Il giornalista che opta per il regime dei “contribuenti minimi” deve fatturare secondo i criteri stabiliti dalla norma agevolativa e conteggiare i compensi percepiti per le cessioni dei diritti d’autore nella quota limite dei 30mila euro.

Questo, in sintesi, il parere dell’Agenzia, contenuto nella risoluzione n. 311/E del 21 luglio, in merito al quesito posto da un professionista che svolge attività giornalistica sia come dipendente che come lavoratore autonomo e che ha scelto, per quanto riguarda l’attività autonoma, di avvalersi del regime semplificato dei “minimi” introdotto dalla Finanziaria 2008.

Il documento di prassi, per meglio inquadrare le prestazioni professionali esercitate dall’istante, si sofferma, innanzitutto, sulle peculiarità normative che caratterizzano le opere di ingegno, di qualsiasi natura esse siano.

Il “diritto d’autore”, per volere del legislatore e in virtù della sua specificità (è infatti legato alla creatività e all’originalità di una prestazione - articolo 2575 del cc) gode di particolari facilitazioni ed eccezioni.

L’Iva considera prestazioni di servizi soggette all’imposta “le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore” per le quali si riceve un corrispettivo. Tuttavia, le stesse attività, sono fuori del campo di applicazione se effettuate dagli “autori e loro eredi o legatari” (articolo 3, comma 4, Dpr 633/1972), perché, in tal caso, diventano difficilmente configurabili quali espressioni di una pratica professionale con fini di lucro. La stessa norma precisa però che l’eccezione non riguarda le produzioni cinematografiche, di ingegneria e quelle utilizzate a scopo pubblicitario dalle imprese commerciali e quindi con chiare finalità economiche.

Per quanto concerne l’imposizione diretta, in base al Tuir, la cessione dei diritti d’autore produce redditi secondo criteri specifici, diversi da quelli utilizzati per la determinazione “ordinaria” dei redditi professionali.

Nel caso concreto oggetto dell’interpello, però, tali prestazioni avvengono nell’ambito proprio della professione esercitata dal giornalista “contribuendo a dimensionare e caratterizzare l'attività complessivamente svolta dal contribuente”. I relativi compensi, pertanto, concorrono a formare il plafond di 30mila euro per accedere al regime semplificato.

Ad analoga conclusione l’Amministrazione era giunta con la risoluzione 145/2007, esaminando un caso simile, ma riferito al “forfetino” (articolo 13, legge 388/2000).

Circa, infine le modalità di certificazione delle somme percepite, il documento chiarisce che vanno applicate quelle previste dalla disciplina sui “minimi”.


Fonte: Agenzia Entrate

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