Le spese per la ristrutturazione di immobili adibiti a studi professionali possono essere dedotte nel loro intero ammontare per il periodo di imposta nel quale sono state sostenute, quando si tratti di piccola manutenzione ovvero dipendano non da vetustà o caso fortuito, bensì da deterioramento prodotto dall'utilizzazione del bene. Diversamente, i costi relativi ad opere qualificabili come lavori di ristrutturazione dell'immobile sono deducibili esclusivamente in quota annuale di ammortamento.
Sintesi della notizia pubblicata in Ipsodaily - Quotidiano di informazione su fisco, lavoro e impresa
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 17/06/2008, n. 16350)

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