Usucapione esclusa dal regime agevolato. Alle sentenze di usucapione che impongono il trasferimento di fondi rustici situati nei Comuni di montagna in base al possesso continuato per almeno quindici anni le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano proporzionalmente. Misura fissa ed esenzione dall'imposta catastale valgono solo quando l'usucapione è compiuta da chi acquista in buona fede da chi non è proprietario.

Questo in sintesi il contenuto della risoluzione n. 244/E del 16 giugno in risposta a un interpello di una contribuente che chiede il riesame dell'interpretazione fornita dall'Agenzia nella risoluzione 201/2007.

Nel dettaglio, l'interpellante dichiara di possedere da oltre venti anni dei terreni montani di proprietà di un'altra persona per cui intende chiedere l'usucapione. Questa operazione dovrebbe essere soggetta a tassazione in misura fissa. Infatti, stando all'idea prospettata dall'istante, la normativa vigente prevede un ventaglio di agevolazioni in ambito agricolo in base al quale gli atti di trasferimento, sia a titolo originario che oneroso, di fondi rustici di montagna godono delle agevolazioni ed esenzioni in materia di registro, ipotecaria e catastale. Inoltre, l'interpello ribadisce l'esistenza di un'analogia, ai fini dell'imposta di registro, tra il trattamento riservato alle sentenze dichiarative di usucapione e quello degli atti di trasferimento a titolo oneroso di proprietà.

Una soluzione che non collima con quella elaborata dai tecnici delle Entrate. Questi chiariscono innanzitutto che l'interpello è inammissibile in quanto non sussistono le condizioni di incertezza, avendo l'Agenzia già chiarito in passato la sua posizione su questo caso specifico con la risoluzione 201/2007. Nonostante questo, l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di consulenza giuridica, ritiene comunque opportuno fornire ulteriori chiarimenti sulla questione, alla luce delle recenti pronunce della Corte di cassazione.

In particolare, secondo i giudici della Suprema corte, non è ammissibile un'estensione automatica e indiscriminata di qualsiasi norma agevolatrice, anche di carattere generale, degli atti di trasferimento a titolo oneroso agli atti giudiziari accertativi dell'usucapione. In questi casi, non è applicabile il principio di analogia invocato dal contribuente in relazione alle disposizioni del Dpr 131/1986 in materia.

Infatti, questa equiparazione deve essere tenuta distinta dalla disciplina delle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, "in quanto, trattandosi di legge speciale rispetto alla legge di registro, non era estensibile ai casi non previsti".

In sostanza, l'Agenzia ribadisce l'applicabilità delle agevolazioni soltanto agli acquisti di fondi rustici in buona fede da chi non è proprietario e non invece a quelli effettuati in ragione del possesso continuato per quindici anni. Di conseguenza, la sentenza di usucapione di terreni di montagna posseduti da almeno un quindicennio è tassata in misura proporzionale ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.


Fonte: Agenzia Entrate

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