CAPITOLO I

Questioni interpretative

1.      Detrazioni per figli a carico art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir

1.1     Detrazione per figlio a carico di un soggetto diverso dal genitore

D Una ragazza inizialmente non coniugata ha un figlio non riconosciuto dall'altro genitore, se il suo reddito non e' capiente per fruire della detrazione e la ragazza si e' successivamente sposata con un soggetto diverso dal genitore del figlio, quest'ultimo puo' applicare la detrazione per il figlio anche in assenza di provvedimenti per il riconoscimento?

R L'art. 12, comma 1, lett. c), del Tuir, riconosce le detrazioni per figli a carico "per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati".

La condizione di figlio a carico, riconosciuta a prescindere dall'eta' del figlio e dalla convivenza con i genitori, fermo restando il limite di

 

reddito non superiore a 2.840,51 euro previsto per essere considerati "familiari a carico", presuppone un rapporto di parentela o di affiliazione con il soggetto che usufruisce della detrazione.

Pertanto, nel caso di figlio a carico della madre, successivamente sposata con un soggetto diverso dal padre naturale del figlio, in assenza di un provvedimento per il riconoscimento, la detrazione spetta esclusivamente alla madre (anche se questa non puo' fruirne per in capienza dell'imposta).

        1.2     Genitori separati

D Si chiedono chiarimenti in merito alle istruzioni al Modello 730/2008 per quanto concerne la ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori separati. In particolare, si chiede se il riferimento ai "limiti di reddito" del genitore affidatario (ovvero di uno dei due genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) debba essere inteso come reddito piu' elevato, oppure possa riferirsi anche al caso in cui il genitore affidatario non riesca a fruire della detrazione in quanto, pur avendo un reddito maggiore dell'altro genitore, sia in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.

R Premesso che per i genitori legalmente ed effettivamente separati la ripartizione della detrazione per figli a carico e' diversamente disciplinata dalla lett. c), comma 1, dell'art. 12 del Tuir, a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli, si fa presente che,

in base all'interpretazione della disposizione suddetta fornita dalla scrivente nella circolare n. 15 del 2007, sono individuabili le seguenti fattispecie:

a)              nel caso di affidamento ad un solo genitore, la detrazione spetta

interamente a quest'ultimo salvo la possibilita' di accordo per suddividere la detrazione al 50 per cento tra i genitori oppure per attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito piu' elevato;

b)       nel caso, invece, di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, nella misura del 50 per cento tra i genitori salvo la possibilita' di accordarsi per attribuire l'intera detrazione al genitore con il reddito piu' elevato.

Questa interpretazione e, in particolare, la fissazione della detrazione secondo percentuali prefissate (50 per cento e 100 per cento), nonche' il riferimento al "reddito piu' elevato", si e' resa necessaria al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra i genitori separati e quelli non separati.

Pertanto, la detrazione per figli a carico non puo' piu' essere ripartita liberamente tra i genitori separati.

Al di fuori delle ipotesi suddette, l'art. 12, comma 1, lett. c) del Tuir, stabilisce una       diversa disciplina      nel     caso    in      cui     il      genitore

originariamente beneficiario della detrazione per figli a carico (il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari) non possa fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito.

In tal caso la norma stabilisce che la detrazione non fruita possa essere attribuita, per intero, in favore dell'altro genitore e che quest'ultimo sia tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa, salvo la possibilita' di accordarsi diversamente.

Come evidenziato nella richiamata circolare n. 15 del 2007, il riferimento della norma all'impossibilita' di "usufruire della detrazione per limite di reddito" individua l'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio della detrazione per figli a carico ai sensi dell'art. 12 del Tuir, non possa di fatto fruirne, in tutto o in parte, a causa di una imposta incapiente.

Pertanto, la    fattispecie     presa   in      considerazione  dalla norma e la

possibilita', quindi, di devolvere la detrazione per intero all'altro genitore, ricorre anche nell'ipotesi in cui il genitore, originariamente affidatario, pur avendo un reddito piu' elevato rispetto a quello dell'altro genitore, non possa fruire della detrazione in quanto in possesso di oneri deducibili e/o detraibili tali da azzerare l'imposta.

 

In sostanza, la possibilita' di attribuire la detrazione al genitore con reddito piu' basso e' riconosciuta esclusivamente ai genitori separati e limitatamente alla ipotesi in cui l'altro genitore non possa fruirne per incapienza dell'imposta.

1.3     Figli maggiorenni

D Si chiede di conoscere come deve essere ripartita tra genitori separati la detrazione per carichi di famiglia nel caso di figlio maggiorenne o nel caso in cui la sentenza di separazione non si pronuncia in merito all'affido oppure ove la sentenza di separazione e' stata emessa in anni precedenti (ad esempio, figlio minorenne affidato alla madre) e nell'anno 2007 il figlio risulta maggiorenne.

R Con la circolare n. 15 del 2007 in merito alla ripartizione della detrazione per figli maggiorenni di genitori separati, e' stato chiarito che, poiche' la norma richiede la condizione dell'affidamento, i genitori, salvo diverso accordo, possano continuare a fruire della detrazione nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore eta' del figlio.

Nel caso in esame, in cui la sentenza non si pronuncia sull'affido, si ritiene che la detrazione debba essere ripartita in egual misura tra i due genitori, salva anche in questo caso la possibilita' di giungere ad un diverso accordo.

2.      Detrazione per figli a carico di soggetti non residenti

2.1 I   Soggetti residenti in Paesi comunitari

D       Quale   documentazione  devono  predisporre     per     poter fruire delle

detrazioni per figli a carico i soggetti residenti in paesi comunitari?

R       L'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge

finanziaria per il 2007) introducendo una deroga all'articolo 24, comma 3,

del Tuir,       attribuisce, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, ai

soggetti non    residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui

all'art. 12 del Tuir. Le detrazioni spettano, a condizione che i soggetti

richiedenti dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato. Inoltre, la nuova norma richiede che il soggetto richiedente non goda nel Paese di residenza, ovvero in un altro Paese

diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia e che il reddito complessivo del familiare a carico sia considerato al lordo di tutti i redditi prodotti, comprensivo quindi anche dei redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato di residenza del familiare stesso.

I soggetti che intendono godere delle detrazioni per carichi di famiglia devono quindi attestare:

.       il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire

della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

. che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

. di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Per la fruizione delle detrazioni per carichi di famiglia, in base al decreto 2 agosto 2007, n. 149, i soggetti residenti in paesi extracomunitari, alternativamente devono produrre:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio. La fattispecie interessa i soggetti non residenti che vivono in Italia, come ad esempio, i

 

lavoratori dipendenti che soggiornano in Italia per meno di 183 giorni l'anno;

b)       documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c)       documentazione validamente formata dal Paese di origine e tradotta in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Nell'ipotesi di     soggetti        di      origine italiana,       ad esempio, di

pensionati o contrattisti italiani alle dipendenze dello stato italiano, la documentazione validamente formata dal Paese d'origine puo' intendersi quella validamente formata nel paese di residenza e non in Italia (Paese di origine) . Ad esempio, i soggetti di origine italiana che abbiano contratto matrimonio nel paese di residenza,

potranno esibire la relativa documentazione, redatta secondo le modalita' previste ai punti a) o b), intendendo per Paese di "origine" quello di residenza.

Per i soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) l'articolo 1 del citato decreto 149/2007 consente che i requisiti richiesti siano attestati mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; tale dichiarazione puo' essere anche presentata al sostituto d'imposta e costituisce parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia prevista per la richiesta delle detrazioni di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del DPR n. 600/1973.

3.      Detrazione per figli a carico di soggetti residenti extracomunitari

        3.1     Dichiarazione di spettanza

D Un soggetto extracomunitario, residente in Italia, con figlio a carico residente all'estero, con quali modalita' deve attestare la spettanza delle detrazioni?

R I soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia (ad esempio, quelli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente per piu' di 183 giorni all'anno) possono richiedere le detrazioni per carichi di famiglia secondo le modalita' previste dall' articolo 1, commi 1325 e seguenti, della legge finanziaria per il 2007. Le relative disposizioni prevedono nuove modalita' per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte

di cittadini extracomunitari in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ora espressamente abrogato.

