Deducibilità piena dei costi sostenuti da una società di consulenza informatica per consentire con apposite apparecchiature la trasmissione di dati esclusivamente tra banche e software house per la gestione della loro attività d'impresa. I terminali, infatti, possono essere utilizzati solo per finalità imprenditoriali e non sono suscettibili di utilizzazione promiscua, per cui alle relative spese non si applicano le limitazioni previste dal Tuir (deducibilità a forfait dell'80%). Valgono invece le ordinarie regole sulla determinazione del reddito d'impresa.

È il parere fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 320/E del 24 luglio, in risposta a un interpello di una società di consulenza informatica, interessata a sapere in che misura può dedurre dal suo imponibile i costi sostenuti per realizzare la rete privata usata per la connettività in favore di banche fruitrici del servizio.

L'azienda ritiene che le spese inerenti la realizzazione e l'impiego delle reti concorrono interamente alla formazione del reddito e non rientrano nella limitazione alla deduzione prevista dal Tuir, che fissa alla soglia dell'80% la deducibilità delle spese relative a terminali per la comunicazione elettronica ad uso pubblico.

L'Agenzia è d'accordo con la soluzione prospettata. Il caso in oggetto, infatti, non rientra nel campo oggettivo di applicazione delle disposizioni limitative, perché i costi inerenti le apparecchiature terminali in esame non sono suscettibili di utilizzazione promiscua. Non possono rispondere ad altre finalità, se non quella imprenditoriale.

Le Entrate chiariscono come nel caso in esame le spese e i componenti negativi relativi alle apparecchiature tecniche sono deducibili in misura piena ed è opportuno che prevalga un principio di inerenza sulla norma di sistema antievasiva prevista dal Tuir.

Infatti, spiegano i tecnici dell'Agenzia, soltanto nell'ipotesi in cui i costi fossero risultati suscettibili di utilizzazione promiscua, allora avrebbero dovuto trovare applicazione le limitazioni imposte dal legislatore, senza possibilità di valutare la circostanza che le stesse spese fossero destinate effettivamente a finalità connesse all'esercizio dell'attività imprenditoriale.


Fonte: Agenzia Entrate

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