La recentissima sentenza 12901 del 21 maggio della Corte di cassazione apporta ulteriori contributi alla giurisprudenza in tema di accertamento delle imposte sui redditi chiarendo, in particolare, quale sia il legame che intercorre tra le metodologie (analitica e induttiva) di cui dispone l'Amministrazione finanziaria per procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi d'impresa.

La questione interpretativa sulla quale si controverte origina da un contenzioso tra una Srl e l'ufficio accertatore circa la legittimità di una rettifica della dichiarazione condotta in via induttiva, ossia avvalendosi di semplici indizi privi, secondo l'assunto del contribuente ricorrente, dei requisiti che possano configurare l'esistenza di una prova presuntiva.

Ancora una volta i giudici di legittimità sono chiamati a definire - chiarendo la ratio dell'articolo 39, comma 1, del Dpr 600/1973 - quale sia il contenuto del metodo induttivo e in che rapporto di legittima compatibilità si ponga rispetto al metodo analitico, dal momento che entrambi sono strumenti posti dall'ordinamento tributario a disposizione degli uffici deputati a esercitare la funzione accertativa.

Considerando la delicatezza e le difficoltà del contenuto del compito da assolvere, il legislatore ha privilegiato la sostanza rispetto alla forma legittimando il ricorso a entrambi gli strumenti, nobilitando l'acquisizione probatoria anche fondata su indizi e lasciando al contribuente l'opzione confutatoria dell'operato fiscale attraverso l'inversione dell'onere della prova.

Il verdetto consegue, si è detto, a un ricorso avanzato da una società che espone di aver subito un accertamento con cui l'ufficio delle Entrate, sulla scorta delle risultanze di un verbale di constatazione della Guardia di finanza, ha definito a suo carico maggiori imposte da versare e irrogato le correlative sanzioni rilevando la realizzazione di doppia fatturazione, in parte registrata in contabilità nell'importo reale e in parte consegnata al fornitore per consentire l'aumento dei costi.

Il carattere fittizio delle fatture, in assenza di assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente, ha motivato il provvedimento dell'Amministrazione, ritenuto dalla Suprema corte manifestamente fondato.

La pronuncia è in linea con l'orientamento manifestato più volte in materia (ex multis: Cassazione, sentenza 28342/2005) teso ad affermare come in materia di accertamento d'imposta sui redditi, giusta quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, l'esistenza di attività non dichiarata è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici fondate su indizi.

La presunzione, a sua volta, determina l'inversione dell'onere della prova (Cassazione 9755/2003, 17016/2002) e, nello specifico, legittima l'esercizio del potere di accertamento induttivo (Cassazione 11645/2001, 1628/1995), non perché l'Amministrazione finanziaria non abbia l'onere di dimostrare la fondatezza della propria pretesa impositiva (Cassazione 7477/2002, 8459/2000), ma perché tale prova può essere data ricorrendo ad altri elementi (nel caso concreto, le scritture contabili del fornitore dell'impresa).

Ciò legittima lo spostamento a carico del contribuente - malgrado l'avvenuta esibizione di scritture contabili formalmente corrette (Cassazione 6337/2002) - l'onere di provare l'infondatezza della pretesa fiscale (Cassazione 4601/2002).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top