Sono stati rivalutati, a decorrere dal 1° luglio 2008, i limiti di reddito previsti per il pagamento dell’assegno per le diverse tipologie di nuclei familiari. L’aumento è stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tra l’anno 2006 e l’anno 2007, calcolato dall’Istat nella misura dell’1,7%. Detti importi saranno validi fino al 30 giugno 2009. Per ottenere il pagamento dell’assegno occorre presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Inps, disponibile presso gli uffici dell’Inps e sul sito nella sezione “moduli”. La domanda va presentata al datore di lavoro nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola, oppure alla sede Inps competente per territorio, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).

Circolare n° 69 del 4 luglio 2008

Fonte: INPS

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