Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’intepretazione
dell’articolo 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato posto il seguente
QUESITO
La società istante, che opera nel settore turistico, raccoglie, tramite un
proprio sito web installato presso due server condotti in locazione esclusiva e
gestiti da un fornitore americano, prenotazioni per ostelli ed alberghi ubicati in
Italia ed in altri Paesi del mondo.
La società americana, oltre a noleggiare le predette apparecchiature,
provvede alla manutenzione di queste ultime assicurando assistenza (24 ore su 24
per 7 giorni su 7) e provvedendo ad apportare eventuali modifiche al sistema,
implementazioni e correzioni.
In sostanza, come precisato nella nota pervenuta il 23 gennaio 2008, la società italiana “si limita solamente a gestire la mera corrispondenza tramite email
nei confronti del soggetto che prenota e dell’albergatore”.
I privati si collegano al sito tramite il server situato nel New Jersey per
effettuare la prenotazione dell’ostello o dell’albergo da essi stessi scelto.
All’atto della prenotazione (tramite internet), i clienti pagano, mediante
carta di credito, il 10% di quanto dovuto per l’intero soggiorno alla società
interpellante che emette la relativa fattura.
La società istante chiede se sul corrispettivo ricevuto dai clienti debba
essere applicata l’IVA.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEL CONTRIBUENTE
L’istante, considerato che al server situato e gestito in America vengono
collegati sia il soggetto privato che l’albergatore, non venendo quindi effettuata
alcuna prestazione di mediazione in Italia, ritiene che, in base a quanto previsto
dall’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 in riferimento al luogo di utilizzazione
del servizio reso (che nel caso specifico sarebbe identificabile nel Paese in cui è
presente il server), le operazioni da essa effettuate nei confronti dei soggetti
privati siano da considerare fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La società istante svolge la propria attività avvalendosi, esclusivamente,
della rete Internet. Essa prenota stanze d’albergo a favore di una clientela (cui
vengono fatturate le operazioni) che formula le proprie richieste via e-mail.
La società, quindi, svolge un’attività di intermediazione nella quale il
mezzo elettronico costituisce un mero strumento mediante il quale la stessa
raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni.
In sostanza, ai fini dell’effettuazione della prestazione di servizi l’uso di
internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o di
un fax e non fa mutare la natura giuridica dell’operazione che va qualificata
come intermediazione e non come commercio elettronico.
Pertanto, considerato che le prestazioni di intermediazione in esame sono
riferite a beni immobili, le stesse sono disciplinate, sotto l’aspetto della
territorialità, dalle disposizioni dell’articolo 7, comma 4, lettera a) del D.P.R. n.
633 del 1972 (articolo 45 Direttiva 2006/112/CEE) e soggette ad IVA qualora la
prenotazione si riferisca ad alberghi od ostelli situati in Italia.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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