In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir, possono

attestare lo    status  di      familiare       a       carico  mediante        la      seguente

documentazione:

a)       documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b)       documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'Apostille, da apporsi su documenti a valere fuori dello Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale      della   documentazione, rilasciata dalla

competente autorita'    identificata    dalla   legge di ratifica della

Convenzione;

c)              documentazione validamente formata dal Paese d'origine e tradotta

in italiano ai sensi della normativa ivi vigente, asseverata come

conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

Si ricorda che per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in

Italia dei      lavoratori      extracomunitari,        e'      sufficiente,    al      fine di

 

documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

Resta fermo che, con la richiesta rivolta al sostituto di fruire delle detrazioni o con la sottoscrizione della dichiarazione, il contribuente attesta implicitamente, sotto la sua responsabilita', che il familiare possiede un reddito, riferito all'intero anno, non superiore a euro 2.840,51.

Trattandosi di soggetti residenti in Italia, non e' richiesta la dichiarazione che nel godere nel Paese di origine non si e' fruito di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 221, lettera a), della legge n. 244 del 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2008 la richiesta rivolta al sostituto di attribuzione delle detrazioni per familiari a carico, deve essere reiterata ogni anno e deve essere supportata dalla comunicazione dei codici fiscali dei predetti familiari.

Per quanto concerne le modalita' che il soggetto extracomunitario residente in Italia deve osservare per ottenere l'attribuzione del numero di codice fiscale ai familiari residenti all'estero, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 15 del 2008 (par. 1.2.).

I soggetti comunitari fiscalmente residenti in Italia, per ottenere il

codice fiscale, relativamente ai familiari residenti fuori dall'Italia,

possono limitarsi ad attestare all'Ufficio locale dell'Agenzia, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dati necessari per l'attribuzione del codice (dati anagrafici del congiunto, vincolo di parentela).

        4.      Ulteriore detrazione per numero di figli superiore a tre

4.1     Ripartizione tra i genitori

D L'ulteriore detrazione di 1.200 euro spettante per figli in numero superiore a tre compete anche nell'ipotesi in cui i figli, previo accordo tra genitori non separati, sono a carico dell'altro genitore nella misura del 100%? Nell'ipotesi in cui la percentuale di carico varia durante l'anno, come viene ripartita tra i genitori?

R L'ulteriore detrazione di euro 1.200, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR e' riconosciuta a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria di cui all'articolo 12, comma 1, del TUIR.

Questa, tuttavia, non e' necessario che sia effettivamente fruita essendo sufficiente che sia attribuibile in via teorica. Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore detrazione non rilevano gli accordi intervenuti tra i genitori relativi alla detrazione ordinaria. Ad esempio, in presenza di quattro figli, nel caso in cui i genitori non separati si accordino per attribuire la detrazione ordinaria a quello dei due che

possiede il reddito complessivo di ammontare piu' elevato, l'ulteriore detrazione e' comunque ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento ciascuno.

Qualora la percentuale di carico varia durante l'anno, occorre procedere al calcolare la media ponderata delle percentuali, nel seguente modo. ((Percentuale 1  periodo x n. mesi 1 periodo) + (Percentuale 2 periodo x

n. mesi 2 periodo)) / (Mesi 1 periodo + mesi 2 periodo).

Ad esempio, si ipotizzi una famiglia con quattro figli, tutti a carico di entrambi i genitori al 50 per cento da gennaio a maggio. Il 1 giugno, a seguito della separazione tra i genitori, tre figli vengono affidati solo alla madre e uno solo al padre. Quindi:

        .       tre figli sono a carico di entrambi i genitori (50 per cento) per 5

mesi e a carico della madre (100 per cento) per 7 mesi;

        .       il quarto figlio e' a carico di entrambi i genitori (50 per cento)

per 5 mesi e a carico del padre (100 per cento) per 7 mesi.

Per la madre, la percentuale di spettanza dell'ulteriore detrazione e' pari al risultato della seguente operazione:

((50 x 5)       +       (50 x 5) + (50 x 5) + (100 x 7) + (100 x 7) + (100 x 7) + (50 x

5) + (0 x 7)) / 48 = 3100 / 48 = 64,58

Per il padre, la percentuale di spettanza dell'ulteriore detrazione e' pari al risultato della seguente operazione:

 

Circolare del 04/04/2008 n. 34

((50 x 5)       +       (50 x 5) + (50 x 5) + (0 x 7) + (0 x 7) + (0 x 7) + (50 x 5) +

(100 x 7)) / 48 = 1700 / 48 = 35,42

5.      Indennita' erogate in sostituzione del reddito

5.1     Detrazione minima

D       Si chiede se, ai fini della detrazione minima, le indennita' temporanee

sostitutive di  reddito,        erogate dall'INPS, debbano essere considerate

"lavoro a tempo indeterminato" o "lavoro a tempo determinato".

R       L'art. 13 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 6, lett. d),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede specifiche detrazioni dall'imposta lorda, di importo variabile in funzione della tipologia di reddito posseduto e dell'ammontare del reddito complessivo.

Al fine di garantire un'area di esenzione dall'imposizione, e' assicurato un importo minimo di detrazione in casi espressamente definiti.

In particolare, l'art. 13, comma 1, lett. a), stabilisce per i rapporto di lavoro a tempo indeterminato una detrazione minima di 690 euro e per i rapporti di lavoro a tempo determinato una detrazione minima di 1.380 euro, sempreche' il reddito complessivo non sia superiore ad 8.000 euro.

Le indennita' sostitutive di reddito erogate dall'INPS costituiscono reddito di lavoro dipendente se percepite in sostituzione di detto reddito. Poiche' tali indennita' sono erogate limitatamente al periodo di inattivita' del lavoratore ed hanno, quindi, carattere temporaneo, si ritiene che, ai fini della determinazione dell'importo della detrazione minima spettante le stesse possano essere considerate come redditi inerenti a "rapporti di lavoro a tempo determinato"; conseguentemente, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro la detrazione minima spettante non potra' essere inferiore a 1.380 euro.

6.      Farmaci

6.1     Acquisto di farmaci all'estero

D In relazione agli adempimenti necessari per fruire della della detrazione delle spese sanitarie relative all'acquisto di operabili, rispettivamente, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle imposte (D.P.R. n. 917 del 1986), come modificati dall'art. 1, comma 28 b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007),

sapere se, in caso di spese sanitarie sostenute all'ester Repubblica di San Marino), sia idoneo a certificare la spesa scontrino recante soltanto il nome del farmaco.  deduzione e medicinali, lett. b), e sui redditi , lett. a) e si chiede di o (per es. sanitaria lo

 

R L'art. 1, comma 28, della legge 27 dicembre 2007), ha modificato l'art. 10, comma 1, lett. lett. c), del Tuir concernenti, rispettivamente, detraibilita', ai fini IRPEF, delle spese mediche.

In particolare, in base alle modifiche introdotte della legge finanziaria 2007, la deducibilita' o sanitarie relative all'acquisto di medicinali certificazione delle stesse mediante la relativa

 

2006, n. 296 (finanziaria

b), e l'art. 15, comma 1,

la deducibilita' e la

dal richiamato articolo 1 la detrazione delle spese

e'      subordinata     alla fattura o lo scontrino

 

fiscale in cui deve essere riportata e specificata la natura, la qualita' e la quantita' dei prodotti acquistati, nonche' il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che detrarra' la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il c.d. "scontrino parlante").

Nel caso di spese sostenute all'estero sara' necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riportate.

In particolare, nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potra' essere riportato a mano sullo stesso e la natura ("farmaco" o "medicinale"), qualita' (nome del farmaco) e quantita' del farmaco    dovranno        risultare da una documentazione rilasciata dalla

farmacia recante        le      predette indicazioni ovvero, per il solo periodo

d'imposta 2007, da un'autodichiarazione del contribuente.

 

        6.2     Scontrino parlante emesso dopo il 1 luglio 2007 - Ulteriori chiarimenti

D       Con la circolare 28 marzo 2008, n. 30, l'amministrazione finanziaria ha

chiarito che, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF, le spese sanitarie

sostenute nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2007 possono essere certificate anche tramite scontrino fiscale non "parlante" o incompleto, qualora il contribuente provveda ad integrarlo mediante l'indicazione, anche su foglio aggiunto, del codice fiscale del destinatario del medicinale, nonche' della natura, qualita' e quantita' dei farmaci acquistati.

