Via libera all'avviso di mora notificato al solo socio di una Snc e non anche alla società.

Il principio è stato ribadito ancora una volta dalla Corte di cassazione con la sentenza 10267/2008.

L'Amministrazione finanziaria può legittimamente, quando ogni tentativo di escutere il patrimonio della società non sia andato a buon fine, chiamare a risponderne il socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, senza che vi sia la necessità di notificare a questi né l'avviso di accertamento né la cartella di pagamento.

Per quanto riguarda il regime della responsabilità del socio di società in nome collettivo, nella giurisprudenza della Suprema corte si è formato, consolidandosi, un orientamento secondo il quale la notificazione di un avviso di mora anche ai soci di una società in nome collettivo e, più in generale, delle società di persone, illimitatamente e solidalmente responsabili del maggior debito di imposta della società, consente all'avviso di mora di svolgere, oltre alla funzione, primaria e necessaria, di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, anche la "funzione secondaria di atto equivalente a quelli di imposizione tributaria, quando, in difetto di notificazione dell'accertamento, sia il primo atto di esercizio del potere impositivo, per cui gli atti presupposti, se non impugnati congiuntamente all'avviso di mora, diventano inoppugnabili" (Cassazione 10533/2006, 10093/2003, 5179/2003, 2984/2002, 6260/2001, 1592/2001, 10638/1997, 6857/1995, 6846/1995).

Tra le pronunce menzionate, merita particolare attenzione la 6260/2001, che ben esprime, in sintesi, l'orientamento della Corte, secondo cui la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall'articolo 2291, comma 1, del Codice civile, per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti.

Il socio, pertanto, ancorché privo della qualità di obbligato per detta imposta, e, come tale, estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo, resta sottoposto, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società, all'esazione del debito stesso, alla condizione posta dall'articolo 2304 del Codice civile, e cioè quando il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale.

Ne deriva che, escusso inutilmente il patrimonio della società, come è accaduto nel caso in esame, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che vi sia la necessità di notificare né l'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, né la cartella di pagamento, rimasta inadempiuta da parte della società, bastando la notificazione dell'atto della riscossione costituito dall'avviso di mora, contro il quale il socio può ricorrere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, terzo periodo, del Dlgs 546/1992: "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo".


Fonte: Agenzia Entrate

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