mio figlio sta trattando l’uscita dalla sua azienda e, dovendo trattare un importo lordo, vorrei sapere a quanto ammonta l’aliquota fiscale per le voci:

- incentivo all’esodo

- risarcimento danno biologico

Non so se esistono scaglioni di riferimento, comunque parliamo di un dirigente del settore commercio 36 anni.

1 commenti:

Il Commercialista in Rete ha detto... 15/7/08 13:39

http://ilcommercialista.blogspot.com/2008/04/incentivo-allesodo.html

Sul secondo punto si veda quanto segue (Note sentenza n. 11186/04)

Con la sentenza n. 11186 dell'11 giugno 2004 la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della problematica concernente il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di risarcimento del danno biologico conseguente a una dequalificazione professionale subita nonché all'atteggiamento persecutorio e mortificante posto in essere dallo stesso datore di lavoro(1).
In proposito, è opportuno premettere un inquadramento sistematico della tematica connessa al trattamento fiscale delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di ristoro del danno biologico prodotto da un atteggiamento negativo tenuto dal datore di lavoro.

In linea di prima approssimazione - come peraltro già rilevato in un precedente contributo(2) - è chiaro che, da un punto di vista fiscale, qualora l'importo erogato sia diretto a compensare un danno emergente subito dal soggetto, tale somma non viene sottoposta ad alcuna ritenuta da parte del sostituto di imposta, in quanto, non essendo un provento percepito in sostituzione di altri redditi, non opera la previsione di cui all'articolo, 6 II comma, Tuir e, quindi, la somma non viene attratta a tassazione(3).
Pertanto, la citata disposizione normativa ha una funzione di chiusura del sistema di imposizione delle tipologie reddituali previste dall'articolo 6, I comma, Tuir, limitatamente all'ipotesi in cui il risarcimento conseguito dal contribuente si sostituisca, sotto forma di lucro cessante(4), a una ricchezza posseduta dallo stesso così che si possa ritenere, per presunzione legale, che il presupposto di imposta indicato nell'articolo 1 del Tuir (possesso di redditi in denaro o in natura) permanga in capo al soggetto.

Sotto questo profilo è possibile individuare un effetto novativo sull'obbligazione tributaria, poiché, all'originario oggetto del prelievo costituito dal reddito di una determinata categoria, si sostituisce, nelle previsioni del legislatore, un provento che, pur derivando da un'obbligazione pecuniaria dovuta da un terzo, diviene, nella sfera della capacità contributiva del soggetto risarcito, reddito della stessa specie di quelli "sostituiti o perduti".
La problematica relativa alla disciplina fiscale delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno assume una particolare connotazione nell'ipotesi in cui tali importi vengano corrisposti dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale o del danno biologico subito dal contribuente in connessione allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Infatti, attesa la natura onnicomprensiva della categoria reddituale del lavoro dipendente, onde sono attratti a tassazione tutti i redditi "che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri", fra cui "le somme di cui all'art. 429, ultimo comma del codice di procedura civile", è chiaro che, allorché il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, eroghi una somma al dipendente, a seguito di risoluzione, stragiudiziale o giudiziale, del rapporto di lavoro, si pone il problema di qualificare la natura di tale importo allo scopo di stabilire se debba essere assoggettato o meno a ritenuta.

La Suprema corte, con la sentenza qui in commento, ha ritenuto che, trattandosi nel caso sottoposto al suo esame, di somme corrisposte come risarcimento del danno emergente - sub specie di danno biologico - subito dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, le stesse non dovessero essere sottoposte a prelievo fiscale.
Tale soluzione giurisprudenziale, oltre a essere pienamente conforme al dato normativo, recepisce una crescente consapevolezza della giurisprudenza nei confronti delle tipologie di danni non patrimoniali connessi alla prestazione lavorativa.

In tal senso, la pronuncia in esame, pur se non presenta un valore innovativo, ma, piuttosto, conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è comunque significativa perché permette di chiarire che la qualificazione del titolo, in base al quale la somma viene corrisposta al lavoratore da parte del sostituto di imposta, costituisce un presupposto di fatto che deve essere sottoposto ad attenta valutazione da parte del giudice di merito.
Infatti, trattandosi di procedure contenziose instaurate avverso silenzio rifiuto a seguito di istanza di rimborso, l'onere della prova viene posto a carico del contribuente (attore sostanziale), il quale non può limitarsi a dedurre di aver ricevuto tale importo a titolo di ristoro per danno emergente, bensì è tenuto a indicare adeguati elementi di prova, sulla scorta dei quali il giudice possa accertare la non imponibilità della somma in contestazione.

In proposito, si rileva che le maggiori difficoltà connesse all'individuazione del trattamento fiscale degli importi percepiti dal lavoratore dipendente a titolo di risarcimento del danno sono determinate da una diffusa approssimazione nell'indicare il titolo in base al quale avviene l'attribuzione monetaria, poiché può accadere che, rispetto a domande inizialmente formulate al fine di ottenere la condanna al risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, all'esito della controversia - soprattutto se composta in via transattiva - non venga dato il dovuto rilievo alla qualificazione giuridica delle somme percepite.

