La cessione di materiali da parte di una società italiana a un consorzio, residente anch'esso, che si è aggiudicato un appalto per la costruzione di un immobile vicino Kiev, sconta l'Iva perché ha ad oggetto beni esistenti nel territorio dello Stato. Inoltre, la successiva esportazione dei prodotti, inviati dal consorzio appaltatore alla sua stabile organizzazione in Ucraina, non concorre alla formazione del plafond né alla qualifica di esportatore abituale per lo stesso soggetto, dato che, in assenza di trasferimento del diritto di proprietà sui beni, già avvenuto in Italia, non si configura come una "cessione all'esportazione" ma come una mera operazione "franco valuta". Infine, i corrispettivi relativi a lavori effettuati - ma sulla base di un distinto contratto di subappalto - sull'immobile in Ucraina dal fornitore dei materiali stesso non saranno assoggettati all'imposta per mancanza del requisito della territorialità.

Sono questi i chiarimenti forniti dalle Entrate, con la risoluzione n. 306/E del 21 luglio, a un consorzio che ha ottenuto, da una società ucraina, l'appalto per la costruzione di un immobile nei pressi di Kiev.

In particolare, il contribuente fa presente di avvalersi, per la realizzazione dell'opera - affidata alla sua stabile organizzazione in Ucraina - di una società terza residente in Italia, con la quale ha stipulato un contratto di subappalto avente ad oggetto la posa in opera del manto di copertura dell'immobile. La prestazione avverrà impiegando i materiali forniti da quest'ultima, che li cederà al consorzio, prima dell'inizio dei lavori, in Italia. Il consorzio provvederà poi a spedire i beni dal nostro Paese alla propria stabile organizzazione in Ucraina, che si curerà di assolvere i relativi obblighi fiscali. Una volta giunte a destinazione, le materie prime saranno infine prese in consegna dalla società terza per l'esecuzione dei lavori. Questa soluzione, spiega il consorzio che ha presentato l'istanza di interpello, si è resa necessaria per evitare gli oneri finanziari e amministrativi - difficilmente sostenibili data la modesta dimensione economica - cui si incorrerebbe per via delle norme vigenti per le imprese straniere che intendono svolgere un'attività economica in Ucraina.

Ciò posto, il consorzio chiede di sapere se la cessione delle materie prime da parte della subappaltatrice deve essere considerata come una fase dell'esecuzione del subappalto stesso, e come tale esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva, o se, al contrario, può essere considerata un'operazione autonoma, territorialmente rilevante in Italia, anche se strumentale rispetto all'esecuzione della prestazione d'opera da fatturare senza applicazione dell'imposta.

Chiara la soluzione dell'Agenzia, che nota come - nonostante l'apparente unicità dell'impegno stipulato dalle parti - di fatto il consorzio e la società subappaltatrice hanno regolamentato due diversi rapporti giuridici, come è di regola nel sistema dell'Iva in cui ogni operazione deve essere considerata come indipendente e autonoma, salvo nei casi in cui esiste un nesso economico unitario. Nel caso sin questione, spiegano le Entrate, si tratta effettivamente "di due operazioni autonome, tenute distinte dalle parti contraenti in funzione delle specifiche modalità operative connesse con gli obblighi fiscali da assolvere in Ucraina".

Ne consegue che:

la cessione dei materiali (che avviene in Italia) sarà soggetta a Iva, perché riferita a beni esistenti nel territorio dello Stato

la successiva spedizione dei beni in Ucraina da parte del consorzio costituirà una mera esportazione "franco valuta", e non piuttosto una "cessione all'esportazione" perché il trasferimento dei diritti di proprietà sui beni stessi (requisito necessario affinché si possa parlare di cessione all'esportazione) è precedentemente avvenuto in Italia. Da ciò deriva che essa non concorrerà alla formazione del plafond né alla qualifica di esportatore abituale in capo allo stesso consorzio

i corrispettivi relativi ai lavori effettuati sull'immobile in Ucraina non saranno assoggettati a Iva per mancanza del requisito territoriale.


Fonte: Agenzia Entrate

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