La veste di rappresentante di commercio da sola non consente di affermare che i movimenti sui conti bancari siano ascrivibili a contratti stipulati in rappresentanza di terzi, anzichè ad acquisti e rivendite in proprio, essendo a tal fine necessaria la dimostrazione di un patto che faccia carico all'uno di anticipare i prezzi dovuti dall'altro: solo un simile accordo può superare la presuntiva riferibilità di quei movimenti ad attività commerciale soggetta ad IVA del titolare dei conti bancari.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 14/05/2008, n. 12026)

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