E' sufficiente  un'autodichiarazione    integrativa     unica   per     tutti gli

scontrini fiscali non parlanti o incompleti?

R E'possibile integrare piu' scontrini fiscali non parlanti o incompleti attraverso una sola dichiarazione, purche' la stessa contenga l'indicazione del numero identificativo di ciascuno scontrino, del codice fiscale del destinatario del medicinale, nonche', con riferimento ai singoli scontrini o a gruppi di scontrini, della natura, qualita' e quantita' dei farmaci acquistati.

        7.      Detrazione interessi dipendenti da mutuo contratto per la

costruzione o per acquisto dell'abitazione principale

        7.1     Mutuo per la costruzione dell'abitazione principale

D L'articolo 44, comma 4-ter, del decreto legge n. 159 del 1 ottobre 2007, convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, modifica l'articolo 15, comma 1-ter, del DPR n. 917 del 1986, concernente le detrazioni degli interessi passivi e oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, consentendo che il mutuo sia stipulato anziche' nei sei mesi successivi all'inizio della costruzione nei diciotto mesi decorrenti da tale data.

Cio' premesso, sorgono dubbi riguardo il momento a partire dal quale tale agevolazione diventa utilizzabile. In particolare si chiede se:

-       possono essere  detratti        gli interessi relativi ad un mutuo contratto in data antecedente i sei mesi previsti;

-       possono essere detratti gli interessi relativi ad un mutuo non ancora contratto alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 159 del 2007 ma a tale data non sono ancora decorsi sei mesi.

R Attraverso la modifica all'articolo 15, comma 1-ter, e' stato elevato da sei a diciotto mesi, decorrenti dall'inizio dei lavori di costruzione, il termine entro cui deve essere stipulato il contratto di mutuo, per poter

fruire della detrazione d'imposta sui relativi interessi passivi e oneri accessori, fermo restando che se il mutuo e' stipulato prima dell'inizio dei lavori tale stipula deve avvenire non oltre i sei mesi anteriori a tale inizio.

In relazione al quesito posto si ritiene opportuno richiamare quanto e' stato precisato con circolare n. 55 del 14 giugno 2001, in tema di

detrazione degli interessi passivi sui mutui stipulati per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, a commento dell'articolo 2 della legge n. 388 del 2000. In relazione a tale norma, che

ha esteso da sei a dodici mesi -decorrenti dalla data dell'acquisto dell'immobile- il termine massimo per stabilire la propria dimora nella nuova abitazione, la circolare ha precisato che, sebbene la disposizione sia

entrata in vigore il 1  gennaio 2001, il contribuente puo' usufruire del

piu' vantaggioso termine anche con riferimento al periodo d'imposta precedente (anno 2000) sempreche' al 31 dicembre 2000 non sia gia' decorso il termine semestrale stabilito dalla previgente disposizione.

Si ritiene che tale criterio interpretativo sia applicabile anche ai mutui stipulati per la costruzione dell'abitazione principale, considerata la stretta affinita' che sussiste tra le due fattispecie.

Pertanto, il    limite  di tempo di diciotto mesi puo' essere preso in

considerazione da coloro che alla data di entrata in vigore della norma

 

avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa ed in particolare da coloro che a tale data abbiano iniziato i lavori da non piu' di sei mesi. Per quanto riguarda l'entrata in vigore delle disposizione in commento si fa presente che la stessa, trattandosi di disposizione inserita in sede di conversione del decreto legge, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge n. 440 del 1988, concernente la disciplina dell'attivita' di governo, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione vale a dire il 1 dicembre 2007.

        7.2     Estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un

nuovo contratto

D La risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007 e le istruzioni al modello 730, sia in relazione al mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale che a quello stipulato per la costruzione della stessa, precisano che nel caso di estinzione anticipata del mutuo e successiva stipulazione di un nuovo contratto, per un importo superiore al capitale residuo del mutuo precedente, e' possibile detrarre gli interessi pagati sul secondo mutuo ma in proporzione alla quota di capitale che residua dal primo contratto.

In relazione a tale circostanza, si chiede se tale criterio possa essere applicato anche ai mutui contratti precedentemente alla emanazione della risoluzione

R La risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007 ha chiarito che si rende applicabile anche per i mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale la previsione secondo cui nel caso di estinzione dell'originario contratto e stipula di un nuovo contratto di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, e' comunque possibile fruire della detrazione degli interessi pagati in relazione al secondo mutuo.

Inoltre, la     medesima        risoluzione     ha evidenziato che la   ratio della

disposizione, che estende al secondo mutuo i benefici fiscali gia' riconosciuti in relazione al primo contratto, in quanto attribuisce valore unitario all'operazione di estinzione ed accensione del nuovo contratto, porta a ritenere che se il secondo mutuo e' di importo superiore alla

residua quota   di      capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo

(maggiorata delle spese e degli oneri correlati), la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non puo' essere calcolata sull'intero importo degli stessi ma puo' essere riconosciuta in proporzione all'importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato.

I criteri esposti, enucleati in sede interpretativa, non hanno valore innovativo e, pertanto, trovano applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione del richiamato documento di prassi amministrativa.

        8.      Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

        8.1     Contratto intestato al genitore

D Se il contratto di locazione e' intestato al genitore, che effettivamente sostiene la spesa, e dal contratto stesso si evince che l'immobile e' destinato al figlio studente, spetta la detrazione d'imposta ?

R       L'art. 15 comma 1, lett. i-sexies), del TUIR prevede la detraibilita'

dall'IRPEF del  19      per     cento   dell'importo    del     canone di locazione

, derivante     dai     contratti       stipulati       o

rinnovati ai    sensi   della   legge   431/1998 da studenti universitari a

condizione che  la      sede universitaria      sia     ubicata in un comune

diverso da      quello  di      residenza,      disti da quest'ultimo almeno cento

chilometri e sia comunque situato in una provincia diversa.

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 15, l'agevolazione fiscale spetta anche nel caso in cui l'onere sia sostenuto nell'interesse di familiari a carico, si ritiene che la circostanza che il contratto di

 

locazione sia intestato al padre, che sostiene la spesa, non faccia venir meno per questi la possibilita' di fruire del beneficio. Cio' naturalmente a condizione che il figlio, studente universitario che usufruira' dell'immobile, si trovi nelle condizioni richieste dalla norma.

        8.2     Genitore con due figli studenti universitari a carico

D       Se un genitore ha a carico due figli studenti universitari che sono titolari di due contratti di locazione (magari anche in citta' diverse), puo' il genitore avere la detrazione per ogni contratto? Oppure il limite della spesa e' sempre di 2.633 euro?

R L'articolo 15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede che si trovino in determinate condizioni, spetti per un importo di

spesa non superiore a 2.633 euro. Si deve ritenere che tale importo costituisca il limite complessivo di spesa di cui puo' usufruire ciascun contribuente; cio' anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per piu' contratti in riferimento a piu' di un figlio.

        8.3     Ripartizione della detrazione tra i genitori

D       Se il contratto di locazione e' intestato allo studente a carico di ambedue i genitori che presentano la dichiarazione, la spesa deve essere ripartita in eguale misura tra i coniugi o e' possibile attribuirla per intero ad un solo genitore, previa apposita annotazione sul documento, cosi' come previsto per le spese mediche intestate al figlio?

R       Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che per gli oneri derivanti

dai canoni di locazione per studenti universitari la detrazione spetta anche se sostenuti nell'interesse delle persone considerate fiscalmente a carico. Per quanto riguarda le modalita' di ripartizione tra i genitori delle detrazione di cui all'art. 15 comma 2, del TUIR, la circolare n. 11/E del 2007 ha confermato le indicazioni generali gia' fornite nei precedenti documenti di prassi e nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione. In particolare, la richiamata circolare ha precisato che quando l'onere e'

sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale e' intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima e' diversa dal 50 per cento. Se uno dei due coniugi e' fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo puo' considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verra' ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

        8.4     Calcolo della distanza di 100 km

D       Ai fini della detrazione delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede e' previsto che l'Universita' deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. Al riguardo, al fine di fornire una corretta assistenza ai contribuenti, e' opportuno chiarire quale sia il metodo da adottare per stabilire che la distanza tra Comune e Comune sia almeno di 100 chilometri?

