in un appalto pubblico per lavori di inserimento di guaina impermeabilizzante e rifacimento del manto di copertura (sostituzione e eventuale integrazione di coppi), in una scuola materna di proprietà del comune, quale aliquota IVA deve essere applicata, sia nella fornitura del materiale e manodopera?

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 19/7/08 12:38

Sono soggetti all'aliquota agevolata del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da appalti relativi:

1.
alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949) effettuate nei confronti di imprese costruttrici (comprese le cooperative e edilizie e loro consorzi) (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972);

2.
alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949), effettuate nei confronti di soggetti per i quali gli immobili costituiscono prima casa (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972). Rientra in questa ipotesi anche l'ampliamento di una prima casa, purché ricorrano le seguenti condizioni (circ. 30.11.2000, n. 219/E):
- i locali di nuova realizzazione non devono configurare una nuova unità immobiliare, né avere consistenza tale da poter essere successivamente destinati a costituire un'autonoma unità immobiliare;
- l'abitazione deve conservare, anche dopo l'esecuzione dei lavori di ampliamento, le caratteristiche non di lusso.

3.
relativi alla realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (n. 41-ter, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972). Rientra in questa ipotesi anche un intervento di mera manutenzione ordinaria o straordinaria (circ. 2.3.1994, n.1/E);

4.
relativi alla realizzazione di costruzioni rurali.

Sono soggette all'aliquota agevolata del 10% le prestazioni di servizi:

1.
dipendenti da appalti relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso che non costituiscono prima casa per il committente (n. 127-quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);

2.
dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione ed edifici assimilati alle abitazioni non di lusso di cui al n. 127 quinquies (n. 127 septies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972);

3.
aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (di cui all'art. 31, c. 1, lett. b, L. n. 457/1978) sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (n. 127 duodecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972). Per edifici pubblici residenziali si intendono quelli costituiti da abitazioni e da edifici destinati a stabili residenze per collettività (orfanotrofi, ospizi, brefotrofi, ecc.), realizzati da Stato, enti pubblici territoriali, IACP e loro consorzi, che fruiscano del pubblico intervento sotto forma di contributo statale ovvero di finanziamento con fondi pubblici (circ. 9.7.1999, n. 151/E);

4.
dipendenti da appalti relativi alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978: restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e urbanistica), esclusi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria (n. 127 quaterdecies, Tabella A, parte III, D.P.R. n. 633/1972; circ. 24.2.1998, n. 57/E);

5.
aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'art. 31, L. n. 457/1978; art. 7, c. 1, lett. b, L. n. 488/1999) effettuati fino al 31.12.2006, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata (fatturate dal 1° ottobre 2006: art. 35, comma 35-ter, D.L. n. 223/2006). Ai beni che costituiscono parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle predette prestazioni (individuati con D.M. 29.12.1999) si applica l'aliquota ridotta del 10% fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni (art. 7, c. 1, lett. b L. n. 488/1999; circ. 24.2.1998, n. 57/E; circ. 29.12.1999, n. 247/E).
Per "prevalente destinazione abitativa" si intende (circ. 7.4.2000, n. 71/E): a) unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle alla categoria A10, a prescindere dal loro effettivo utilizzo; b) i fabbricati aventi più del cinquanta per cento della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato. In tale caso, assumono rilievo, ai fini dell'agevolazione in esame, gli interventi di recupero eseguiti sulle parti comuni; se l'intervento di recupero viene realizzato, invece, su una singola unità immobiliare del fabbricato, l'agevolazione si applica solo se tale unità ha le caratteristiche abitative descritte alla precedente lettera a) o ne costituisce una pertinenza; c) edifici di edilizia residenziale pubblica connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa, individuata secondo i criteri di cui alle lettere precedenti; d) edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso ai sensi dell'art.1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività; e) pertinenze di immobili abitativi.
L'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata ad una dichiarazione da parte del committente in merito all'effettuazione dei predetti servizi per la realizzazione delle opere suindicate.
L'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni di servizi dipendenti da rapporti di subappalto, laddove l'impresa appaltatrice affidi a terzi la realizzazione di parte dei lavori, in quanto l'aliquota si determina con riferimento all'appalto principale (circ. 1.3.2001, n. 19/E).

 
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