Inversione contabile o Iva ordinaria? Per individuare il regime applicabile in presenza di un contratto di subappalto stipulato da un'associazione temporanea di imprese è fondamentale tenere conto della distinzione tra le prestazioni di servizi rese nel comparto edile e quelle svolte in esecuzione dello stesso contratto, ma consistenti nella semplice fornitura di beni. Queste ultime infatti restano escluse dal meccanismo del reverse charge, che deve essere applicato invece in relazione all'associata che esegue la posa in opera.

È questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 255/E del 20 giugno 2008, con cui l'agenzia delle Entrate risponde a un'istanza di interpello presentata da una società attiva nel settore del commercio all'ingrosso di pannelli porcellanati per rivestimenti di opere edili.

Più precisamente, la ditta si occupa della progettazione, della produzione, della fornitura e della posa in opera di pannelli in acciaio porcellanato, le cui caratteristiche variano a seconda del progetto, della tipologia di opera edile e della volontà del committente. L'attività principale dell'azienda è classificata come commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (lettera G di Atecofin 2004), mentre l'attività secondaria di posa in opera dei pannelli è definita come rivestimento di pavimenti e muri (lettera F di Atecofin 2004).

Fatte queste premesse, l'interpellante chiede di sapere quale sia il regime Iva da applicare in tre diversi casi:

la società stipula un contratto di fornitura con posa in opera e successivamente affida a terzi i lavori per la posa in opera in base a un contratto di subappalto

a società stipula un contratto di appalto direttamente col committente e in seguito attribuisce in subappalto a un'altra impresa i lavori di posa in opera dei pannelli

il committente e una terza impresa sottoscrivono un contratto di appalto e l'appaltatore a sua volta firma un contratto di subappalto con l'associazione temporanea di imprese (Ati) di cui la società interpellante è capogruppo. Quest'ultima però si limita alla fornitura dei pannelli, mentre la posa in opera è affidata ad altre ditte.

Secondo l'interpretazione elaborata dall'autore dell'interpello, nei casi a. e b. la società dovrebbe emettere fattura ordinaria con applicazione dell'Iva sulle proprie prestazioni. Il rapporto esistente tra le parti riguarda, infatti, la fornitura e la vendita dei pannelli in acciaio porcellanato, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato. Ne consegue che anche le altre imprese che effettuano per l'interpellante il servizio di posa in opera emetteranno una fattura ordinaria, lavorando sulla base di un contratto di vendita e non di appalto.

Nel caso c., l'interpellante, sempre stando alla sua soluzione, dovrebbe emettere una fattura ordinaria poiché si limita a fornire i pannelli, mentre l'associata che provvede alla loro posa in opera dovrebbe applicare il reverse charge e quindi fatturare senza applicare l'Iva.

Prima di entrare nel merito delle tre ipotesi, la risoluzione ripercorre la normativa in materia di Iva e reverse charge e, in particolare, la Finanziaria 2007, nella parte in cui ha esteso il regime dell'inversione contabile anche ad alcune prestazioni di servizi realizzate nel settore dell'edilizia. "Questo regime - si legge nel documento di prassi - si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o subappaltatore".

In sostanza, il reverse charge si applica in presenza di un rapporto di subappalto in cui entrambi gli stipulanti operano nel comparto dell'edilizia, per cui le loro attività rientrano nella sezione F ("Costruzioni") di Atecofin 2004. Date queste condizioni, il subappaltatore deve fatturare senza addebito dell'Iva le prestazioni di servizi offerte al committente, mentre questo dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta.

Tornando al caso specifico, i tecnici dell'amministrazione finanziaria richiamano le disposizioni della circolare 37/2006, secondo cui restano escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera, dal momento che la posa in opera ha una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Ne deriva che, in relazione al caso a., il reverse charge non risulta applicabile: la società interpellante, infatti, non svolge il ruolo di appaltatore e inoltre il contratto che ha stipulato prevede la fornitura con posa in opera, ossia un'attività esplicitamente esclusa dal meccanismo contabile in quanto equiparata alla cessione di beni. Quindi, per le prestazioni effettuate nei confronti del committente, l'interpellante emetterà la fattura secondo le regole ordinarie. Lo stesso vale anche per l'azienda che si occupa della posa in opera dei pannelli, che fatturerà alla società interpellante con Iva ordinaria.

Questo stesso ragionamento spinge l'Agenzia a ritenere che il reverse charge non sia applicabile anche nel caso b., dato che il contratto che viene stipulato prevede la fornitura con posa in opera se quest'ultima ha una funzione accessoria rispetto alla cessione dei pannelli.

Per quanto riguarda, infine, il caso c., relativo a un'associazione temporanea di imprese senza rilevanza esterna, la risoluzione sottolinea la necessità di distinguere le prestazioni di servizi legate ad attività del comparto edile da quelle che, pur essendo rese in esecuzione del contratto di subappalto, consistono nella semplice fornitura di beni. Sole alle prime si applica il meccanismo dell'inversione contabile, mentre le seconde restano escluse. Di conseguenza, l'applicazione del reverse charge interessa soltanto l'impresa associata che si occupa della posa in opera, mentre ne rimane fuori l'interpellante per la fornitura dei pannelli di sua stessa produzione.

Fonte: Agenzia Entrate

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