R Per poter fruire della detrazione di cui all'art. 15 comma 1, lett. i-sexies, e' necessario che l'universita' sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km e che il comune di residenza dello studente appartenga in ogni caso ad una provincia diversa da quella in cui e' situata l'universita'.

Al fine di verificare il rispetto del primo requisito e' possibile fare

 

riferimento alla distanza chilometrica piu' breve tra il comune di residenza

e       quello in cui ha sede l'universita', calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.

        9.      Detrazione spettante ai giovani inquilini di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni

        9.1     Contratti stipulati prima del 2007

D       La detrazione spetta in riferimento anche a contratti stipulati prima del 2007? In caso di risposta affermativa, i tre anni di detraibilita' partono comunque dal 2007 e quindi indipendentemente da quando e' stato stipulato il contratto?

R       A decorrere dal periodo d'imposta 2007, i giovani di eta' compresa tra i

20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge

n. 431 del 1998, per l'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, diversa da quella dei genitori, sono ammessi a fruire, per i primi tre anni, della detrazione d'imposta gia' prevista in favore dei lavoratori dipendenti dall'art. 16, comma 1-bis), lett. a), alle condizioni ivi previste.

Piu' dettagliatamente, ai giovani conduttori, con reddito non superiore a 15.493,71 euro, e' stata estesa la detrazione d'imposta pari a 991,60 euro. Al riguardo, si fa presente che l'agevolazione deve ritenersi riferita ai contratti di locazione stipulati a partire da tale periodo e spetta per tre annualita', sempreche' il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richiesti dalla norma.

        9.2     Individuazione del requisito anagrafico

D       A quale data va verificata la condizione dell'eta'?

R Relativamente al requisito dell'eta' del conduttore, che deve essere compreso tra i 20 e i 30 anni, si ritiene che il requisito dell'eta' sia soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.

        9.3     Ripartizione della detrazione tra piu' conduttori uno dei quali in possesso dei requisiti anagrafici

D       Se il contratto e' stipulato da due persone e solo una ha i requisiti di eta' previsti dalla norma, questa puo' usufruire della detrazione per intero?

R Le detrazioni previste per i canoni di locazione dall'articolo 16 del TUIR, secondo quanto previsto dal comma 1-quater del medesimo articolo introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, "devono essere ripartite tra gli aventi diritto e non sono tra loro cumulabili". Pertanto nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da piu' conduttori, ciascuno potra' fruire della detrazione per quota, nella percentuale a lui spettante.

        9.4     Ripartizione della detrazione tra piu' conduttori uno dei quali e' incapiente

D       Se il contratto di locazione e' intestato a due persone e una di queste e' incapiente l'altra puo' usufruire della detrazione per intero?

R       Il      comma 1-sexies dell'art. 16 del Tuir riconosce una quota di

ammontare pari  alla    quota di detrazione che non ha trovato capienza

nell'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del

Tuir, consentendo       quindi a tutti i soggetti che ne hanno diritto di

usufruire del beneficio.

Ne consegue che in caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest'ultima non puo' essere ammessa a beneficare della detrazione d'imposta per l'intero importo, atteso che al conduttore incapiente sara' comunque attribuita la quota di detrazione di

 

competenza secondo le modalita' previste dal D.M. 11 febbraio 2008. 9.5 Definizione dell'incapienza

D       Puo' un soggetto senza reddito fare la dichiarazione dei redditi per chiedere il credito che scaturisce dalla detrazione per canone di locazione?

R Un soggetto che non possiede redditi non puo' essere definito "incapiente" ai fini del riconoscimento dell'ammontare corrispondente alla detrazione per canoni di locazione non fruita, previsto dall'articolo 16, comma 1-sexies), del Tuir. L'incapienza presa in considerazione dalla norma,

infatti, e' generata dalla circostanza che l'imposta lorda dovuta dal conduttore (al netto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13) sia di ammontare inferiore a quello della detrazione. Il concetto di "incapienza" presuppone quindi che vi sia un reddito sul quale calcolare l'imposta anche se l'imposta netta risulta pari a zero.

10.     Detrazione per canoni relativi ad altri contratti di locazione

10.1    Fruibilita' dell'incapienza in generale

D       Da quanto previsto dall'art. 16, comma 1-sexies, del Tuir, puo' dedursi che il l'incapienza dalla detrazione per canoni di locazione possa essere riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-bis e 1-ter del medesimo art. 16 ?

R       Il decreto del ministro delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente

detrazioni per canoni di locazione, nel disciplinare le modalita' per il

riconoscimento dell'incapienza  fa      espresso riferimento alla "detrazione

spettante ai sensi dell'articolo 16, commi da 01 a 1-ter del citato TUIR".

10.2    Incompatibilita' con il Contributo fondo affitti

D       La legge n. 431 del 1998 prevede espressamente l'incompatibilita' tra la detrazione di cui al comma 1 dell'art. 16 del Tuir e "il Contributo fondo affitti". Per le nuove detrazioni previste dai commi 01 e 1-ter, si puo' ritenere che non operi l'incompatibilita'?

R L'art. 10 comma 2 della legge 431 del 1998 stabilisce che la detrazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo 10 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a

titolo di abitazione principale non e' cumulabile con i contributi integrativi dei canoni di locazione del fondo di cui all'art. 11 comma 1, erogati in favore di determinate categorie di conduttori.

La disposizione stabilisce, al fine di eliminare ogni dubbio, che le due agevolazioni previste dalla medesima legge 431 del 1998 in favore dei conduttori non possono essere cumulate in capo al medesimo soggetto. Il riferimento alla detrazione e' generico in quanto la stessa sarebbe dovuta essere individuata mediante un successivo provvedimento. Peraltro, la norma conferma un principio immanente nel sistema delle agevolazioni sul reddito delle persone fisiche in base al quale la stessa e' fruibile solo se la spesa rimane a carico del contribuente. Si ritiene, pertanto, che la non cumulabilita' tra il Contributo fondo affitti sussista per tutte le detrazioni di cui all'articolo 16 del Tuir.

Ne' porta a diverse considerazioni la circostanza che il decreto 30 dicembre 2002 - concernente criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 - nell'articolo 5 individua, tra le     agevolazioni fiscali, la sola detrazione spettante ai soggetti

titolari di     contratti       di      locazione di unita' immobiliari adibite ad

abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli

articoli 2,     comma   3

e       4,      commi   2       e       3

, della citata  legge   9       dicembre        1998,   n.      431

essendo lo      stesso  decreto limitato        all'ambito applicativo della

menzionata legge n. 431 del 1998 e delle disposizioni dalla stessa derivate.

11.             Detrazione d'imposta del 55% per spese di riqualificazione energetica di edifici

        11.1    Bonifico intestato a un solo interessato

D Nel caso in cui nella realizzazione dell'intervento siano coinvolti piu' soggetti aventi diritto alla detrazione, ad esempio due coniugi, e non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all'ENEA e l'intestazione dei documenti di spesa (fattura e bonifico) chi puo' fruire del beneficio?

Tra gli adempimenti richiesti per poter beneficiare della detrazione d'imposta del 55 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica e' previsto, tra l'altro, l'invio all'ENEA della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, e il pagamento della spesa mediante bonifico.

R       In merito alle modalita' di ripartizione della spesa tra piu' soggetti

aventi diritto alla detrazione, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra i

nominativi riportati sulla scheda informative e quelli riportati sulla fattura o sul bonifico, si ritiene che possano tornare utili le indicazioni gia' fornite in relazione tali aspetti per quanto concerne la detrazione del 36 per cento, posto che, ai fini in esame, si puo' equiparare la scheda informativa da trasmettere all'Enea alla comunicazione di inizio lavori da trasmettere al centro operativo di Pescara.

