Cessione del ramo d'azienda: senza una preventiva perizia di stima dell'avviamento si può dubitare delle quote d'ammortamento.

È, in sintesi, uno dei punti salienti del giudizio di secondo grado pronunciato dalla Commissione di Trento a favore dell'ufficio di Rovereto, che nel 2005 contestava a una nota distilleria Spa di aver acquistato una Snc, già proprietà di famiglia, ramo "imbottigliamento", solo al fine di creare un costo elevato da ammortizzare, dal 1999 al 2001, con conseguente riduzione del carico Irpeg e Irap.

Nel 2006, i giudici di primo grado avevano accolto le ragioni della società. Ora, invece, la commissione di II grado riforma quella decisione: l'ufficio di Rovereto ha ben operato nell'accertamento e nel contenzioso. In particolare, l'ufficio ha avuto buon diritto nel sostenere la bontà della propria azione accertativa e di difesa legale in merito a uno dei più importanti rilievi, quello denominato "ammortamento-avviamento non documentato".

Vediamo la vicenda.

In seguito a un verifica fiscale, erano stati emessi nel 2005 gli accertamenti in rettifica dell'Irpeg e dell'Irap inerenti gli esercizi 1999, 2000, 2001 a carico di una Spa, una distilleria, alla quale si contestava il fatto di aver riportato in bilancio un indebito costo di ammortamento, quello relativo all'avviamento stimato in capo a una seconda società, una Snc, stessa proprietà della prima, suo "ramo imbottigliamento". Praticamente, tra le due società era stato stipulato un contratto di cessione. Risultava che, per la Snc ceduta, era stato stimato un valore di avviamento pari a 1 miliardo e 285 milioni di lire.

Per i funzionari di Rovereto, si doveva dubitare di questo valore. Che l'avviamento non fosse stato gonfiato al fin di creare un elevato costo d'ammortamento da mettere in bilancio alla Spa? Per di più, l'avviamento era stato quantificato a prescindere da una perizia di stima. Una perizia di stima della Snc fu commissionata dagli interessati, ma solo dopo l'operazione di acquisto e non, come logica avrebbe voluto, prima.

E tuttavia, questa perizia ex post venne ritenuta valida dalla Commissione di primo grado. I giudici di primo grado accoglievano in toto la linea difensiva del contribuente: si erano convinti che la contestazione da parte dell'Amministrazione fiscale avrebbe dovuta essere formulata nella modalità previste dall'articolo 37-bis del Dpr 600/1973. Supponevano, sulla scia della difesa della società sotto accertamento, che l'ufficio stesse operando per portare alla luce un meccanismo di elusione fiscale. Quindi, se dimostrare l'elusione era l'obiettivo degli accertatori, questi avrebbero dovuto seguire la relativa norma, scrupolosamente.

In realtà, le cose non stavano così. I funzionari di Rovereto ebbero cura di farle apparire, in modo chiaro, nell'appello successivo al giudizio di primo grado.

"Gli accertamenti erano stati emessi richiamandosi agli articoli 39 e 40 Dpr 600/73 perché l'accertamento non disconosceva la cessione d'azienda ma contestava l'eccessiva quantificazione dell'avviamento, che la Società non giustificava in alcun modo plausibile, con l'effetto di qualificare indebite le quote di ammortamento sull'avviamento, dedotte dalla Distilleria Spa. Nel caso di specie, pertanto, non ricorrevano le condizioni di cui all'art 37 bis Dpr 600/73. Gli avvisi di accertamento, invero, vertevano su una diversa quantificazione di alcune voci del bilancio di cessione, rettificabili ai sensi dell'art 39 del Dpr 600/73, dubitando del valore di avviamento dichiarato per creare un costo elevato da ammortizzare in più periodi d'imposta", così è riprodotto nella sentenza del 5 marzo.

I giudici di secondo grado, quindi, con maggiori elementi a disposizione, hanno avuto modo di valutare il caso, e ricostruirlo, con precisione. Partendo da qui: il processo di "imbottigliamento" messo in capo a una Snc non era da questa propriamente gestito…

C'è tutta una serie di elementi che, come si dice in termini di procedura processuale, assurgono al rango di presunzioni gravi, precise e concordanti e che, pertanto, hanno fatto pensare, o meglio, hanno fatto sentire (come si direbbe, invece, in termini più comuni) puzza di bruciato.

