Quesito
Il Caaf ALFA Srl chiede se la detrazione per canoni di locazione, prevista
in favore dei “… soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione principale…”, disciplinata dal comma 01 dell’art. 16 del
TUIR, introdotto dall’art. 1, comma 9, lettera a), Legge 24 dicembre 2007, n.
244, possa essere fruita nelle seguenti ipotesi:
a) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 27 luglio 1978, n.
392 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
b) soggetto titolare di contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ai sensi della Legge 8 agosto 1992, n. 359
e automaticamente prorogato per gli anni successivi;
c) soggetto titolare di contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge
9 dicembre 1998, n. 431, senza che nel predetto contratto le parti facciano
alcun riferimento alla legge 431/1998;
d) soggetto titolare di contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge
9 dicembre 1998, n. 431, in cui le parti si riferiscono a normative
previgenti (Legge 392/1978 oppure Legge 359/1992).

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’Istante ritiene che la detrazione de qua possa essere fruita in tutte le
ipotesi rappresentate e precisamente:
o in relazione ai casi sub a) e b), il contratto deve ritenersi rinnovato
ai sensi della Legge 431/1998 in virtù di quanto disposto dal
comma 6 dell’art. 2 della medesima legge;
o in relazione ai casi sub c) e d), il mancato richiamo alla Legge
431/1998 ovvero il richiamo alla normativa previgente non esclude
che il contratto, concluso in vigenza della Legge 431/1998, sia
comunque da essa disciplinato.
Parere della Direzione
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 [Legge Finanziaria per il 2008] con
l’inserimento, nell’art. 16 del TUIR, del comma 01, ha previsto la detrazione dei
canoni di locazione in favore dei “…soggetti titolari di contratti di locazione di
unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi
della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.”.
Più precisamente, il comma 9 della predetta Legge riconosce, sempre
all’art. 16 del TUIR “… una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.”.
Il legislatore, pertanto, ha voluto estendere il beneficio, prima previsto per
i soli inquilini titolari di contratti di locazione c.d. “convenzionati”, ossia basati
su accordi definiti in sede locale (comma 1), anche ai titolari degli altri contratti
di locazione stipulati ai sensi della L. 431/1998, riconoscendo, però, a questi
ultimi una detrazione in misura minore.
Per completezza, si precisa che lo stesso articolo 16 del TUIR riconosce,
per i primi tre anni, la detrazione per canoni di locazione anche ad altre due
categorie di contribuenti.

Infatti, il comma 1-bis del più volte citato art. 16, prevede “Ai lavoratori
dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune
di lavoro …. spetta una detrazione …pari a :
a) euro 991,60, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 495,80, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non
euro 30.987,41.”.
Inoltre, il comma 1-ter estende il beneficio previsto dal comma 1-bis,
lettera a) dell’art. 16, anche ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni
che, con il ricorrere di determinati presupposti, stipulano un contratto di
locazione ai sensi della Legge 431/1998.
Con l’introduzione dei commi 1-quater e 1-quinquies nell’art. 16 del
TUIR, sempre ad opera dell’art. 9, lett. d), della Legge Finanziaria per il 2008, il
legislatore ha voluto disciplinare e armonizzare la fruizione delle detrazioni
previste, disponendo che esse:
o non sono tra loro cumulabili; è riconosciuto al contribuente il
diritto di fruire, a sua scelta, della detrazione più favorevole;
o sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità
immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo
per tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Il successivo comma 1-sexies, inserito dalla Legge Finanziaria per il 2008
nell’art. 16, inoltre, stabilisce che, qualora la detrazione spettante sia di
ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di
cui agli artt. 12 e 13, al contribuente compete una somma pari alla quota di
detrazione che non ha trovato capienza nella suddetta imposta.
Sulla base del quadro normativo illustrato si ritiene che, per le prime due
ipotesi prospettate, e precisamente quelle relative ai punti sub a) e b), possa
essere condivisa la tesi proposta dal Caaf, dal momento che è lo stesso comma 6
dell’art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, a sancire che “I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che
si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.”.
In relazione, invece, alle altre due fattispecie, si osserva che, in tema di
interpretazione dei contratti, l’art. 1362 del c.c. prevede che “…si deve indagare
quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale
delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il
loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del
contratto.”.
Ne consegue che il contratto di locazione, stipulato in vigenza della Legge
431/1998, sarà comunque da considerarsi disciplinato da quest’ultima, anche se
le relative disposizioni non sono espressamente menzionate, in considerazione
del fatto che il contenuto del contratto, per quanto lasciato alla libera
disponibilità delle parti, non può mai essere contra legem.
Naturalmente dovrà essere valutata, volta per volta, a quale delle ipotesi
disciplinate dall’art. 16 del TUIR il contratto di locazione si riferisce e,
conseguentemente, la misura della detrazione spettante.
Per quanto concerne, in particolare, l’ipotesi in cui nel contratto di
locazione si faccia riferimento a disposizioni legislative previgenti al momento
della stipula, occorre considerare che l’art. 14 della Legge 431/1998
espressamente sancisce l’abrogazione de “…l'articolo 11 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,..” nonché degli “…articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78,79, limitatamente
alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.”.
Ciò premesso, tenuto conto del fatto che, come sopra ricordato, il
contenuto del contratto non può mai concretizzare una violazione delle norme
vigenti, si ritiene che anche in tale ipotesi il contratto debba essere ricondotto alla fattispecie disciplinata dalla legge 431 del 1998 e, conseguentemente,
all’inquilino competa la detrazione collegata al pagamento dei canoni.


Fonte: Agenzia Entrate (Risoluzione 200/E del 16 maggio 2008)

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