Puo' tornare utile, ad esempio quanto chiarito con circolare n. 15 del 2005, la quale, riprendendo precedenti pronunce, ha precisato che nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico, la detrazione puo' essere fruita sull'intero importo dal coniuge che ha effettuato la comunicazione e che ha sostenuto effettivamente la spesa, purche' venga annotato sulla fattura il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima. La medesima circolare ha altresi' chiarito che, nell'ipotesi in cui un coniuge abbia sostenuto la spesa per la ristrutturazione di un fabbricato in comproprieta' ed abbia effettuato la comunicazione di inizio lavori e il pagamento mediante bonifico mentre la fattura e' intestata all'altro coniuge, il coniuge che ha sostenuto le spese puo' fruire della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata sulla fattura.

Con riferimento alla detrazione del 55 per cento, si puo', pertanto, ritenere che qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la

detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura.

        11.2    Soggetti conviventi

D       A       quale   data    deve essere soddisfatta la condizione di soggetto

convivente per poter beneficare della detrazione d'imposta?

R       I familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile

oggetto dell'intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei

lavori, possono fruire della detrazione d'imposta a condizione che il

requisito della convivenza abbia carattere di stabilita' e non sia solo episodico. Cio' premesso, al fine di usufruire della del beneficio della detrazione si richiede che la convivenza sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori.

12.             Detrazione del 20% per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocita'

        12.1    Limite della spesa

 

D       Nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione si afferma che gli importi da indicare nelle caselle 3 e 4 del rigo 37, per quanto concerne le spese sostenute per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocita', non possono essere superiori a 7.500 euro, in quanto la detrazione massima consentita e' pari a 1.500 euro. In realta', gli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 stabiliscono che la detrazione del 20 per cento si applica sulla spesa massima ammissibile, come indicata, rispettivamente, nelle tabelle 1 e 2 del medesimo decreto. Si chiede di conoscere se, ai fini del riconoscimento della corretta detrazione, bisogna tener conto degli importi massimi di cui alle predette tabelle 1 e 2, indipendentemente dal costo risultante dalla fattura di acquisto.

R Il decreto interministeriale 19 febbraio 2007, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro per lo Sviluppo economico, concernente Disposizioni in materia di detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza e variatori di velocita' (inverter), di cui all'articolo 1, commi 358 e 359, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, indica   limiti massimi di spesa in funzione della

potenza nominale degli apparecchi. Il provvedimento interministeriale stabilisce, espressamente, che qualora la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del motore ad elevata efficienza o del variatore di velocita' sia superiore ai valori riportati nelle rispettive tabelle 1 e 2 (previste rispettivamente dagli articoli 3 e 6 del decreto stesso), l'aliquota del 20 per cento si applica sulla spesa massima di acquisto ammissibile indicata nelle tabelle medesime.

In considerazione       della   chiara  formulazione    delle   disposizioni

interministeriali, si ritiene che le istruzioni ai modelli di dichiarazione

debbano ritenersi       integrate       dalle   indicazioni recate dalle richiamate

tabelle.

        13.     Spese per intermediazione immobiliare

        13.1    Situazioni particolari

D       L'articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR prevede la detrazione nella misura del 19% dei compensi, in misura non superiore a 1.000 euro, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Premesso quanto sopra, si chiede se la predetta detrazione compete nelle seguenti ipotesi:

-       acquisto        dell'usufrutto  dell'immobile da adibire ad abitazione principale;

-       pagamento       del     compenso        all'intermediario       anche se l'acquisto dell'immobile non e' andato a buon fine;

-       acquisto dell'immobile in comproprieta' e fattura intestata ad un solo acquirente.

R La detrazione per spese di intermediazione immobiliare prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b-bis, del TUIR spetta per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale. Si ritiene che l'agevolazione spetti anche per l'acquisto di diritti reali diversi dalla piena proprieta', a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Poiche' l'agevolazione e' subordinata alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale, si deve ritenere che il beneficio venga meno qualora l'acquisto dell'immobile non e' stato concluso.

In riferimento all'ultimo quesito si ricorda che la circolare n. 28 del 2006 ha precisato che se l'acquisto e' effettuato da piu' proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1000 euro, dovra' essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprieta'.

        14.     Attivita' sportive praticate dai ragazzi

        14.1    Requisito anagrafico

D       Ai fini della detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine

 

ed altre strutture sportive, e' corretto considerare gli importi pagati prima che il ragazzo abbia compiuto gli anni 18, anche se nel corso dell' anno viene raggiunta la suddetta eta'?

R       Con riferimento al requisito dell'eta', in considerazione del principio

di unita' del periodo d'imposta, si ritiene, pur in assenza di una specificazione normativa, che lo stesso ricorra purche' sussista anche per una sola parte del periodo d'imposta.

        14.2    Definizione di "palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica" ai fini della detrazione di cui art. 15, comma 1, lettera i-quinquies), DPR n. 917/86.

D       Dove devono essere praticate le attivita' sportive perche' si possa

fruire della detrazione?

R       Per usufruire della detrazione e' necessario che i ragazzi pratichino

l'attivita' sportiva    presso le "associazioni sportive", che il decreto

attuativo definisce     come    le      societa'        e       le      associazioni    sportive

dilettantistiche indicate dall'articolo 90, commi 17 e seguenti, della legge

289/2002, che   abbiano nella   propria denominazione sociale l'espressa

indicazione della finalita' sportiva e della ragione o denominazione sociale

dilettantistica. Per    "palestre,      piscine e altre strutture e impianti

sportivi destinati alla pratica dilettantistica" si intendono tutti gli

impianti, comunque      organizzati,    destinati       all'esercizio   della pratica

sportiva non    professionale,  agonistica e non agonistica, compresi gli

impianti polisportivi gestiti, anche in forma diversa dalle associazioni

sportive, da    soggetti        pubblici        privati, anche in forma di impresa,

individuale o societaria, secondo le norme del codice civile.

        15.     Detrazione spese sostenute per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale

        15.1    Residenti nelle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta

D E' corretto ritenere che la detrazione per l'acquisto di apparecchi televisivi e digitali, prevista dall'art. 1 comma 357 della legge 296/2007 non spetta agli abbonati del servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta, in quanto gia' fruitori del contributo previsto nella legge finanziaria per il 2006, come indicato nelle istruzioni al modello 730/2008 ?

R       L'art. 1 comma 357 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto una

detrazione dall'Irpef lorda per un quota pari al 20 per cento delle spese

sostenute per   l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di

sintonizzatore digitale integrato.

Il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 03 agosto 2007, recante le norme per l'individuazione delle caratteristiche minime cui devono rispondere gli apparecchi televisivi, stabilisce tra l'altro, che: "Dalla detrazione fiscale di cui al presente decreto sono esclusi gli apparati di cui all'art. 1, comma 572, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, acquistati nell'anno 2007, dagli abbonati al servizio di radiodiffusione delle regioni autonome della Sardegna e della Valle d'Aosta usufruendo del contributo di cui al medesimo art. 1, comma 572".

Dal tenore letterale della disposizione, si evince che gli abbonati delle regioni su indicate sono esclusi dalla detrazione d'imposta in commento, nella sola ipotesi in cui l'acquisto effettuato nel 2007 riguardi la medesima apparecchiatura per la quale si e' gia' fruito del contributo statale di cui alla legge 266/05.

Cio' significa che, ad esempio, un contribuente residente in Sardegna e in Valle d'Aosta, il quale ha fruito del contributo statale per l'acquisto di un decoder puo' beneficiare della detrazione IRPEF se ha acquistato, nel 2007, un apparecchio televisivo ricompreso tra quelli individuati nel richiamato decreto ministeriale. In tal senso, devono intendersi integrate

 

le istruzioni a corredo del modello 730/2008, come disposto peraltro con circolare n 33/2008.

        16.     Bonus 150 euro

        16.1    Incapienza derivante da dichiarazione integrativa

D.: In relazione al bonus fiscale previsto dall'art. 44 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1)      Un contribuente con un reddito complessivo inferiore a 50.000 euro, ha fatto la dichiarazione dei redditi (Mod.730/2007) per il 2006 e in detta dichiarazione l'imposta netta risulta zero. Nella medesima dichiarazione il contribuente non ha indicato il coniuge a carico, che peraltro sarebbe stato ininfluente ai fini della determinazione dell'imposta che sarebbe stata comunque a zero, puo' oggi il contribuente, che ha ricevuto il bonus per se, chiedere il Bonus per il coniuge che nel 2006 era effettivamente a carico ?