Sotto questo profilo, è importante sottolineare come la giurisprudenza di legittimità sia giunta a introdurre una significativa distinzione tra risarcimento corrisposto per danno biologico e risarcimento per danno da dequalificazione professionale.
Mentre nel primo caso ci troviamo di fronte ad una "menomazione arrecata all'integrità fisico-psichica della persona in sé e per sé considerata, incidente sul valore umano in ogni sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma che si collega alla somma delle funzioni naturali afferente al soggetto dell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche spirituale, sociale culturale ed estetica"(5), nella seconda ipotesi, per la più recente giurisprudenza di legittimità, sarebbe dato individuare un danno composto, cioè "un danno nel quale possono essere compresenti, in proporzioni variabili caso per caso, una componente a titolo di danno emergente ed una componente a titolo di lucro cessante"(6).

Tale orientamento della Suprema corte risulta di fondamentale importanza al fine di circoscrivere la non imponibilità delle somme per impedire che all'interno della categoria di danni da dequalificazione vengano attratti corrispettivi che dovrebbero essere più correttamente ricondotti nell'ambito del lucro cessante e, come tali, assoggettati a tassazione, poiché opera una ripartizione nell'ambito delle somme che vengono attribuite al lavoratore in seguito a illegittimo demansionamento subito dal datore di lavoro. Vengono, infatti, distinti proventi che risultano funzionali a ristorare il pregiudizio subito per l'impoverimento della capacità professionale e per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno, dalle somme dirette a reintegrare il danno biologico subito dal lavoratore(7).
In questa prospettiva, se da un lato è possibile cogliere un crescente interesse della giurisprudenza di legittimità verso la disciplina tributaria delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno biologico subito in dipendenza del rapporto di lavoro, dall'altro si rileva un marcato rigore da parte della stessa Corte di cassazione nell'individuare i confini di non imponibilità per le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni in esito a controversie di lavoro.

Va, infine, rilevato che la pronuncia resa dal Supremo collegio offre l'occasione per compiere un sintetico riferimento alla qualificazione delle somme corrisposte in esito a una controversia di lavoro instaurata a causa di una condotta negativa adottata dal datore di lavoro nei confronti del proprio dipendente. Infatti, nel caso in esame, il contribuente ha dichiarato di aver percepito l'importo assoggettato a ritenuta "a titolo di danno biologico" conseguente non solo alla dequalificazione subita, ma anche "all'atteggiamento persecutorio e mortificante posto in essere dal datore di lavoro".

Tale indicazione risulta riconducibile alla figura del "mobbing aziendale" che consiste in "quella situazione di disagio provocata al lavoratore dall'ambiente di lavoro la quale si compone di un elemento oggettivo, consistente in ripetuti soprusi posti in essere da parte dei superiori e, in particolare, in pratiche - di per sé legittime sebbene biasimevoli - dirette a danneggiare il lavoratore e a determinarne l'isolamento all'interno del contesto lavorativo e di un elemento psicologico a sua volta consistente, oltre che nel dolo generico anche nel dolo specifico di nuocere specificamente al lavoratore al fine di emarginarlo dal gruppo e allontanarlo dall'impresa"(8).
Anche in questo caso, trattandosi di un danno subito in connessione allo svolgimento della prestazione di lavoro e considerata l'assenza di una qualificazione normativa del mobbing, la prospettazione adottata dal contribuente al fine di ottenere il rimborso della somma che lo stesso assume illegittimamente trattenuta dal sostituto di imposta, comporta la necessità di verificare se effettivamente gli importi erogati siano stati diretti a reintegrare per equivalente un illecito causato dall'illegittimo comportamento del datore di lavoro o se, invece, quanto corrisposto sia volto a compensare un danno di natura composta.



NOTE:
1 Per il testo della sentenza v. Renda e Stanzati, Non è tassabile il risarcimento per danno biologico, in Corriere Tributario, n. 38/2004

2 Fiscooggi, 24 giugno 2004, "Risarcimento del danno biologico: trattamento fiscale delle somme percepite dal lavoratore in via transattiva".

3 Sul punto cfr. in dottrina Cordeiro Guerra,in Manuale di diritto tributario, parte speciale a cura di Pasquale Russo, pag. 10, il quale, con riferimento all'articolo 6 Tuir, osserva "la norma, nella parte in cui si riferisce al risarcimento danni, è ispirata alla regola generale secondo la quale le reintegrazioni patrimoniali non costituiscono materia imponibile giacché non comportano un aumento di ricchezza; e rappresenta, per l'appunto, un corollario di tale regola l'attribuzione di rilevanza reddituale a quei soli risarcimenti corrisposti a fronte di un lucro cessante (e dunque di un provento altrimenti tassabile) e non di danno emergente (e perciò di una perdita patrimoniale)".

4 Sul punto cfr. in dottrina, Il testo unico delle imposte sui redditi, a cura di Abritta, Cacciapaglia, Carbone, De Fusco, Siriani, dove si osserva, "Le indennità percepite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nella sola ipotesi in cui consistono in un indennizzo per la perdita di un reddito (lucro cessante) rimanendo in ogni caso escluse le predette indennità conseguite per ricostruire il patrimonio del contribuente (danno emergente)".

5 Cass. 25 febbraio 1997 n. 1704 in Giur. It., 1998, I, 1589

6 Cass. 17 febbraio 2004 n. 3082, in Bollettino Tributario n. 17 del 2004

7 "Il demansionamento del lavoratore da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del danno da dequalificazione professionale. Tale danno (detto anche danno professionale) può assumere aspetti diversi in quanto può consistere sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ulteriori possibilità di guadagno, sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o, più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione".

8 Tribunale di Como, 22 febbraio 2003, in Massimario Giurisprudenza del lavoro 2003, 328.


Fonte: Agenzia Entrate

 
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