Qual è questa serie di elementi?

Della inesistenza di una perizia di stima dell'avviamento abbiamo già detto sopra.

Altro elemento di "dubbio fiscale" è, poi, il fatto di una sostanziale identità, da un punto di vista soggettivo, della compagine e degli oggetti sociali della due società (cedente e cessionario).

E ancora, c'è la questione dei macchinari dell'imbottigliamento. Si, è vero che tali macchinari erano intestati alla Snc ma erano stati da questa locati fin dal 1994, a fronte di un canone, alla distilleria Spa. Per di più, i macchinari dell'imbottigliamento erano sempre stati installati presso la sede della distilleria Spa. I giudici hanno dedotto, dunque, che l'imbottigliamento è sempre stata un'attività svolta dalla Spa e dai suoi dipendenti.

In ultima analisi, la fase di imbottigliamento così descritta deve essere inquadrata nell'ambito delle attività complessivamente (già e da sempre) svolte dalla distilleria Spa per arrivare al prodotto finito. Se così è, se cioè l'imbottigliamento deve ritenersi come una fase di un intero ciclo produttivo interno alla distilleria Spa, e non propriamente ed effettivamente un "ramo d'azienda" con le sue responsabilità gestionali e i suoi rischi d'impresa, com'è possibile che abbia un valore superiore all'intera azienda?

Nell'atto di cessione, la Snc è stata considerata come "ramo imbottigliamento" sulla base di una formalità di atti giuridici che non corrispondevano e non rappresentavano una effettività dei reali rapporti commerciali tra le due società in questione. E sulla base di questa interessata presunzione, la distilleria ha avuto buon gioco nell'attribuire al suo cosiddetto "ramo" un avviamento inverosimile ed esorbitante: 1 miliardo e 285 milioni di lire.

La conferma di come l'avviamento di 1 miliardo e 285 milioni di lire sia stato arbitrariamente sovrastimato, i verificatori l'hanno trovata in un verbale di assemblea straordinaria della distilleria Spa datato 23 settembre 2004. In quella data, la distilleria Spa aveva deciso di acquistare un altro suo ramo d'azienda, quello della "distillazione grappa", anche in questo caso, una Snc. Bene, in quell'occasione il ramo "distillazione" era stato valutato 910 milioni di lire. Un valore d'avviamento inferiore a quello del ramo imbottigliamento. Come viene riportato in una memoria dell'ufficio, si tratta di "una evidente sproporzione ingiustificata tra i due valori se si considera che la distillazione è un processo qualitativamente superiore all'imbottigliamento".

A completare il quadro degli elementi gravi, precisi e concordanti, c'è infine l'antieconomicità di un'operazione in base alla quale la distilleria si è accollata debiti verso le banche accesi in capo alla Snc poco prima della sua cessione.

Dunque, questo fatto e i precedenti sopra elencati hanno fatto sì che, nelle more del giudizio di primo grado ancora pendente, la sentenza di secondo grado n. 5/02/08 arrivasse a chiudere il dibattimento su di un rilievo che permette al Fisco di recuperare, ai sensi degli articoli 39 e 40 del Dpr 600/1973, almeno la quota, anno 2001, di indebito ammortamento di oltre 66mila euro.

In conclusione, citiamo un chiarissimo passo della sentenza: "In merito al disposto normativo cui l'ufficio si richiama per l'azione accertativa promossa si è certi che esso abbia ispirato correttamente la rettifica tributaria. Nel caso di specie […] l'Ufficio ha riferito fatto oggettivi e rapporti giuridici non contestati che avrebbero dovuto essere considerati [dalla Distilleria Spa] ai fini della stima dell'avviamento della Snc.[…] Inoltre, si è riscontrata l'assenza di una ricerca dei valori di mercato, per una verifica del costo del ramo aziendale oggetto della cessione; l'assenza di una perizia di stima asseverata, cui fare riferimento, prima di assumere l'impegno finanziario che l'operazione avrebbe richiesto".



Fonte: Agenzia Entrate - Angelo d'Andrea

0 commenti:

 
Top