2)      Un contribuente nel 2007 (redditi 2006) ha fatto il modello 730. Oggi si accorge di avere commesso un errore non avendo indicato spese che potevano essere portate in detrazione/deduzione oppure non avendo indicato un familiare che era a carico. Oggi e' ancora nei termini per fare una dichiarazione integrativa e utilizzare l'ulteriore credito che ne scaturisce. Se con la dichiarazione integrativa la sua imposta netta va a zero, il contribuente puo' chiedere il bonus per se e per gli eventuali famigliari che nel 2006 erano a carico ?

3)      Un contribuente nel 2006 aveva solo un reddito da lavoro dipendente ed era esonerato dalla dichiarazione dei redditi che quindi non l'ha fatta. Ora controllando il CUD di quell'anno, si accorge che il sostituto d'imposta non ha calcolato correttamente la no tax Area. Il calcolo corretto della no tax area, avrebbe portato ad una imposta netta uguale a zero, invece il sostituto ha applicato delle ritenute. Ora il contribuente puo' fare istanza di rimborso, ai sensi dell'art. 38, delle maggiori somme versate. Puo' chiedere il bonus di 150 euro per se in quanto la tassazione corretta l'avrebbe portato ad avere una imposta netta uguale a zero?

R L'articolo 44 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, ha previsto la distribuzione di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico, ai contribuenti che nel periodo d'imposta 2006 hanno avuto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000 e una imposta netta pari a zero.

Per aver diritto al beneficio e' altresi' necessaria l'esistenza anche teorica di un reddito complessivo. Cio' si desume dalla formulazione della norma che facendo espresso riferimento all' "imposta netta pari a zero" presuppone che sia stato prodotto un reddito complessivo anche se, per

effetto dell'applicazione delle disposizioni concernenti il calcolo dell'imposta dovuta e relative a detrazioni e deduzioni, l'imposta netta e' pari a zero. Sono compresi i soggetti che per il 2006 hanno percepito un

reddito inferiore alla deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione (cosi' detta "no-tax area"), e i pensionati con reddito di pensione (percepiti per l'intero anno) non superiori a euro 7.500, redditi di terreni per un importo non superiore a euro 185, 92 e il reddito derivante dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.

Si ritiene      che     la sussistenza delle condizioni di incapienza possano

emergere anche da una dichiarazione integrativa.

Con riferimento al quesito n. 3, tenuto conto che la sussistenza delle condizioni di incapienza emergerebbero da una richiesta di rimborso ai sensi delle maggiori somme versate, la richiesta del bonus fiscale dovra' essere effettuata mediante l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 11 marzo 2008.

        16.2    Contribuenti deceduti

D Un contribuente che nel 2006 aveva un imposta pari a zero e reddito complessivo inferiore a 50.000 euro e che nel frattempo e' deceduto, ha diritto al bonus ? Se si', quali sono le modalita' per richiederlo da parte degli eredi?

R.: L'ammontare del beneficio (150 euro) e' stabilito dalla norma quale

 

rimborso forfetario. Per tale ragione, ove ne ricorrano i presupposti, il bonus spetta per la sua intera misura senza necessita' di operare un ragguaglio se le situazioni cui si ricollega abbiano durata inferiore all'anno. Il bonus riferito ai contribuenti deceduti puo' essere richiesto con la dichiarazione dei redditi resa dagli eredi ovvero, sempre dagli eredi, mediante l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 11 marzo 2008.

CAPITOLO II

Modalita' di compilazione e trasmissione

1. Compilazione della casella "730 integrativo"

1.1 Correzione dei dati che non modificano la liquidazione delle imposte

D       Nel caso in cui venga presentato un modello 730 integrativo per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte come deve essere compilata la casella "730 integrativo" ?

R.: Nel caso prospettato la casella "730 integrativo" deve essere compilata con il codice ?1' se i dati da correggere non riguardano il sostituto d'imposta ovvero deve essere compilata con    il      codice ?2' se i dati da

correggere si riferiscono esclusivamente al sostituto d'imposta o con il codice ?3' se i dati da correggere si riferiscono oltre che al sostituto d'imposta anche ad altri dati della dichiarazione (purche' da questi ultimi scaturiscano un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta invariata).

2. Compilazione dei righi relativi al domicilio fiscale

D       Nel caso in cui il contribuente nell'anno 2007 abbia variato la residenza trasferendola in una via diversa dello stesso Comune ed ha compilato, pertanto, la sezione "Residenza anagrafica" e' necessario compilare tutti e tre i righi relativi al "Domicilio fiscale" ?

R La necessita' di compilare tutti e tre i righi relativi al "Domicilio fiscale" sussiste solo quando la residenza e' stata trasferita in un Comune diverso, pertanto, nel caso prospettato deve essere compilato il solo rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2007" relativo all'individuazione del Comune

destinatario dell'addizionale comunale relativa all'anno 2007 (Tale rigo e' stato introdotto a seguito delle modificazioni apportate dal comma 142 della legge finanzia 2007 all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre

1998, n. 360) . I dati richiesti in tale rigo sono, infatti, sufficienti per l'individuazione della regione destinataria dell'addizionale regionale e del comune destinatario dell'acconto addizionale comunale per il 2008.

3. Compilazione della casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" del prospetto coniuge e familiari a carico

D       Se il contribuente ha tre figli a carico due dei quali sono residenti all'estero come deve compilare la casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" introdotta nel prospetto "Coniuge e familiari a carico" considerato che solo per uno dei due non e' in possesso del codice fiscale ?

R.: La necessita' di compilare la citata casella sussiste solo quando per 1

o       piu' figli residenti all'estero non e' stato indicato il codice fiscale nei relativi righi del prospetto "Coniuge e familiari a carico" e, pertanto, nel caso prospettato nella casella "Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente" deve essere indicato il numero ?1' poiche' per l'altro figlio residente all'estero e' stato indicato il codice fiscale. Detta informazione e' necessaria al fine di determinare correttamente la nuova detrazione per figli a carico (art. 12 del TUIR, come sostituito

 

dall'art. 1, c. 6, lett. c), della legge finanziaria per il 2007) tenuto conto della rilevanza assunta dal numero dei figli.

4. Ulteriore detrazione per famiglie numerose - Compilazione della casella del rigo 7

D       Nel caso in cui il contribuente abbia quattro figli a carico di cui tre per l'intero anno e il quarto, essendo nato nel mese di settembre, per soli quattro mesi puo' fruire per intero dell'ulteriore detrazione per le famiglie numerose considerato che e' applicabile la ordinaria detrazione e la percentuale indicata nella casella del rigo 7 ("Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli") del prospetto e' pari a 100 ?

R Nel caso prospettato l'ulteriore detrazione di euro 1.200,00, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 12 del TUIR (introdotto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria per il 2008) per le famiglie numerose, e' riconosciuta interamente. Pertanto anche se uno dei quattro figli e' nato nel mese di settembre rileva ai fini del computo del numero dei figli a carico nell'anno.

Infatti, detta detrazione viene riconosciuta indipendentemente dal periodo in cui si verifica l'evento che da' diritto alla detrazione stessa, non essendo previsto il ragguaglio al periodo dell'anno.

D       Nel caso in cui al contribuente che presenta il modello 730 spetti la ulteriore detrazione di euro 1.200,00 prevista per le famiglie numerose ma la stessa e' di ammontare superiore all'imposta lorda come puo' essere utilizzato tale ammontare considerato che viene riconosciuto un credito per la parte della detrazione che non ha trovato capienza ?

R Nel caso prospettato l'ammontare del credito derivante dall'ulteriore detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda verra' fruito nello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Infatti, il soggetto che presta l'assistenza fiscale considerera' tale ammontare nel calcolo

dell'Irpef da trattenere o da rimborsare e, pertanto, l'ammontare del suddetto credito verra' rimborsato dal sostituto d'imposta ovvero, nel caso di richiesta di utilizzazione del credito ai fini del pagamento dell'imposta comunale degli immobili, potra' essere utilizzato in compensazione con il modello F24 per il versamento dell'ICI.

