'ordinario meccanismo di determinazione del reddito previsto nel comma 7 dell'articolo 47 del Tuir.

In generale, infatti, il socio consegue un utile dall'assegnazione dell'immobile della società in liquidazione pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il prezzo pagato per l'acquisto delle azioni.

Con il meccanismo agevolato, invece, il valore normale dei beni ricevuti dal socio è decurtato dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva, al netto dell'imposta sostitutiva stessa.

In pratica, il socio consegue un reddito di capitale pari alla differenza tra il valore normale o catastale del bene assegnato - diminuito dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva al netto dell'imposta sostitutiva stessa - e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Se, ad esempio, una società con unico socio possiede un immobile di valore fiscale pari a 1.500 e valore catastale pari a 2mila, il reddito imponibile è pari a 500, dato dalla differenza tra il valore normale determinato su base catastale (2mila) e il valore fiscale dell'immobile (1.500).

Sull'imponibile di 500 la società deve l'imposta sostitutiva del 10% (ossia 50), alla quale provvede il socio con un versamento a incremento del capitale sociale.

Il socio consegue un reddito di capitale pari zero, considerato che dovrà confrontare la differenza tra:

1.050, ottenuto dal valore catastale del bene diminuito dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva, al netto dell'imposta sostitutiva stessa (1.500 - 500 + 50)

1.050, che rappresenta il nuovo costo fiscale della partecipazione dopo il versamento in conto capitale del socio (1.000 + 50).

Nell'ipotesi in cui sulla partecipazione sia costituito un diritto di usufrutto, l'agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicabilità del suddetto meccanismo di determinazione del reddito nei soli confronti del nudo proprietario, considerato che la qualifica di socio, richiesta dalla norma per beneficiare dell'agevolazione, è comunque rivestita dal nudo proprietario e non anche dall'usufruttuario.

Si tratta, in sostanza, di un principio già espresso dall'Amministrazione finanziaria con la circolare 189/1999 (risposta al quesito 1.3), che illustrava la precedente procedura di scioglimento agevolato, prevista dall'articolo 29 della legge 449/1997.


Fonte: Agenzia Entrate

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