Tali modalita' di erogazione del credito sono state espressamente previste dal Decreto 31 gennaio 2008, (articolo 2, comma 2) con il quale sono state definite le modalita' di attribuzione della detrazione di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del TUIR. (In particolare il citato Decreto ha previsto che

"il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi puo' essere utilizzato in compensazione,..., ovvero, essere computato in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta

successivo o    essere  chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei

redditi").

5. "QUADRO R"- Richiesta bonus fiscale per i figli a carico

D       Nel caso in cui il contribuente si trova nelle condizioni per chiedere il Bonus fiscale oltre che per se anche per i figli a carico come deve compilare il prospetto presente nel quadro ?

R Possono richiedere il Bonus fiscale i contribuenti che nell'anno d'imposta 2006 si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44 del Decreto Legge del 1/10/2007 n. 159. convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007.

Il bonus fiscale consiste nel riconoscimento di una somma pari a 150 euro, maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun familiare a carico nell'anno 2006. Qualora il familiare, in tale anno, sia stato a carico di piu' soggetti la somma e' ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della deduzione per carichi familiari.

Nel caso prospettato il contribuente deve indicare il codice 1 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva" e compilare nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta

 

2006" i righi da R2 a R6 che interessano a seconda del numero dei figli a carico nel 2006. La somma che verra' riconosciuta sara' pari a euro 150 maggiorata di un ulteriore importo pari a 150 euro per ciascun figlio rapportata alla percentuale di deduzione.

Tuttavia, se il bonus e' stato fruito tramite il sostituto d'imposta solo per se' e non anche per i familiari a carico il contribuente deve indicare il codice 2 nella casella presente nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva"e compilare nel prospetto "Ulteriore rimborso per familiari a carico nell'anno d'imposta 2006" i righi relativi ai figli a carico nel 2006. In tal caso la somma che verra' riconosciuta sara' di 150 euro per ciascun familiare a carico.

Con la  compilazione della casella presente nel riquadro "Dichiarazione

Sostitutiva" si attesta di essere in possesso, per l'anno 2006, dei requisiti previsti dalla norma per fruire del bonus fiscale e di rientrare tra le categorie individuate dal decreto 8 novembre 2007 del Ministro dell'Economia e Finanze.

Ai fini della compilazione dei righi da R2 a R6 e' necessario barrare la casella del relativo rigo, indicare il codice fiscale del familiare a carico

e       la percentuale di deduzione spettante nell'anno 2006 nelle rispettive caselle.

6. Spese per attivita' sportive praticate dai ragazzi - "QUADRO E"- Rigo E 16

6.1 Spese sportive praticate da due figli a da un nipote a carico nella misura di 350 euro ciascuno - Importo da indicare nel rigo E16

D       Nel rigo E16 del Quadro E quale importo va indicato se si sono sostenute nell'anno 2007 spese per attivita' sportive praticate da due figli e da un nipote a carico nella misura di 350 euro ciascuno?

R Nel rigo E16 vanno indicate le spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, anche di durata inferiore all'anno, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, sostenute per ciascun ragazzo (figlio o altro familiare a carico) di eta' compresa tra 5 e 18 anni. L'importo da indicare non deve essere superiore a 210,00 euro per ciascun ragazzo e, pertanto, nel caso prospettato il rigo E16 va compilato indicando l'importo

di 630,00 euro. Tale importo, quindi, non deve risultare superiore all'ammontare massimo della detrazione spettante (210,00 euro) riferito a ciascun figlio o familiare a carico moltiplicato per il numero dei familiari a carico di eta' compresa tra 5 e 18 anni.

Si precisa, infine, che per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso di idonea certificazione della spesa: bollettino bancario

o       postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti

-       la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonche' il codice fiscale del soggetto che ha reso la prestazione;

-       la causale del pagamento;

-       l'attivita' sportiva praticata;

-       l'importo corrisposto per la prestazione resa;

-       i dati anagrafici del praticante dell'attivita' sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

7. Previdenza complementare

D.: Quale rigo deve compilare il lavoratore di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che ha sottoscritto un fondo individuale?

R Il lavoratore di prima occupazione deve sempre compilare il rigo E29 sia se abbia sottoscritto un fondo negoziale sia se abbia sottoscritto un fondo individuale considerato che la norma, nel prevedere un maggior limite di

deducibilita' a partire dal     sesto anno di partecipazione alla forma

pensionistica e per i venti anni successivi nel caso di contributi versati

nei primi       cinque  anni    di      importo inferiore al limite ordinario di

deducibilita' (euro 5.164,57), non fa distinzione tra le diverse forme

 

pensionistiche complementari.

Ne consegue, quindi, che il dipendente di prima occupazione se e' un dipendente di una pubblica amministrazione iscritto ad una forma pensionistica per la quale non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) deve compilare il rigo E29 e non il rigo E28, per tener conto negli anni a venire di tale diverso limite di deducibilita'.

Si precisa, inoltre, che i lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione che sono iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari (ad esempio il fondo Espero destinato ai lavoratori della scuola) devono compilare il rigo E32 poiche' in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al fino al 31 dicembre 2006 (la presenza di tre limiti di deducibilita': il 12% del reddito complessivo, 5.164,57 euro e il doppio del quota di TFR destinata ai fondi pensione).

8. Soglie di esenzione addizionale comunale

8.1 Soglia di esenzione legata a particolari condizioni soggettive

D Come si compila il rigo F7 nel caso in cui un comune abbia deliberato una soglia di esenzione legata a particolari condizioni soggettive? Si pensi ad esempio al comune di Castelpizzuto (IS) Codice catastale C247 che ha deliberatole le seguenti soglie di esenzione con riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare: 1 persona 2.000 euro - 2 persone 4.000 euro - 3 persone 6.000 euro 4 persone 8.000 - 5 persone 10.000.

R       Da quest'anno il contribuente che risiede in un comune che ha deliberato

l'applicazione di una soglia di esenzione con riferimento a particolari

condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione, compila il rigo F7 per chiedere il riconoscimento di detta soglia di esenzione. Tali condizioni sono ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare come nell'ipotesi prospettata.

Con la compilazione del rigo F7 il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista qualora il suo reddito imponibile risultasse in sede di dichiarazione inferiore o uguale alla soglia di esenzione.

Pertanto non e' dovuta addizionale comunale se il reddito imponibile (rigo 35) e' inferiore o uguale alla soglia di esenzione indicata (colonna 1 del rigo F7) mentre bisogna procedere al calcolo dell'addizionale se il reddito imponibile (rigo 35) e' superiore alla soglia di esenzione (importo indicato nella colonna 1 del rigo F7) ed in tal caso la base imponibile sulla quale calcolare l'addizionale comunale e' costituita dall'intero importo indicato al rigo 35.

8.2 Errata compilazione del rigo F7 da parte del soggetto che presta l'assistenza

D       Come si deve comportare il soggetto che presta l'assistenza in caso di

errata compilazione del rigo F7?

R       Il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve verificare se il comune

nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 (riportato nel frontespizio della dichiarazione) ha deliberato una soglia di esenzione. Si precisa che l'aliquota e le soglie di esenzione deliberate dai comuni sono consultabili sul sito "www. Finanze.gov.it" (area tematica: "Fiscalita' Locale, Addizionale Comunale all'Irpef") . Qualora dal documento pubblicato sul sito non risulti che il comune abbia deliberato una soglia di esenzione ma il contribuente ha tuttavia compilato il rigo F7, tale importo

si deve considerare assente. Qualora invece l'importo indicato dal contribuente nel rigo F7 risulti essere superiore alla soglia deliberata dal comune (ovvero alla soglia maggiore qualora il comune abbia previsto diverse

soglie di esenzione) il soggetto che presta l'assistenza fiscale deve ricondurre l'importo indicato dal contribuente entro tale soglia massima. L'importo cosi' ridefinito deve essere riportato sia nel modello cartaceo da

consegnare al   contribuente    che     nella fornitura telematica da inviare

all'Amministrazione Finanziaria e       della   circostanza     deve essere data

 

apposita comunicazione nelle annotazioni. 8.3 Compilazione casella 2 del rigo F8

D.: Quando va compilata la casella 2 del rigo F8?

R.: Tale casella va compilata solo se il comune ha deliberato una aliquota agevolata per l'anno 2008 con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione.

9. Destinazione del cinque per mille

D       Cosa e' cambiato nella destinazione del Cinque per mille?

R Sono ampliate le finalita' a cui il contribuente puo' destinare una quota della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. Infatti, accanto alle finalita' previste lo scorso anno si aggiunge quella relativa al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal Coni a norma di legge; tale novita' e' stata recepita prevedendo un apposito campo (il quarto spazio) nella scheda del cinque per mille nel quale riportare, oltre alla firma, il codice fiscale del beneficiario.

Inoltre, nell'ambito del sostegno alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale e alle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett. a)del d. lgs. n. 460/1997 e' stata prevista l'attribuzione del 5 per mille dell'Irpef anche in favore delle fondazioni nazionali di carattere culturale; la scelta per la destinazione a tali fondazioni va effettuata compilando il campo (il primo spazio) riservato alle onlus ed alle anzidette associazioni.

10. Trasmissione telematica del Mod. 730 e 730-4 10.1 Sostituto non raggiungibile telematicamente

D       Il Caf trasmette il file contenente la dichiarazione 730 e i dati del 730-4 se il sostituto non e' raggiungibile telematicamente l'intera dichiarazione viene scartata?

R Nel caso di trasmissione del mod. 730 congiuntamente al 730-4 destinato ad un sostituto presente in elenco, al quale pero' e' impossibile rendere disponibile il risultato contabile si applica quanto disposto al punto 2.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - prot. 11203/08 del 23 gennaio 2008, e cioe' l'Agenzia accoglie la dichiarazione, inoltra al Caf la ricevuta di ricezione e dopo aver verificato l'impossibilita' della consegna del mod. 730-4 al sostituto comunica al Caf che deve provvedere direttamente alla consegna dei dati contabili al sostituto con le ordinarie modalita'.

10.2 Sostituto non presente nell'elenco

D       Il Caf trasmette un unico file contenente i dati del 730 e del 730-4 destinati ad un sostituto non presente nell'elenco (flusso telematico) l'Agenzia accoglie la dichiarazione e restituisce il mod. 730-4?

R Se il Caf trasmette in un unico file i dati della dichiarazione 730 e quelli del 730-4, destinati ad un sostituto non presente nell'elenco dei destinatari del flusso telematico, l'Agenzia non accoglie l'invio, in questo caso la dichiarazione 730 deve essere trasmessa nei tempi e nei modi ordinariamente previsti e la consegna del risultato contabile al sostituto deve essere effettuata direttamente dal Caf.

10.3 Ricevuta inviata dall'Agenzia

D       Il Caf con un unico file trasmette i dati della dichiarazione e quelli

del risultato   contabile destinato ad un sostituto presente nell'elenco

(flusso telematico),    la ricevuta inviata dall'Agenzia esime il Caf da

 

ulteriori obblighi?

R L'attestazione di ricezione che viene necessariamente inviata entro 5 giorni non libera il Caf da ulteriori obblighi di consegna poiche' il sostituto potrebbe non essere raggiunto telematicamente dall'Agenzia e in tal caso, a seguito della ricezione della relativa comunicazione, il Caf deve provvedere direttamente alla consegna dei dati contabili al sostituto con le ordinarie modalita'.

10.4 Disponibilita' dei dati per il sostituto d'imposta

D       Nel provvedimento riguardante il flusso telematico e' stabilito che l'Agenzia entro i 15 giorni successivi alla trasmissione della dichiarazione comunica al Caf di aver reso disponibili i dati al sostituto d'imposta. Se non e' stato possibile rendere disponibili i dati al sostituto come viene informato il Caf?

R       L'Agenzia       entro   i       successivi 15 giorni dalla trasmissione della

dichiarazione inoltra la conferma di messa a disposizione dei dati al

sostituto oppure,       comunica        al      Caf     l'impossibilita'        di      raggiungere

telematicamente il      sostituto,      conseguentemente        il Caf deve provvedere

autonomamente alla consegna del risultato contabile.

10.5 Trasmissione del Mod. 730-4 da parte di INPS, INPDAP

D       Gli istituti INPS, INPDAP ecc. seguono le stesse regole dei sostituti d'imposta con domicilio fiscale in determinate province interessate al flusso telematico dei modelli 730-4 con l'Agenzia delle entrate?

R In questo primo anno la sperimentazione ha voluto intenzionalmente escludere i grandi sostituti d'imposta che, a seguito di specifici accordi con i Caf, gia' da anni hanno collaudato un efficiente sistema di scambio di dati attraverso i canali telematici.

11. Quesiti vari

D       Un soggetto che rappresenta la quasi totalita' dei sostituti con sede in provincia di Reggio Emilia chiede:

a)      in base a quali dati e' stato formato l'elenco provvisorio dei sostituti interessati al nuovo flusso telematico con l'Agenzia delle entrate e se e' soggetto ad aggiornamenti;

b)      di poter trasmettere le comunicazioni relative a vari sostituti con un file cumulativo che permetta anche l'inserimento di piu' utenze telematiche per lo stesso sostituto;

c)      le sanzioni previste per il sostituto che non provvede, direttamente o tramite intermediario, ad effettuare la prevista comunicazione entro il 31 marzo.

R a) L'elenco provvisorio e' stato formato con i dati in possesso dell'Anagrafe tributaria relativi ai sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale al 31 dicembre 2007 nelle diciotto province interessate all'avvio del nuovo flusso telematico. I sostituti presenti nell'elenco provvisorio che hanno comunicato, entro il 31 marzo, l'utenza telematica presso cui l'Agenzia potra' rendere disponibili i dati dei 730-4 formeranno l'elenco definitivo relativamente ai 730/2008;

b)      la procedura prevede la comunicazione per singolo sostituto;

c)      il sostituto d'imposta che non abbia effettuato, entro il 31 marzo, la prevista comunicazione non potra' essere inserito nell'elenco dei sostituti che riceveranno      telematicamente dall'Agenzia delle entrate i risultati

contabili dei modelli 730/2008. Quindi tali sostituti non potranno verificare i vantaggi della nuova procedura sia in termini di economia che di sicurezza, riceveranno i mod. 730-4 direttamente dai singoli Caf nei tempi e nei modi ordinariamente previsti.

12. Utenza telematica

 

D Dovendo ora ricevere i dati relativi al Modello 730-4, non piu' dai Caf, ma dall'Agenzia delle entrate in una apposita "utenza telematica" si chiede di sapere se:

a)      avendo l'abilitazione ad Entratel (in quanto intermediario telematico) e' obbligatorio utilizzare questa, oppure chiederne un'altra tramite Entratel o fisconline?

b)      La suddetta utenza telematica deve essere richiesta per ogni societa' oppure essere unica per tutte le societa' del gruppo, tenendo presente che ogni societa' gestisce diverse categorie di dipendenti e quindi dovra' indicare per ciascuna gestione un autonomo codice (es. 001 per gli impiegati e 002 per i dirigenti)?

R a) Non occorre una utenza telematica (Entratel o fisconline) dedicata alla ricezione dei mod. 730-4. Pertanto, l'intermediario puo' ricevere nella sua utenza telematica i mod. 730-4 di piu' sostituti che lo hanno incaricato o, come nel caso in esame, di piu' societa' del gruppo.

b) Se le societa' del gruppo si avvalgono di una stessa ed unica societa' quale intermediario telematico, abilitato ad Entratel, e ogni societa' gestisce diverse categorie di dipendenti, per i quali ha indicato nei CUD,

per ogni gestione, un apposito codice, si dovranno inviare tante comunicazioni quante sono le societa' del gruppo e poi nell'ambito di ogni comunicazione dovra' essere indicato per ogni codice l'intermediario al quale si vuole siano resi disponibili i 730-4 indicando il codice fiscale e il codice della sede Entratel - principale o secondaria - dell'intermediario stesso.

Le Direzioni regionali vigileranno affinche' i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformita'.


Fonte: Agenzia Entrate

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